Il trattamento dei prigionieri di guerra

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Il modo in cui sono trattati i prigionieri dagli Stati Uniti e il modo con cui li dovrebbero trattare secondo la Convenzione di Ginevra

Tratto dalla convenzione di Ginevra
relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, conchiusa a Ginevra il 12 agosto 1949.
Art. 4

A. Sono prigionieri di guerra, nel senso della presente Convenzione, le persone che, appartenendo ad una delle seguenti categorie, sono cadute in potere del nemico:

1. i membri delle forze armate di una Parte belligerante, come pure i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate;
2. i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte belligerante e che operano fuori o all’interno del loro proprio territorio, anche se questo territorio è occupato, semprechè queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano le seguenti condizioni:
a. abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;
b. rechino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
c. portino apertamente le armi;
d. si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra;
3. i membri delle forze armate regolari che sottostiano ad un governo o ad un’autorità non riconosciuti dalla Potenza detentrice;
6. la popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d’invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purchè porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra..

Art. 5

La presente Convenzione si applicherà alle persone indicate nell’articolo 4 non appena cadessero in potere del nemico e sino alla loro liberazione e al loro rimpatrio definitivi.

In caso di dubbio circa l’appartenenza delle persone, che abbiano commesso un atto di belligeranza e siano cadute in potere del nemico, ad una delle categorie enumerate nell’articolo 4, dette persone fruiranno della protezione della presente Convenzione, nell’attesa che il loro statuto sia determinato da un tribunale competente.

Art. 12

I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica, ma non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Indipendentemente dalle responsabilità individuali che possano esistere, la Potenza detentrice è responsabile del trattamento loro applicato.

Art. 13

I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione. In particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione corporale o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero interessato e che non sia nel suo interesse.

I prigionieri di guerra devono parimente essere protetti in ogni tempo specialmente contro gli atti di violenza e d’intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità.


Art. 17

…..L’interrogatorio dei prigionieri di guerra deve essere fatto in una lingua che essi comprendano.

Art. 18

Tutti gli effetti e gli oggetti d’uso personale – eccettuate le armi, i cavalli, l’equipaggiamento militare e le carte militari – resteranno in possesso dei prigionieri di guerra, come pure gli elmetti metallici, le maschere contro i gas e qualsiasi altro oggetto loro consegnato per la loro protezione personale. Resteranno parimente in loro possesso gli effetti ed oggetti che servono al loro abbigliamento e al loro nutrimento, anche se questi effetti ed oggetti fanno parte del loro equipaggiamento militare ufficiale.

I prigionieri di guerra non dovranno trovarsi, in nessun momento, senza carta d’identità. La Potenza detentrice fornirà tale documento a coloro che non lo possedessero.

Le insegne del grado e della nazionalità, le decorazioni e gli oggetti aventi sopra tutto valore personale o sentimentale non potranno essere tolti ai prigionieri di guerra.

Art. 20

Il trasferimento del prigioniero di guerra si farà sempre con umanità e in condizioni analoghe a quelle osservate per gli spostamenti delle truppe della Potenza detentrice.

La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra trasferiti acqua potabile e vitto in sufficienza, come pure il vestiario e le cure mediche necessarie; essa prenderà tutte le precauzioni utili per provvedere alla loro sicurezza durante il trasferimento ed allestirà, il più presto possibile, un elenco dei prigionieri trasferiti.

Art. 25

Le condizioni di alloggio dei prigionieri di guerra saranno altrettanto favorevoli in confronto di quelle riservate alle truppe della Potenza detentrice accantonate nella stessa regione. Queste condizioni dovranno tener conto delle usanze e delle consuetudini dei prigionieri e non dovranno, in nessun caso, essere dannose alla loro salute.

Art. 34

I prigionieri di guerra godranno della più ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa l’assistenza alle funzioni di culto, a condizione che si informino alle norme correnti di disciplina prescritte dall’autorità militare.

Locali convenienti saranno riservati alle funzioni religiose.

Art. 38

Pur rispettando le preferenze individuali d’ogni singolo prigioniero, la Potenza detentrice incoraggerà le attività intellettuali, educative, ricreative e sportive dei prigionieri di guerra; essa provvederà ad assicurarne l’esercizio mettendo a loro disposizione locali adatti e l’equipaggiamento necessario.

I prigionieri di guerra dovranno avere la possibilità di fare esercizi fisici, compresi sport e giuochi, e di godere dell’aria all’aperto. Spazi liberi sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i campi.

Art. 46

La Potenza detentrice, decidendo di trasferire i prigionieri di guerra, dovrà tener conto degli interessi dei prigionieri stessi, specialmente per non accrescere le difficoltà del loro rimpatrio.

Il trasferimento dei prigionieri di guerra si farà sempre con umanità e in condizioni che non siano meno favorevoli di quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrice per i loro spostamenti. Sarà sempre tenuto conto delle condizioni climatiche alle quali i prigionieri di guerra sono abituati e le condizioni del trasferimento non dovranno in nessun caso essere pregiudizievoli alla loro salute.

La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra, durante il trasferimento, acqua potabile e vitto in sufficienza per mantenerli in buona salute, come pure gli effetti di vestiario, l’alloggio e le cure mediche necessarie. Essa prenderà tutte le precauzioni utili, specie in caso di viaggio per mare o per via aerea, per garantire la loro sicurezza durante il trasferimento e allestirà, prima della loro partenza, l’elenco completo dei prigionieri trasferiti.

Art. 118

I prigionieri di guerra saranno liberati e rimpatriati immediatamente dopo la fine delle ostilità attive.

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