L’UNICA SCELTA SENSATA È BOICOTTARE LE ELEZIONI EUROPEE
STEFANO D’ANDREA
Appello al Popolo
1. Come devono comportarsi nelle prossime elezioni europee i sovranisti nonché i non sovranisti che comunque vorrebbero modificare i Trattati europei? Per rispondere è necessario avere ben presenti competenze e poteri del Parlamento europeo, altrimenti si effettueranno scelte prive di ogni fondamento ed eventualmente contrastanti con gli obiettivi politici perseguiti.
All’interno dell’Unione europea, il “Parlamento europeo” svolge tre funzioni: la funzione di controllo “politico”, la funzione di bilancio e la funzione legislativa.
La funzione di controllo “politico” è davvero poca cosa. Intanto il Parlamento non può modificare i Trattati, perché ciò non è espressamente previsto dai Trattati medesimi e non è nemmeno pensabile, posto che l’Unione europea è e resta una organizzazione internazionale di Stati e non uno Stato federale e dunque si fonda su un accordo tra Stati e non fra cittadini o rappresentanti di cittadini.
Sono gli Stati dell’Unione che possono modificare i trattati, non i cittadini attraverso i loro rappresentanti eletti in Parlamento.
Il “controllo politico” del parlamento europeo si estrinseca in primo luogo nel potere di approvare una mozione di censura della Commissione ai sensi dell’art. 234 del TFUE. La conseguenza dell’approvazione della mozione consiste nelle dimissioni collettive dei membri della Commissione e nelle dimissioni dell’alto rappresentante dell’Unione presso gli affari esteri e la politica di sicurezza: tutti i dimissionari rimangono in carica per gli affari ordinari fino alla sostituzione ai sensi dell’art. 17 del TUE.
Orbene, non soltanto per l’approvazione della mozione di censura è prevista la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, i quali devono inoltre costituire la maggioranza dei membri del parlamento – e ciò spiega come non sia mai stata approvata una mozione di censura -, non soltanto la conseguenza dell’approvazione della censura può essere definita grave soltanto da chi si collochi in posizione di adorazione dell’Unione europea, perché in realtà si procederebbe a nuova nomina della Commissione e non accadrebbe nulla di davvero rilevante, soprattutto la mozione è posta, al più, a guardia della legittimità e della correttezza nell’ applicazione ed esecuzione dei Trattati. Insomma il “Parlamento europeo” non modifica i Trattati ma li difende.
In secondo luogo, il “controllo politico” è esercitato dal Parlamento europeo mediante l’esame della relazione generale annuale presentata dalla Commissione (art. 233 TFUE), nonché di alcune relazioni (previste in diversi articoli dei Trattati) attinenti a materie specifiche, nonché attraverso le “interrogazioni” presentate alla Commissione, al Consiglio europeo o al Consiglio. Inoltre, il Parlamento nomina un Mediatore, che tra l’altro accerta infrazioni al diritto dell’Unione europea (al di fuori dei casi sui quali si è conclusa o pende una procedura giudiziaria interna o svolta nell’ambito dell’Unione europea). Il “parlamento europeo”, infine, accoglie petizioni da parte dei cittadini (artt. 24, 2° co. e 227 TFUE) e su richiesta di un quarto dei membri istituisce commissioni temporanee di inchiesta per esaminare denunce di violazione o cattiva amministrazione del diritto dell’Unione europea. Si attaglia perfettamente, dunque, al “parlamento europeo” la qualifica di Guardiano dell’Unione europea. Il parlamento Europeo può essere paragonato al collegio sindacale di una società di capitali, non all’assemblea.
2. Nella approvazione del bilancio annuale (art. 314 TFUE), Parlamento e Consiglio si trovano sul piano di parità. Tuttavia di preminente importanza rispetto all’approvazione del bilancio annuale è il quadro finanziario pluriennale (relativo ad un periodo non inferiore a cinque anni), fissato dal Consiglio all’unanimità, previa approvazione della maggioranza dei membri del Parlamento (art. 312 del TFUE). E con riguardo al quadro finanziario pluriennale è pacifico in dottrina che, nella sostanza (a prescindere dalla forma giuridica), il Parlamento non ha effettivi poteri, perché la richiesta unanimità dei membri del Consiglio impone di trovare l’accordo a livello intergovernativo. Comunque, la competenza e i poteri del Parlamento anche in questo caso sono volti ad attuare i Trattati. Soprattutto il Parlamento ha un ruolo semplicemente consultivo in materia di determinazione delle entrate della UE, stabilite tramite accordi intergovernativi. Ciò conferma che non si tratta di un vero Parlamento, altrimenti il principio “no taxation without rapresentation” avrebbe implicato che il potere di determinare le entrate spettasse soltanto al “Parlamento”.
In definitiva nessun vero potere nella fissazione del quadro finanziario pluriennale; nessun potere di determinare le entrate e soltanto potere condiviso con il Consiglio per quanto riguarda l’approvazione del bilancio annuale, sempre nei confini tracciati dal quadro finanziario pluriennale e sempre, comunque, al fine di attuare i trattati.
3. Per quanto riguarda la funzione legislativa, va preliminarmente osservato che la regola è che “Un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i Trattati non dispongano diversamente” (art. 17, n. 2 TUE). Quindi il Parlamento “legifera” ma ha una limitata iniziativa: in linea di principio legifera su impulso della Commissione. E comunque quando legifera, lo fa per per attuare i Trattati.
I Trattati prevedono una procedura legislativa ordinaria e una serie numerosa di procedure legislative speciali. La procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione, che svolge anche il ruolo di “mediatore” tra Parlamento e Consiglio quando non vi sia accordo tra questi ultimi due organi.
Le procedure legislative speciali “consistono nell’adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest’ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo” (art. 289, n. 2 TFUE). Le modalità della partecipazione sono di volta in volta specificate dalle disposizioni dei trattati che prevedono le procedure legislative speciali. Peraltro solo in tre materie di poca importanza legifera il Parlamento con la partecipazione del Consiglio: statuto dei membri del parlamento (art. 223, n. 2 TFUE); definizione della procedura per l’esercizio del diritto di inchiesta da parte del Parlamento (art. 226, co. 3, TFUE); e adozione dello statuto del Mediatore sopra citato (art. 228, n. 4 TFUE). Al contrario, i casi in cui legifera il Consiglio con la partecipazione del Parlamento sono una trentina. In questi casi, talvolta il Parlamento è soltanto consultato (sono una ventina di casi), talaltra (in una decina di casi) approva il testo predisposto dal Consiglio (è un prendere o lasciare, perché il Parlamento non può influire sul contenuto dei provvedimenti; in sostanza si tratta di un diritto di veto).
Quindi, la procedura legislativa ordinaria è caratterizzata da scarsa ed eccezionale iniziativa e deliberazione congiunta assieme al Consiglio (che rappresenta gli stati e in nessun senso può essere considerato una camera legislativa); le procedure legislative speciali sono caratterizzate da semplice consultazione o potere di veto del Parlamento (salvo tre casi insignificanti in cui delibera il Parlamento su consenso preventivo del Consiglio, tra l’altro!). E la limitatissima funzione legislativa è svolta per attuare i Trattai europei!
4. Infine, va considerato il ruolo del Parlamento europeo nella modifica dei Trattati.
Fermo che, come sopra osservato, il Parlamento non ha il potere di modificare i Trattati, esso ha, invece, un potere di sollecitazione (non direi di impulso) nella procedura di revisione ordinaria (art. 48 TUE). Peraltro, il progetto di modifica può essere presentato da qualsiasi Stato membro, dal Parlamento europeo, dalla Commissione e dal Consiglio ed è trasmesso al Consiglio europeo. Tuttavia, il Consiglio europeo, a maggioranza semplice, decide se è opportuno procedere alle modifiche proposte: può quindi decidere che non sia opportuno. Basta dunque che la maggioranza degli Stati, ossia dei Governi, sia contraria alla modifica proposta, che la procedura di revisione nemmeno inizia (non direi si arresta). Se la procedura inizia, il Consiglio europeo, a maggioranza semplice, convoca una Convenzione (è prevista e disciplinata una eccezione per le modifiche di poco conto) della quale fanno parte rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei capi di governo o di Stato, del Parlamento europeo e della Commissione. La convenzione invia una raccomandazione a una Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri (CIG), convocata dal presidente del Consiglio, la quale concorda all’unanimità le modifiche da apportare, in modo assolutamente discrezionale, senza essere vincolata dal testo del progetto di modifica né dal testo della raccomandazione elaborato dalla Convenzione. Le modifiche approvate all’unanimità dalla Conferenza entrano in vigore quando siano ratificate da tutti gli Stati membri nel rispetto delle norme costituzionali che disciplinano la ratifica dei trattati.
In una delle due procedure di revisione semplificate (sempre disciplinate dall’art. 48 del TUE) il Parlamento europeo ha sempre il potere di sollecitazione ma non è prevista né la Convenzione né la Conferenza dei rappresentanti dei Governi e il ruolo preponderante spetta esclusivamente al Consiglio europeo. Tuttavia sarà sempre necessaria l’approvazione di tutti i Parlamenti nazionali. Nella seconda procedura di revisione semplificata, utilizzabile soltanto in due specifiche materie, non è previsto nemmeno il potere di sollecitazione del Parlamento.
Insomma, siccome l’Unione europea è una organizzazione internazionale fondata sui trattati, le modifiche dei trattati implicano sempre sia l’unanimità nel Consiglio europeo (il consenso di tutti i Governi o capi di Stato; ma nella seconda procedura di revisione semplificata è competente il Consiglio), sia la ratifica o approvazione di tutti i Parlamenti nazionali (o non opposizione di uno di essi, nella seonda procedura di revisione semplificata).
5. A questo punto è possibile rispondere alla domanda formulata in principio: come devono comportarsi in occasione delle prossime elezioni europee i sovranisti nonché i non sovranisti che comunque vorrebbero modificare i trattati?
I sovranisti sono coloro che intendono riconquistare la sovranità, per addivenire in seguito, grazie a trattati stipulati con alcuni stati attualmente membri della UE, alla ricostituzione di qualcosa di simile al vecchio mercato comune ma con molti vincoli in meno rispetto a quelli previsti nei Trattati di Roma – in particolare, senza accettare il dogma della concorrenza interna (e della conseguente apertura alle imprese straniere) in numerosi settori strategici, ed escludendo ogni divieto di vincoli alla circolazione dei capitali – e con alcuni maggiori vincoli di tipo geopolitico e militare: una alleanza tra eserciti nazionali che dovrebbe andare a sostituire la NATO (invero questa è la posizione dell’ARS, espressa qua e qua; posizioni più radicali, che vogliano instaurare una vera autarchia e optare per l’isolamento internazionale non né conosco e non avrebbero senso). Questo obiettivo si può perseguire soltanto recedendo dai trattati europei, e quindi conquistando il potere nello Stato nazionale. Ottenuto il potere nello Stato nazionale, l’obiettivo finale si raggiunge agevolmente.
Si suol precisare che sarebbe necessario che il recesso avvenisse contestualmente da parte di più stati. Ciò è probabilmente vero ma una volta che in un solo Stato (soprattutto se si trattasse di Stato importante) andasse al governo una forza politica sovranista, non vi sarebbe nessuna possibilità di evitare l’effetto dirompente del recesso unilaterale. Gli esiti del recesso spingerebbero in seguito altri stati a recedere a loro volta.
Un partito che avesse una posizione politica chiaramente sovranista che si presenta a fare alle elezioni del parlamento europeo? Meglio, molto meglio, delegittimare l’Unione europea e proporre agli elettori di boicottare le elezioni. Il numero di votanti alle elezioni europee è da sempre basso, è in continua diminuzione e l’astensionismo aumenta in ogni Stato in misura maggiore rispetto alle elezioni nazionali. Un dato decisivo, taciuto dai media mainstream, che consente di affermare che un giorno (non troppo lontano, credo) l’Unione europea comunque si estinguerà, per implosione o distruzione a causa delle conseguenze del recesso di uno dei grandi stati partecipanti (Italia, Francia, Germania o Inghilterra, la quale, si ricordi, ha indetto un referendum per deliberare l’uscita).
6. Ad analoga conclusione deve giungersi con riguardo ai partiti che, come la Lega (così almeno sembra), vogliono liberarsi esclusivamente dell’euro. Invero, la tesi secondo la quale si può “recedere da alcuni articoli dei trattati” e segnatamente dalle norme che riguardano l’unione monetaria e assumere, secondo la propria volontà, la posizione che oggi hanno l’Inghilterra e la Danimarca ovvero mutare la posizione dell’Italia da Stato con l’euro a Stato con deroga sono giuridicamente infondate e comunque fondate sulla punta di uno spillo. Pertanto, se mai l’Italia assumesse unilateralmente questa decisione di rottura dell’ordine giuridico europeo, il rischio di conflitti diplomatici, commerciali e giurisdizionali sarebbe molto maggiore che non in caso di recesso dai trattati (ai sensi dell’art. 50 del TUE, che non comporterebbe alcun conflitto, essendo certamente atto legittimo che non richiede la presenza di una giusta causa, o della convenzione di Vienna sui Trattati, che invece potrebbe dar luogo a conflitti circa la sussistenza del presupposto invocato). In ogni caso, i partiti che sostengono questa posizione politica non hanno alcuna ragione per candidarsi alle elezioni europee (salvo voler consolidare il potere, eleggere deputati e prendere rimborsi). In che modo, infatti, entrando nel parlamento europeo, la Lega agevolerebbe la realizzazione dell’obiettivo politico che essa dichiara di perseguire, il quale implica una decisione del governo nazionale? I deputati europei non potrebbero apportare alcun contributo all’obiettivo prefissato. Anche in questo caso, quindi, sarebbe molto meglio promuovere il boicottaggio delle elezioni europee.
7. Infine, vi sono movimenti, come il M5S, e “liste”, come la annunciata lista Tsipras, che intendono candidarsi al Parlamento europeo per “modificare” i trattati, con un progetto di modifica più o meno chiaro e preciso. Questi due gruppi politici non intendono né recedere dall’Unione europea e per questa via distruggerla (se recedesse l’Italia, senza voler utilizzare il recesso come semplice mezzo per instaurare trattative di modifica dei Trattati, l’Unione europea imploderebbe; e infatti, a mio avviso, l’Unione europea imploderà quando, tra 4-7 anni, recederà la Francia), né recedere dal solo euro, bensì modificare i Trattati. Va pure osservato che il M5S e la lista Tsiras sembrano avere come obiettivo, in particolare, l’abolizione del cosiddetto Fiscal Compact, che a rigore, pur promosso dal Consiglio europeo, non rientra nei Trattati europei, essendo un trattato stipulato a lato dei Trattati europei. Ne consegue che anche quel limitato (formale, irrilevante e, per gli ingenui, ingannatore) potere di sollecitazione della modifica dei trattati il cui esercizio richiede la maggioranza nel Parlamento europeo – potere che può essere vanificato e mortificato dal Consiglio europeo a maggioranza semplice, nonché modificato (nel contenuto del progetto) dalla Convenzione nella raccomandazione e stravolto discrezionalmente dalla Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, la quale raggiunge un accordo che deve essere ratificato da tutti i Parlamenti nazionali – non potrà essere esercitato per abolire il cosiddetto Fiscal Compact (l’art. 16 del Trattato denominato volgarmente Fiscal Compact prevede che al più tardi entro cinque anni il contenuto del trattato sarà incorporato nell’ordinamento giuridico dell’unione europea). Con riguardo, invece, alle norme dei Trattati europei, il Parlamento europeo, come più volte chiarito, non ha alcun potere di modificarle e l’iniziativa che può prendere a maggioranza deve alla fine trovare il consenso unanime di tutti i Governi degli Stati partecipanti e poi di tutti i Parlamenti nazionali dei medesimi Stati e prima ancora trovare il consenso della maggioranza del Consiglio europeo che dovrà essere favorevole a discutere le modifiche. Che senso ha, dunque, che un partito o movimento che è critico nei confronti dei Trattati europei e voglia modificarli si candidi al Parlamento europeo? Questo partito prende in giro gli elettori o è diretto da incompetenti. Eleggere parlamentari europei non serve assolutamente a nulla per raggiungere l’obiettivo dichiarato.
I Trattati europei li cambiano gli stati nazionali. Formalmente serve il consenso di tutti gli Stati partecipanti ma un singolo Stato importante, come l’Italia, esercitando il potere di recesso ai sensi dell’art. 50 del TUE, durante lo svolgimento alle trattative che sono previste dalla norma e che sono la conseguenza giuridica immediata del recesso, avrebbe enormi possibilità di determinare una modifica dei trattati nella direzione desiderata e nella misura maggiore possibile, tenuto conto della situazione concreta nella quale avverrebbe il recesso.
I Trattati europei saranno modificati soltanto quando la Francia, l’Italia, l’Inghilterra, la Germania o forse la Spagna recederanno e recedendo costringeranno le controparti ad addivenire a modifiche sostanziali dei Trattati, sempre che lo Stato recedente desideri la modifica dei trattati e non la liberazione dai vincoli europei (si, ho scritto controparti: gli Stati partecipanti sono controparti dei Trattati; la cooperazione è l’ideologia per ingannare gli ingenui; gli Stati che stipulano un trattato in materia economica cooperano come cooperano lavoratore subordinato e datore di lavoro, locatore e conduttore, venditore e acquirente, appaltatore e committente).
Quindi, chi vuol veramente modificare i Trattati europei, deve conquistare il potere all’interno dello Stato nazionale e deve invece concorrere con i sovranisti e con i no-euro a boicottare le elezioni europee, perché l’attività parlamentare che i parlamentari europei svolgeranno sarà istituzionalmente volta ad attuare i Trattati europei e perché il Parlamento europeo è piuttosto un “collegio sindacale” o “Guardiano” dell’Unione europea: non è “l’assemblea”.
8. L’unica vera ragione per la quale M5S, Lega e lista Tsipras si candidano alle elezioni europee è di ottenere visibilità, posti da deputato, finanziamenti e successo da spendere sul piano politico nazionale. Niente di male sia chiaro: il moralismo è sempre un male; ognuno fa quel che desidera e ha interesse a fare. Tuttavia, i cittadini sovranisti sinceri, nonché coloro che intendono modificare i Trattati, essendo consapevoli di come stanno effettivamente le cose, devono boicottare le elezioni farsa e divulgare informazioni relative al carattere farsesco di queste elezioni e dell’organo che si è chiamati ad eleggere. Il vero successo dei sovranisti e di coloro che intendono modificare i Trattati europei sarebbe un’affluenza degli elettori italiani inferiore al 50% (rispetto al 65% del 2009), nonché un’affluenza media degli elettori di tutti gli stati europei pari a circa il 35% (rispetto al 43% del 2009).
E’ soltanto non votando alle elezioni del Parlamento europeo che i cittadini degli Stati partecipanti possono concorrere ad accelerare la distruzione (o, per chi la crede possibile, la radicale riforma) dell’Unione europea.
Stefano D’Andrea
Fonte: http://www.appelloalpopolo.it/
Link: http://www.appelloalpopolo.it/?p=10562
4.02.2014