Di Ivana Suerra, ComeDonChisciotte.org
Con il Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, il Governo Italiano ha – tra le altre cose – apportato modifiche al Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, ovvero, alla norma istitutiva della Certificazione Verde per il Covid 19 (c.d. green pass).
Si noti che il D.L. n. 52 veniva emanato (nel mese di aprile) in anticipo rispetto alla normativa Europea in tema di Certificazioni Covid e, in allora, prevedeva una disciplina nazionale ‘transitoria’ in attesa dell’entrata in vigore di un apposito Regolamento Europeo.
In data 14 giugno 2021, Parlamento e Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento UE 953/2021 inerente “il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19”, con l’intento specifico di “facilitare l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”, al fine di portare ad una “graduale revoca, delle restrizioni da parte degli Stati membri in modo coordinato” (Preambolo; considerando n.11).
Avendo riguardo a questa finalità, la Regolamentazione Europea precisa esplicitamente che “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o perché hanno scelto di non vaccinarsi” (Preambolo; considerando n.36 – così si presenta nella versione italiana rettificata a seguito di apposita interrogazione Parlamentare volta a far aggiungere l’inciso “hanno scelto di non vaccinarsi”… inciso curiosamente omesso per un’insolita svista di traduzione!)
Ora, con l’emanazione di questo nuovo D.L. n.105, il Governo Italiano, pretenderebbe, com’è noto, di subordinare la fruizione di alcuni servizi (quali l’accesso ai luoghi di ristorazione, ai musei, a spettacoli ed eventi, ma anche alle procedure concorsuali) all’esibizione della Certificazione Verde. Così facendo, si vorrebbe imporre, a partire dal 6 agosto p.v., una limitazione nei confronti di alcuni cittadini italiani del pieno e libero godimento dei predetti servizi.
Fortunatamente, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi!
Il D.L. n.105, infatti, entrando in vigore dopo l’emanazione del summenzionato Regolamento Europeo n.953, è costretto a prendere in considerazione la normativa sovranazionale e, pertanto, ad apportare una modifica sostanziale al previgente D.L. n.52, art. 9, comma 9:
2) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad
applicarsi ove compatibili con i Regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»
(art 4. lett. e, n.2, D.L. n.105/21)
Stando alla nuova formulazione, si nota chiaramente come il richiamo esplicito al Regolamento Europeo, imponga, in primis, l’applicazione del divieto di discriminazione tra vaccinati e non vaccinati (anche quando non lo siano per libera scelta).
Ne consegue l’incompatibilità delle disposizioni del green pass ‘modello italiano’ con la disciplina comunitaria.
Tale incompatibilità consente la disapplicazione del nuovo D.L. n.105 – nella parte in cui ammette una disparità di trattamento basato sul possesso della Certificazione Verde – per conflitto con la normativa Europea sovraordinata.
Ergo:
– chiunque vi imponga di esibire il green pass per usufruire di specifici servizi lo fa in violazione del Regolamento Europeo n.953 del 2021;
– chiunque tenti di convincervi del fatto che il mancato possesso del green pass comporta delle limitazioni legittime dei vostri diritti di cittadini italiani ed europei lo fa nel solo rispetto del suo sporco lavoro: quello del venditore di fumo…
Di Ivana Suerra, ComeDonChisciotte.org