Di Glauco Benigni per ComedonChisciotte.org
Il 5 luglio 2022 il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva 2 nuove leggi, riguardanti la Governance di Internet, che hanno tra i diversi scopi:
- Far sì che ciò che è illegale offline lo sia anche online;
- Risolvere la questione dei contenuti online definiti (vagamente) ‘nocivi o illegali’ tutelando/limitando al tempo stesso la libertà di espressione;
- Provare a fissare gli standard per il resto del mondo.
La prima Legge, Digital Service Act (DSA) ovvero Legge sui servizi digitali è stata approvata con 539 voti favorevoli, 54 voti contrari e 30 astensioni.
La relatrice Christel Schaldemose ha dichiarato: “Per troppo tempo i giganti tecnologici hanno beneficiato dell’assenza di regole. Il mondo digitale si è trasformato in un Far West, con i più grandi e i più forti a dettare le regole. Ma c’è un nuovo sceriffo in città: il DSA…Stiamo aprendo la scatola nera degli algoritmi in modo da poter osservare con attenzione le macchine da soldi che sono dietro a queste piattaforme sociali“.
Il DSA è stato presentato insieme al Digital Markets Act (DMA) dalla Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea il 15 dicembre 2020. È stato preparato dal Commissario europeo per l’agenda digitale Margrethe Vestager e dal Commissario Europeo per il Mercato Interno Thierry Breton, in qualità di membri della Commissione Von der Leyen.
Lo scopo esplicito del Digital Service Act (DSA) è aggiornare il quadro giuridico dell’Unione Europea per i contenuti illegali pubblicati dagli intermediari, in particolare aggiornando la Direttiva sul commercio elettronico adottata nel 2000. In tal modo, il DSA si propone di armonizzare le diverse legislazioni nazionali presenti nella UE e adottate a livello nazionale per affrontare la questione dei contenuti illegali. Tra le più importanti ricordiamo: la tedesca NetzDG, l’austriaca Kommunikationsplattformen-Gesetz e la francese Loi Avia, dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Con l’adozione del Digital Services Act a livello europeo, tali leggi nazionali sarebbero sovrascritte e dovrebbero essere abrogate.
Potenza dei Trattati Internazionali
che si impongono anche alle Costituzioni!
La seconda Legge, Digital Market Act (DMA) ovvero Legge sui mercati digitali è stata approvata con 588 voti favorevoli, 11 voti contrari e 31 astensioni.
Il suo relatore Andreas Schwab, ha dichiarato: “Non possiamo più accettare la sopravvivenza del più forte sul piano finanziario. Lo scopo del mercato unico digitale è che l’Europa accolga le migliori aziende e non solo le più grandi“.
Fin qui le versioni ufficiali. Ovviamente nelle dichiarazioni di intenti compaiono solo buoni propositi che sembrerebbero anche condivisibili. Fondamentalmente i Digital Acts si propongono di limitare lo strapotere delle grandi multinazionali statunitensi (peraltro aventi base fiscale in Irlanda) e inoltre, in chiave ultraliberista, dare certezze normative a tutte le altre aziende digitali, quelle francesi e tedesche in primis, sul fatto che l’Europa è un luogo ‘evoluto’ in cui CHI imprende e investe nella dimensione internet è ampiamente tutelato. Come scopriremo nel corso della descrizione un quarto molto discutibile obiettivo però è ‘controllare il dissenso‘ in modo non più episodico ma legalmente ben strutturato.
Le due Leggi rappresentano per la prima volta una reazione europea ‘forte’ nel Mercato Digitale planetario che viene sostenuta come un atto di indipendenza dai potentati USA . Quanto ciò corrisponda alla realtà si vedrà già nell’immediato futuro.
Le prossime tappe dell’iter legislativo
Il Digital Service Act (DSA) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il 16 novembre 2022. Il DSA sarà direttamente applicabile in tutta l’UE e si applicherà quindici mesi dopo la sua entrata in vigore o a partire dal 1º gennaio 2024 .
Il Digital Market Act (DMA) è entrato in vigore il 1° novembre 2022. Si applica dopo sei mesi dal 1° maggio 2023. Le piattaforme/prestatori di servizi avranno a disposizione un massimo di sei mesi per conformarsi ai nuovi obblighi .
Dal 25 agosto 2023 (DOMANI), 19 società del settore digitale considerate ‘piattaforme online molto grandi’ (che hanno più di 45 milioni di utenti attivi nell’Unione Europea (il 10% della popolazione UE) e un fatturato annuo superiore a 7,5 miliardi di euro negli ultimi tre esercizi finanziari, saranno soggette a obblighi stringenti in base al DSA.
Costoro, per non essere considerati gatekeepers, dovranno garantire scelte di installazione e disinstallazione più libere per gli utenti, consentire l’interoperabilità dei servizi di terze parti e astenersi da pratiche anticoncorrenziali come il trattamento preferenziale dei propri prodotti o servizi rispetto a quelli dei concorrenti.
Sebbene su base volontaria, quella che i legislatori definiscono ‘lotta alla disinformazione‘ diventerà un obbligo legale nella UE a partire dal 25 agosto. Pertanto ‘gli intermediari’ saranno impegnati a “rimuovere i contenuti illegali salvaguardando diritti e libertà”. Le norme dovrebbero assicurare che la procedura diventi efficace attraverso le segnalazioni effettuate da parte di soggetti definiti: trusted flaggers o whistleblowers o segnalatori attendibili o factchecker (e non si esclude l’uso di algoritmi) .
La procedura di censura e rimozione prevede quale ‘maschera democratica’ la “risoluzione delle controversie“. Ovvero: nel caso in cui il contenuto venga segnalato o rimosso, gli utenti creatori/condivisori di contenuti interessati dall’azione riceveranno una notifica per consentire di impugnare la decisione dinanzi a un organo di conciliazione che opera a livello nazionale.
La giustificazione formale è che si devono rispettare i diritti e le libertà degli utenti, come la libertà di parola e il diritto all’informazione e pertanto gli intermediari online “dovranno rimuovere i contenuti illegali in modo accurato, proporzionato e non discriminatorio” e non dovranno invece eliminare “contenuti non illegali“.
Nel caso in cui il contenuto illegale online da rimuovere rappresenti anche un illecito penale, il responsabile dovrà essere perseguito dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge e dalla magistratura. Le piattaforme online saranno obbligate a denunciare alle autorità competenti i reati gravi .
Le due Leggi appaiono molto corpose (il solo DSA si compone di 102 pagine, con 156 note introduttive e 93 articoli) e piuttosto complesse. Talvolta sembra che si intreccino tra loro le norme. Per esempio con “contenuti illegali e nocivi” si intendono sia le pubblicità ingannevoli, che la autopromozione forsennata e dilagante, ma anche i famigerati “discorsi d’odio o la cosidetta disinformazione“. Al riguardo le normative propongono maggiori obblighi di trasparenza per le piattaforme ivi comprese le loro policy di monetizzazione.
Più in dettaglio i “contenuti illegali e nocivi” sono così definiti nel DSA : “…qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un’attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell’Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell’Unione, indipendentemente dalla natura o dall’oggetto specifico di tale diritto“.
La loro ‘rimozione’ coinvolge i seguenti soggetti ognuno dei quali per il proprio ruolo:
A) Trusted flagger o Segnalatore attendibile o Ente: È uno degli strumenti codificati dal Digital Service Act (DSA)…si articola diversamente a seconda del tipo di servizio internet fornito e del numero di utenti che lo utilizzano, secondo il sistema ‘piramidale’ di obblighi crescenti inaugurato dal Regolamento 2022/2065. I trusted flaggers o – nella versione italiana del testo del Regolamento – “segnalatori attendibili”, vengono definiti come enti e non persone fisiche (ciò non ostante nella Legge si menziona anche la facoltà di segnalare da parte di singole persone).
La qualifica di segnalatore attendibile viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal Coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente, a condizione che quest’ultimo abbia dimostrato di soddisfare le seguenti condizioni:
- Disponga di capacità e competenze particolari ai fini dell’individuazione, dell’identificazione e della notifica di contenuti illegali;
- Rappresenti interessi collettivi e sia indipendente da qualsiasi piattaforma online;
- Svolga le proprie attività al fine di presentare le notifiche in modo tempestivo, diligente e obiettivo.
Inoltre, come specificato dall’articolo 22 del DSA, tali soggetti devono pubblicare almeno una volta all’anno relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulla propria attività di segnalazione. Allo stesso modo, tutti i servizi di memorizzazione di informazioni online, tra cui rientrano anche le piattaforme, devono pubblicare periodicamente relazioni sul numero di segnalazioni ricevute e sulle eventuali azioni intraprese in applicazione delle stesse (Art. 15, comma I, lett. b), con una frequenza maggiore in correlazione alla dimensione della piattaforma stessa (Art. 42). Il Regolamento menziona quale esempio di segnalatori attendibili l’Europol – soggetto di natura pubblica – e INHOPE – rete globale di segnalazioni e contrasto agli abusi sessuali sui minori – “i quali hanno dimostrato nel corso degli anni di svolgere in maniera affidabile e accurata la propria attività di monitoraggio del web per la rimozione di contenuti, rispettivamente, terroristici e pedopornografici“.
Il Segnalatore informa il …
B) Prestatore di servizi intermediari: La proposta del DSA mantiene l’attuale regola secondo la quale le società che ospitano dati altrui non sono responsabili del contenuto, a meno che non sappiano effettivamente che è illegale, e una volta ottenuta tale conoscenza non agiscano per rimuoverlo. Questa cosiddetta “esenzione dalla responsabilità condizionale” è fondamentalmente diversa dalle ampie immunità concesse agli intermediari in base alla norma equivalente (Sezione 230 CDA) negli Stati Uniti.
Il nuovo regime elenca le misure che le piattaforme online devono adottare in caso di abusi. In particolare, le piattaforme online, dopo aver emesso un avviso preventivo: sospendono per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali e sospendono altresì il trattamento delle notifiche e dei reclami presentati .
Ai Prestatori di Servizi Intermediari (DSA – Art. 8) non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che essi trasmettono o memorizzano, né obbligo di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali. Il loro ruolo principale è memorizzare le informazioni, ovvero detenere la copia del contenuto come se fosse il corpo del reato e in quanto tale comunicarlo all’Autorità.
Nota: Entro il 17 febbraio 2024, gli Stati membri dovranno designare una o più autorità incaricate della vigilanza dei fornitori di servizi intermediari e dell’esecuzione del DSA e designare una delle Autorità quale coordinatore nazionale dei Servizi Digitali.
C) L’Autorità incaricata della vigilanza: L’autorità giudiziaria o amministrativa emette l’ordine (DSA – Art. 9 – 3) e insieme alle informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari concernenti il seguito dato a tale ordine, lo trasmette al…
D) Coordinatore dei Servizi Digitali dello Stato Membro (DSA Art. 9 – 4) il quale dopo aver ricevuto l’ordine dall’Autorità giudiziaria o amministrativa, trasmette senza indebito ritardo una copia dell’ordine a tutti gli altri Coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell’articolo 85. E impone al…
di nuovo B) Prestatore di servizi intermediari di agire (DSA Art. 9 – 5) al più tardi al momento in cui è dato seguito all’ordine o, se del caso, nel momento indicato nell’ordine dall’Autorità che lo ha emesso.
Digital Service Act (DSA) Art. 14 – 4
I Prestatori di servizi intermediari agiscono in modo diligente, obiettivo e proporzionato nell’applicare e far rispettare le restrizioni ]…] tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali dei Destinatari del servizio, quali la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei media, e altri diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Carta.
– E meno male! –
I Prestatori di servizi intermediari informano il Destinatario del servizio in questione in merito al ricevimento dell’ordine e al seguito dato allo stesso. Le informazioni fornite al Destinatario del servizio comprendono: la motivazione, le possibilità di ricorso esistenti e la descrizione dell’ambito di applicazione territoriale dell’ordine.
E) Destinatario del Servizio: Con il termine “destinatario attivo di una piattaforma online”, si intende un destinatario del servizio che, nel corso dell’ultimo semestre, ha interagito con una piattaforma online, richiedendo alla medesima di ospitare informazioni che lo riguardano o venendo esposto a informazioni ospitate da detta piattaforma e diffuse attraverso l’interfaccia della medesima. Per affrontare il problema dei contenuti nocivi come i “discorsi d’odio o la disinformazione“, le normative propongono maggiori obblighi di trasparenza per le piattaforme ivi comprese le loro policy di monetizzazione.
Le nuove regole includono inoltre una regolamentazione più rigorosa della pubblicità mirata, compreso il divieto di annunci rivolti a minori e l’utilizzo di dati sensibili come l’orientamento sessuale, la religione o l’etnia.
Qualora i prestatori decidano di rimuovere informazioni specifiche fornite da un destinatario del servizio o disabilitare l’accesso alle stesse, la proposta di Regolamento prevede l’obbligo di fornire al destinatario una motivazione, recante, tra l’altro, oltre ai presupposti di fatto e di diritto, le informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione alla decisione, in particolare attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria (Art. 15) È previsto in particolare l’obbligo per le piattaforme online di istituire un sistema interno di gestione dei reclami relativi alle decisioni adottate in relazione a presunti contenuti o informazioni illegali incompatibili con le loro condizioni generali (Art. 17).
Le piattaforme online devono, inoltre, rivolgersi a organismi certificati di risoluzione extragiudiziale per la trattazione di eventuali controversie con i destinatari dei loro servizi (Art. 18).
È altresì previsto l’obbligo di garantire che le notifiche presentate da enti cui è stato riconosciuto lo status di segnalatori attendibili siano trattate in via prioritaria (Art. 19).
Le norme si preoccupano inoltre di individuare le piattaforme che esercitano una funzione di gatekeeper; aggiornare in maniera costante gli obblighi previsti per tali piattaforme e definire misure correttive per ovviare a violazioni sistematiche della normativa sui mercati digitali.
Si distinguono le attività di 10 diverse piattaforme di base:
- Servizi di intermediazione online;
- Motori di ricerca online;
- Servizi di social network online;
- Servizi di piattaforma per la condivisione di video;
- Servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;
- Sistemi operativi;
- Servizi di cloud computing;
- Servizi pubblicitari;
- Browser web;
- Assistenti virtuali.
Alla Commissione Europea sono conferiti poteri differenziati di attuazione del Regolamento.
Anzitutto poteri di indagine rispettivamente volti a prevedere: la designazione del gatekeeper. Il Regolamento assegna alla Commissione altresì poteri investigativi, tra i quali, i poteri di audizioni e di ispezione in loco, e di accesso a banche dati e ad algoritmi. Infine tra i poteri di enforcement il Regolamento conferisce alla Commissione europea, tra l’altro, l’adozione di misure cautelari e l’accertamento delle violazioni cui si ricollega un regime sanzionatorio, che contempla ammende fino al 10% del fatturato mondiale totale annuo dell’impresa che trasgredisce e penalità di mora fino al 5% del fatturato medio giornaliero.
La Commissione europea si è dotata di un Osservatorio sulle piattaforme online, composto da un gruppo di funzionari della Commissione e da un gruppo di esperti indipendenti, con il mandato di monitorare tendenze e dati nell’economia di tali operatori dell’intermediazione digitale.
Secondo l’Osservatorio, le 50 principali piattaforme online, che rappresentano in media oltre il 60% della quota di traffico digitale negli Stati membri dell’UE, hanno realizzato nel 2018 un fatturato mondiale di quasi 340 miliardi di USD (276 miliardi di euro). L’Osservatorio rileva che le piattaforme online sono attive in una varietà di settori, in particolare e-commerce, app e software, social media, servizi finanziari, trasporti e ospitalità. Secondo l’Osservatorio inoltre, le piattaforme online (unitamente alla sharing economy) hanno avuto un impatto particolarmente significativo sul settore dei trasporti e su quello alberghiero. Nel settore dei viaggi e dell’ospitalità, in media, in Europa nel 2019, il 29,9% delle prenotazioni alberghiere è stato effettuato tramite piattaforme online.
Organizzazioni della società civile come Electronic Frontier Foundation hanno chiesto una maggiore protezione della privacy. Human Rights Watch ha accolto favorevolmente la trasparenza e i rimedi degli utenti, ma ha chiesto la fine della sorveglianza e della profilazione abusiva. Amnesty International ha accolto con favore molti aspetti della proposta in termini di equilibrio dei diritti fondamentali, ma ha anche chiesto ulteriori restrizioni alla pubblicità.
Le aziende tecnologiche hanno ripetutamente criticato il pesante onere delle regole e la presunta mancanza di chiarezza del Digital Services Act, e sono state accusate di fare pressioni per minare alcune delle richieste di più ampia portata dei legislatori, in particolare sui divieti per la pubblicità mirata. È noto, ad esempio, che i lobbysti di Google hanno esercitato forti pressioni contro il Digital Services Act.
Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi ha definito discriminatori DSA e DMA, sostenendo che la legislazione “si concentrerebbe sui regolamenti di una manciata di società americane senza regolamentare società simili con sede in Europa, Cina, Russia e altrove“.
Il DSA è stato per lo più accolto favorevolmente dal settore dei media europei. A causa dell’influenza esercitata dai controllori nella selezione e nel controllo della visibilità di determinati articoli giornalistici rispetto ad altri tramite le loro piattaforme online, la Federazione europea dei giornalisti ha incoraggiato i legislatori dell’UE ad aumentare ulteriormente la trasparenza dei sistemi di raccomandazione delle piattaforme tramite il DSA.
Conclusioni
In estrema sintesi, mentre da una parte – e ciò è prevalentemente previsto dal Digital Market Act – la Commissione si preoccupa di tenere le grandi aziende digitali a catena corta (e non sappiamo se ci riuscirà) negando loro tutta una serie di privilegi di cui finora hanno goduto; dall’altra parte la Commissione istituzionalizza una censura di tipo anticostituzionale che potrebbe essere molto dura e affida il ruolo di “Segnalatore di contenuti illegali” a Soggetti che ovviamente, essendo schierati sul fronte del liberismo governativo, avranno tutti gli interessi a ‘spiare’ in modo assolutamente non neutrale e a segnalare Contenuti che appaiono difformi dalla linea conformista e dalle visioni del pensiero unico dominante.
Comunque è inutile inveire e usare parole e aggettivi di fuoco contro le Istituzioni Europee. Il braccio di ferro tra libertà e controllo in rete prevede azioni concrete e non solo insulti o piagnistei. Speriamo piuttosto che ci si renda conto dei veri rapporti di forza e che ciò induca un aumento del livello di consapevolezza da parte dei Creatori di Contenuti. Speriamo inoltre che la situazione ci spinga ad assumere forme di rappresentanza della nuova categoria definita “Destinatari del servizio“, affinchè: si possano negoziare gli aspetti normativi; le caratteristiche che dovranno competere ai Segnalatori e ai Prestatori di Servizi e si pratichi una sorveglianza attiva sull’operato delle Autorità indicate.
Di Glauco Benigni per ComedonChisciotte.org
24.08.2023
Glauco Benigni, laureato in Sociologia delle Comunicazioni di Massa, giornalista professionista, scrittore.
NOTE
Testo del Regolamento Europeo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022R2065
Introduzione a DSA e DMA: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package