Di Davide Amerio per ComeDonChischiotte.org
Il dibattito politico è febbricitante su un argomento economico piuttosto tecnico, sconosciuto ai più, sul quale la neolingua orwelliana neoliberista si esercita con fervore costruendo una narrazione accattivante: il MES.
MES acronimo di Meccanismo Europeo di Stabilità, nasconde, dietro una certa pomposità verbale, alcune trappole semantiche. “Stabilità” è un termine molto amato in quei di Bruxelles; nella filosofia liberista contemporanea, essa è il traguardo da raggiungere, a qualunque costo, per garantire floridità, ricchezza, PIL, progresso, e – la fantomatica – crescita infinita.
In realtà sono proprio i meccanismi interni del mercato neoliberista a creare instabilità economica, il quale necessità di alternare momenti di crescita a momenti di crisi più o meno profonda. In questo modo è possibile evocare quel principio di Austerità, quindi meno welfare, e più disoccupazione, per sacrificare il benessere collettivo sull’altare delle nuove divinità: il Dio Mercato e la Dea Finanza. [1]
Con l’uso del termine “meccanismo” siamo di fronte a una vera “truffa” semantica: se parlo di “motore a scoppio”, sto parlando di un meccanismo; se parlo di “Fiat” sto parlando di una azienda: con la sua struttura gerarchica, le sue regole, i suoi obiettivi.
Se si legge, all’interno del volume corposo dei Trattati dell’Unione Europea (TUE e TFUE) [2], si scopre agevolmente che il “MES” è un Trattato a parte, che non rientra giuridicamente nell’alveolo del Diritto Comunitario. Lo conferma la stessa Banca d’Italia:
Il Meccanismo europeo di stabilità (MES – European Stability Mechanism, ESM) è stato istituito mediante un trattato intergovernativo, al di fuori del quadro giuridico della UE, nel 2012. La sua funzione fondamentale è concedere, sotto precise condizioni, assistenza finanziaria ai paesi membri che – pur avendo un debito pubblico sostenibile – trovino temporanee difficoltà nel finanziarsi sul mercato. [3]
Al Capo I (Membri e Finalità), Articolo 1 (Istituzione e membri) si può agevolmente leggere: [4]
- Con il presente Trattato le parti contraenti istituiscono tra loro un’istituzione finanziaria internazionale denominata il “Meccanismo europeo di stabilità” (MES).
- Le parti contraenti sono i membri del MES.
Perché chiamare “meccanismo” una istituzione finanziaria, per di più costituita fuori del “quadro giuridico” della UE?
E ancora, al CAPO 2 (Governance), Articolo 4 (Struttura e regole di voto) [4]:
1. Il MES è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonché di un direttore generale e dell’altro personale ritenuto necessario.
Quindi stiamo parlando di una istituzione che gestisce un “meccanismo”! La chicca arriva al CAPO 6 (Disposizioni Generali) con gli Articoli 32 e 35 (di cui qui si fornisce un breve estratto) [4]:
Articolo 32 (Sede).
- Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico e i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo. […]
- […]
- I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, […] godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione […]
- I beni […] non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio […]
Articolo 35 (Immunità delle persone).
- Nell’interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori, e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.
Domanda: vi sembra normale che a un cittadino comune possa essere messo sotto sequestro qualsiasi bene, e possa essere violata la sua privacy in ogni modo, mentre a costoro sia garantita immunità qualsiasi azione intraprendano?
Dal punto di vista economico c’è poi un’altra chicca. L’Italia risulta tra i primi contributori del Fondo, utilizzabile dal MES per sostenere le economie in difficoltà (parliamo di circa 140 miliardi). Ovviamente il “MES” si riserva di disciplinare le politiche economiche degli stati che facessero ricorso ai “suoi” fondi, nonché valutare se il richiedente sia solvibile e affidabile dal punto di vista del debito pubblico (famigerati parametri di Maastricht)
Praticamente: tu versi i tuoi soldi in un fondo comune e, quando ne hai necessità, loro non te li restituiscono, ma te li prestano (al tasso deciso da loro), e ti impongono come spenderli. Un vero affare!
Con l’ipotesi di una nuova formulazione del MES (non sottoscritta dall’Italia), il meccanismo viene esteso alla tutela delle banche. In altre parole da “strumento di assistenza agli Stati”, il Mes entra in gioco anche nelle crisi del credito, passaggio centrale per completare l’Unione bancaria.
Come se i disastri realizzati dalle banche con la cattiva gestione delle leve finanziarie (il rapporto tra il Capitale proprio e quello dedicato agli investimenti) non fosse all’origine delle crisi economiche che si scatenano a livello planetario.
Ovviamente ai burocrati neoliberisti non viene in mente di ristabilire invece una ragionevole gestione bancaria, imponendo la separazione tra “banche di investimento” e “banche di risparmio”: ciò che sarebbe davvero necessario per mettere al riparo i soldi dei risparmiatori dai capricci del mercato finanziario e dalle speculazioni azzardate.
Ma è arcinoto: dalla notte dei tempi i “sacrifici” alle divinità, per mano dei suoi sacerdoti, avvengono sempre a discapito dei popoli: di quei “credenti”, nelle narrazioni ufficiali, ignari (volutamente o meno) dei meccanismi “politici” mascherati da atti di fede.
Di Davide Amerio per ComeDonChischiotte.org
NOTE:
[1] Per una analisi accurata del fenomeno: Clara Mattei, L’Economia è politica, ediz. Fuori Scena
[2] Unione Europea Trattati, Bruno Nascimbene, 5° ediz. Giappichelli
[3] Banca d’Italia sito web: Il Meccanismo Europeo di Stabilità
[4] Unione Europea Trattati (cit): Trattati sulla stabilità e sul coordinamento delle politiche economiche, Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES), pag. 277 e seguenti