Di Redazione Comedonchisciotte.org
Domani si vota il tanto chiacchierato e sofferto referendum sulla giustizia. Come ogni questione in questa nostra repubblica delle banane, è stato presentato, dai pochissimi media che ne hanno parlato e riflettuto, in maniera estremamente polarizzata. Da un lato i “garantisti”, epigoni del Silvione nazionale, che sono per il sì a oltranza su tutti i quesiti – soprattutto il primo – dall’altro i “giustizialisti”, apostoli del Vangelo secondo Davigo – Palamara permettendo – e che, diciamocelo, un po’ ci godono a vedere i manigoldi dietro le sbarre.
Prima di entrare nel merito delle posizioni diverse, va detta una cosa: di questo referendum si è parlato troppo poco. Di fronte a un parterre di quesiti tanto difficili da comprendere per le masse popolari, ci sarebbe voluta un’informazione – almeno da parte delle emittenti pagate dai cittadini, sia quelle partecipate dallo stato, sia quelle che si son fatte finanziare interamente dal pubblico il passaggio sul digitale terrestre – chiara ed esaustiva, una spiegazione quesito per quesito, fatta da esperti in materia, capace di fornire al pubblico una motivazione per andare alle urne, perché il referendum è la forma più vicina all’esercizio della propria libertà, ovvero la democrazia diretta. Pertanto, prima di qualunque disamina o opinione sul tema, è necessario che il cittadino sappia bene su cosa sta andando a votare.
Come si è arrivati a questo referendum? La risposta fa pendant con un’altra fondamentale domanda: chi sta cercando di boicottare questa votazione? Innanzitutto, è parecchio strano che il primo quesito, e quindi il più visibile, sia proprio quello sulla legge Severino, a cui chiunque abbia un po’ di buonsenso non può che votare No. A chi fa piacere avere dei condannati in parlamento? Questo no rischia tuttavia di riversarsi sugli altri quattro quesiti, di tenore del tutto diverso, e che hanno una genesi particolarmente sofferta e difficile.
Dopo il disastro totale della riforma Bonafede, che ha allungato esponenzialmente la celebrazione di innumerevoli processi, è venuto il ministro Marta Cartabia, proponendo insieme ai suoi “tecnici” una riforma che ha suscitato le ire dell’Associazione Nazionale Magistrati, arrivati persino a dichiarare uno sciopero nazionale. Questo perché va a toccare tutta una serie di prerogative di casta intaccando il sistema che facilita il cameratismo tra toghe e gli permette di ratificare senza troppi problemi in sede istituzionale quanto deciso sottobanco. Così anche le “correnti” di cui tanto si parla, altro non sono che espressione di connivenze nate al di fuori del contesto giudiziario, e ripercosse al suo interno. Com’era da aspettarsi, la riforma è stata più volte bloccata ed emendata, favorendo l’ala conservatrice. Così la Lega insieme a un pugno di revanscisti pannelliani, forse sobillata e instradata da alcuni elementi del governo Draghi, ha deciso di far passare le parti bloccate in parlamento attraverso la porta di servizio del referendum. In verità, grazie al forte boicottaggio a parte delle “correnti”, non si erano raggiunte nemmeno le 50mila firme necessarie alla sua indizione: pertanto il “Comitato Giustizia Giusta” si è avvalso dell’ausilio di nove consigli regionali di centro-destra, rinunciando così sia ai rimborsi elettorali sia alla possibilità di fruire di spazi televisivi. Oltre a ciò, nessun canale della libera informazione ha ritenuto opportuno occuparsi di questo referendum, se non il quotidiano di Belpietro, vicino a Lega e FdI, che ha gonfiato a dismisura la possibilità del voto in mascherina, facendo passare questo come boicottaggio al referendum per “blindare la casta” dei magistrati. È vero che a nessuno conviene inimicarsi una parte delle toghe, come è vero che, se questa votazione ha resistito ai boicottaggi, esiste un’altra componente politica, e lobbistico-massonica, a cui non va giù lo stato attuale del sistema giudiziario italiano.
Dei primi sei quesiti originari se ne sono salvati cinque, che qui vi proponiamo e spieghiamo nel dettaglio, così domani il lettore potrà andare a esprimere un voto il più possibile consapevole:
Quesito n.1 – Scheda rossa:
Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
Si tratta della proposta di abrogazione della Legge cd. Severino, adottata dal Governo Monti nell’anno 2012. In particolare, la norma sottoposta a vaglio referendario statuisce, ad oggi, la non candidabilità a cariche pubbliche, nonché la decadenza per mandati in corso, nei confronti delle persone che abbiano riportato a proprio carico una Sentenza definitiva di condanna per alcune tipologie di reato.
In particolare, trattasi di delitti non colposi contro la Pubblica Amministrazione e altri delitti puniti con la reclusione non inferiore a quattro anni, il cui accertamento con statuizione passata in giudicato comporta, per l’appunto, l’impossibilità per il condannato di candidarsi ad una carica pubblica o la decadenza dalla carica stessa.
Votando NO, la Legge rimarrebbe in vigore: non è difficile prevedere che questa indicazione di voto è quella che trova maggiore consenso e che, verosimilmente, il primo è il quesito che suscita, per la stessa comprensibilità del tema, un alto interesse fra gli elettori.
Viene da chiedersi se non sia un caso il fatto che questo tema sia stato collocato al primo posto fra i quesiti: come è noto, il referendum abrogativo è soggetto a quorum e, sovente, chi non ha interesse ad abrogare la norma adotta la strategia del ‘non voto’ al fine di affossare la consultazione in punto quorum.
Anche stavolta, dunque, molti elettori potrebbero puntare sul mancato raggiungimento della percentuale di voti necessaria per rendere valida la consultazione stessa e ciò fungerebbe da disincentivo a recarsi alla urne per esprimere un voto anche sulle altre proposte referendarie, le quali, come vedremo, sono più tecniche e meno “accattivanti”.
Le ragioni del Sì, che auspicherebbero l’abrogazione della norma, sono limitate ad un particolare aspetto, ovvero al fatto che, per gli amministratori locali, gli effetti della Legge operano anche in vigenza di una condanna non definitiva, comportando una sospensione dalla carica in attesa della definitività della Sentenza. Secondo alcuni, tale previsione, lederebbe il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.
Quesito n.2 – Scheda arancione:
Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.
Trattasi del quesito più tecnico e più complesso da comprendere per i non addetti ai lavori e, probabilmente, non adeguato ad una consultazione referendaria.
L’abrogazione dell’inciso contenuto nell’art.274 c.p.p., inerente le misure cautelari, andrebbe a rimuovere dalla norma una delle esigenze sulla base delle quali viene disposta, a fini cautelari, una misura restrittiva della libertà personale prima dell’accertamento sulla colpevolezza dell’accusato.
In particolare, le misure cautelari possono essere disposte nelle ipotesi in cui sussistano: il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento probatorio o il pericolo della commissione di gravi delitti. Specificatamente, l’abrogazione dell’inciso sottoposto al vaglio referendario comporterebbe una limitazione all’applicabilità della misura nel solo caso di reiterazione di un reato della stessa specie di quello per cui già si sta procedendo.
Diversamente, votando NO, si manterrebbe in vigore la norma così com’è, senza porre un freno alla prassi che, negli ultimi anni, ha condotto gli organi inquirenti a ricorrere, con poca ponderazione, agli strumenti cautelari. Conseguenza indiretta di tale condotta incauta – spesso dettata soltanto dall’intento di far confessare al reo indizi rilevanti – è, statisticamente parlando, l’alto numero di procedimenti instaurati dal destinatario della misura a cui, ex post, viene riconosciuto il risarcimento del danno patito per ingiusta detenzione.
Senza pretesa di esaustività, non essendo questa la sede opportuna, si precisa che le misure cautelari rispondono ad una funzione specifica: quella di cautelare la celebrazione del processo, rendendo possibile l’accertamento della colpevolezza e l’irrogazione di un’eventuale condanna. Non avendo natura sanzionatoria, infatti, non possono essere impiegate al fine di affliggere l’indagato o l’imputato.
Quella della reiterazione del reato è, fra le esigenze cautelari, quella che si riscontra più frequentemente nei provvedimenti, anche se, a ben vedere, è anche quella caratterizzata dal più ampio margine di discrezionalità e, pertanto, la più facile da giustificare.
La tematica porta con sé risvolti di particolare complessità e l’inevitabile considerazione critica che ne deriva riguarda l’opportunità di rendere oggetto di consultazione referendaria un tema tanto tecnico quanto delicato.
Alla luce di ciò, si può notare come simile quesito potrebbe non fare altro che fungere da disincentivo a recarsi alle urne, posto che la stragrande maggioranza dell’elettorato non avrà la possibilità né di approfondire gli aspetti tecnici della questione, né di comprenderne la portata.
Quesito n.3 – Scheda gialla:
Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.
É il quesito inerente alla proposta di abrogazione delle norme che consentono il passaggio tra funzioni (giudicanti e requirente) per i magistrati. Questione dibattuta da decenni e inneggiata da motti di Berlusconiana memoria, si pone oggi non più come una battaglia meramente ideologica, ma come un tema di sostanza.
Separare le carriere dei magistrati significa mettere in atto una scissione tra la figura del Giudice e quella del Pubblico Ministero.
Nel sistema proceduralpenalistico di tipo accusatorio, qual è quello italiano, il Giudice è soggetto terzo e imparziale, “super partes”, mentre il PM riveste il ruolo di vera e propria parte processuale in veste di accusatore dell’imputato. Ne deriva, inevitabilmente, lo sviluppo di una formazione specifica per il magistrato e di una forma mentis differente a seconda di quale sia la funzione esercitata: un approccio di equidistanza per il giudicante, un coinvolgimento diretto per l’accusatore.
L’abrogazione della norma comporterebbe l’impossibilità per i magistrati di passare da una funzione all’altra nel corso della carriera. Ciò a garanzia dell’imparzialità del giudice, il quale dovrebbe trovarsi, in questo modo, libero da condizionamenti. Detti condizionamenti, si badi, potrebbero essergli derivati sia dall’aver familiarizzato con un certo modo si pensare (in chiave accusatoria), sia dall’inevitabile consolidamento di rapporti privilegiati con gli uffici delle Procure della Repubblica, nonché con tutti i suoi ausiliari.
D’altra parte, secondo alcuni, la magistratura dovrebbe essere un corpo connotato dal principio dell’unità, in modo tale da garantirle piena indipendenza rispetto agli altri due poteri dello Stato (Legislativo ed Esecutivo). Questo giustificherebbe, per i sostenitori del NO, la bocciatura del quesito referendario.
Quesito n.4 – Scheda grigia:
Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.
Tra i quesiti più rilevanti, il quarto, concerne le modalità di valutazione dell’operato dei magistrati. Il giudizio sull’attività dei magistrati, espresso ogni 4 anni, viene demandato agli organi ausiliari del Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero agli stessi magistrati che compongono i consigli giudiziari.
Rispondere Sì al quesito significa acconsentire al fatto che anche i membri dei consigli non appartenenti alla categoria, i cd. laici (avvocati e professori universitari), possano esprimere un giudizio.
La valutazione dei magistrati – utile nella progressione di carriera – è certamente un tema rilevante, soprattutto perché essa è uno dei pochi strumenti con cui è possibile incentivare la responsabilizzazione del magistrato.
Spesso, infatti, simile responsabilizzazione si rivela carente a causa di varie ragioni che vanno dalla preparazione personale, all’impegno profuso; ma anche dalla carenza di risorse sino alla mole di lavoro.
Si consideri che, nonostante un palese malfunzionamento del sistema giustizia, il tasso di valutazioni positive verso i membri della magistratura è estremamente elevato. Ciò è giustificato dal noto principio per cui, rare saranno le criticità segnalate, laddove sia il controllore a vigilare, nella sostanza, su sé stesso.
Di contro si teme che, in un sistema valutativo partecipato da terzi, possano ingenerarsi influenze esercitate da parte degli avvocati sugli stessi magistrati soggetti a valutazione, dando così origine ad interferenze illecite che, in ogni caso, non sono sconosciute al mondo della giustizia nemmeno con l’impianto attuale.
Difficile immaginare che l’auto-valutazione dei magistrati sia elemento di indipendenza tale da rappresentare, di per sé solo, un baluardo verso simili storture, peraltro penalmente rilevanti.
Quesito n.5 – Scheda verde:
Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
Trattasi del quesito meno rilevante fra i cinque posti al vaglio dell’elettorato.
Certamente, potrebbe essere quello più attrattivo per i sostenitori della proposta referendaria – a discapito della collocazione all’ultimo posto fra i quesiti – e ciò in ragione del fatto che risulta di agevole comprensione anche per i non tecnici.
Concerne le modalità con le quali un magistrato può accingersi a presentare la propria candidatura al fine di essere eletto come membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura.
In particolare, votando Sì si eliminerebbe un vincolo per la candidabilità, ovvero si consentirebbe la candidatura anche a soggetti che non possano vantare, nel presentarsi, di un sostegno minimo di 25 colleghi magistrati firmatari. Togliendo questo vincolo si eliminerebbe una sorta di “soglia di sbarramento”, e si permetterebbe a tutti i magistrati, indistintamente, di avanzare la propria candidatura.
Per i sostenitori della proposta, ciò indurrebbe ad alleggerire il peso delle correnti interne alla magistratura che, negli ultimi anni, hanno dato prova della loro influenza e hanno fornito, altresì, un triste spaccato del funzionamento delle assegnazioni delle cariche nei vari distretti.
Pur non essendo di portata dirimente, la promozione del quesito non farebbe altro se non ampliare la platea di aspiranti membri togati e, pertanto, difficilmente ne conseguirebbero effetti negativi.
—
Dunque i quesiti posti da questo referendum, sebbene non siano decisivi, costituiscono comunque un passo avanti verso la democratizzazione della magistratura, o almeno non sono nocivi. Di certo il governo Draghi, usurpatore della nostra democrazia, non fa l’interesse del popolo, se si sta riformando la magistratura è per renderla meno ostica ai piani decennali del Grande Reset. Perché al governo non è bastata la totale connivenza di tutte le alte sfere del potere giudiziario, loro guardano al futuro, e vogliono prevenire qualunque colpo di testa. Ma, checché ne dicano i complottisti integralisti, la partita è ancora tutta da giocare, e rispondere Sì ai quesiti dal 2 al 5 può avviare una trasformazione nella magistratura che vada nell’interesse dei cittadini, ad oggi vessati e disorientati da un sistema lento, farraginoso e, a tratti, quasi assolutistico.
Non facciamoci tuttavia illusioni, quasi sicuramente il referendum di domani non raggiungerà neanche il quorum, assolvendo così la funzione per cui è stato studiato, sembrerebbe, a tavolino: un fallimento studiato per far dire ai grandi media che i cittadini approvano la giustizia così com’è, e far passare dalla parte del torto, ancora per qualche anno, qualunque voce critica o riformista.
La redazione
11/06/2022