In questi due anni di Resistenza mi è capitato di incontrare sia persone che al solo pensiero di prendere una multa per mancato utilizzo dei D.P.I. gelavano, indietreggiando pavidamente davanti le FF.OO. nonostante le loro invocazioni alla libertà, sia persone che al contrario, credendosi dei “super-uomo” hanno preso decine e decine di multe senza poi successivamente adire, attraverso gli scritti difensivi, al prefetto per contestare il verbale, sorretti dalla convinzione che “tanto non serve a niente, le multe sono tutto illegittime”.
Dal mio punto di vista la virtù anche in questo caso è al centro, e infatti ho sempre consigliato alle persone che subivano controlli per mancato utilizzo dei D.P.I. di non aver paura del verbale, di avere un’atteggiamento rispettoso in caso di controlli da parte delle FF.OO., facendo valere il proprio diritti alla contestazione anche in loco, ma comunque di non preoccuparsi troppo poichè c’è sempre la possibilità di ricorrere successivamente all’autorità giudiziaria per poter ricevere la giusta tutela.
Ebbene, nonostante i classici sfoghi “la magistratura è tutta corrotta”, difendersi in sede giudiziaria è imprescindibile, e anche oggi ne abbiamo la dimostrazione.
Pubblichiamo infatti, in versione PDF scaricabile, la sentenza del Giudice di Pace di Bressanone (Bolzano), con la quale l’autorità, nel decidere circa un ricorso presentato da un cittadino contro la Provincia Autonoma di Bolzano, non solo ha dato ragione al ricorrente annullando il verbale da 400,00 euro ma, soprattutto, ha confermato quando già sottolineato anche dal Tribunale di Pisa:
Come ineccepibilmente enunciato dalla sentenza n. 1842/2021 emessa in data 08/11/2021 dal Tribunale di Pisa, alla quale si rimanda per relationem, “l’epidemia o la pandemia non rientrano in alcun modo nell’ambito della calamità naturale, per il semplice motivo che sono dimensioni di crisi del tutto diverse fra loro” […]
Manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art.78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.
Questo giudice di Pace quindi fa proprie le conclusioni statuite dal giudice di merito del capoluogo toscano: “la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri dei Ministri il 31.01.2020 è illegittima per essere stata emessa in mancanza dei presupposti legislativi. in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione epidemiologica da COVID 19, nonchè tutte le successive proroghe dello stato di emergenza”
Alle similari conclusioni sono pervenuti il Giudice di Pace di Frosinone con sentenza n. 519/2020 ed il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 54/2021
Qui il PDF dell’intero testo della Sentenza – Giudice di Pace di Bressanone
Se davvero vogliamo che la Magistratura tutta si assuma le responsabilità del proprio compito Costituzionale, cioè quello di vigilare sul rispetto dei leggi e della Costituzione non solo da parte dei cittadini ma anche da parte degli altri organi dello Stato, una pressione dal basso è fondamentale. Per questo motivo non abbiate paura dei soprusi delle FF.OO., è solo fumo negli occhi, la vera partita si gioca anche nelle aule di Tribunale.
Non abbiate paura di far valere i vostri diritti in tutte le opportune sedi, il popolo ha il dovere di difendere la Democrazia tanto quanto ha il diritto di usufruirne!
Massimo A. Cascone, 15.03.2022
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