IL GENOCIDIO DELLE DONNE E DEI BAMBINI AFGHANI

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blankDI GIDEON POLYA
MWC News Network

Il Diritto Internazionale esiste per proteggere il benessere, la sicurezza e la vita di ogni essere umano del pianeta. Quelli che agiscono al di fuori della legge sono dei criminali.

Coloro che agiscono al di fuori del Diritto Internazionale, e così facendo uccidono un grande numero di persone innocenti, senza dubbio devono essere definiti stragisti e gli Americani che agiscono in tal modo sono soggetti alla pena di morte secondo le Leggi Federali degli Stati Uniti.

Il curatore di Mwc News, Shahram Vahdany, mi ha avvisato circa le ultime spaventose stime sulla mortalità infantile nell’Afghanistan occupato dagli USA (vedi MWC News) ed io ho risposto a questo terribile rapporto con la seguente approfondita analisi. Sulla scorta degli ultimi dati dell’UNICEF (diversamente dal “1984” di Orwell, nella gran parte del mondo 2 più 2 fa ancora 4) l’America di Bush è stata coinvolta per oltre 5 anni nell’assassinio di massa di oltre 145.000 donne nel periodo perinatale, 1.400.000 donne in totale e 2.000.000 bambini afghani sotto i 5 anni come documentato in seguito riferimento (a) ai dati demografici e di mortalità dell’UNICEF, (b) al Diritto Internazionale e alla colpevolezza morale.Dati UNICEF demografici e di mortalità per l’Afghanistan

I seguenti dati sono tratti dalle ultime cifre dell’UNICEF per l’Afghanistan

Natalità annuale (2005): 1.441.000;

Decessi annui di bambini sotto i 5 anni (2005): 370.000;

Popolazione (2005): 29.863.000;

Popolazione sotto i 5 anni (2005): 5.535.000;

Tasso annuo di mortalità sotto i 5 anni: 6,68%;

Mortalità di bambini sotto i 5 anni durante i 5,3 anni di occupazione: 1.961.000 vale a dire 2.000.000;

Mortalità di bambini sotto i 5 anni evitabile: 90% di 1,96 milioni = 1,8 milioni.

Il Maternal Mortality Ratio è il numero annuale di donne decedute per cause inerenti alla gravidanza su 100.000 nascite vitali.

La colonna dei numeri riportati dall’UNICEF mostra dati del paese che non sono aggiustati rispetto ai dati non riportati o a classificazioni sbagliate; i seguenti valori di mortalità infantile sono rettificati:

Tasso di mortalità infantile denunciato (2000): 1.600 su 100.000 nascite vitali

Tasso di mortalità infantile rettificato (2000): 1.900 su 100.000 nascite vitali

Morti materne annue: 1.600 x 1.441.000 : 100.000 = 23.056

Morti materne rettificate: 1.900 x 1.441.000 : 100.000 = 27.379

Un tasso annuo di mortalità materna di 27.379 significa 75 al giorno o 3,1 l’ora

Un tasso di mortalità di bambini sotto i 5 anni di 370.000 l’anno significa 1.014 al giorno, 42 l’ora o un bambino che muore circa ogni minuto.

Da un’analisi dettagliata condotta per due anni dalla Population Division dell’ONU sui dati demografici di tutti i paesi del mondo dal 1950 è stato stimato che per i paesi del Terzo Mondo immiseriti e devastati come l’Afghanistan occupato le morti di bambini sotto i 5 anni sono circa lo 0,7 del totale delle “morti in eccesso” (morti in eccesso sono quelle che potevano essere evitate o quelle che non dovevano accadere) (vedi Layperson’s Guide to Counting Iraq Deaths, MWC News).

Di conseguenza utilizzando i numeri sopra riportati possiamo trarre le seguenti stime:

Mortalità di bambini sotto i 5 anni dopo l’invasione: 370.000 l’anno x 5,3 anni = 1.96 milioni;

Mortalità in eccesso dopo l’invasione: 1,96 milioni : 0,7 = 2,8 milioni;

Mortalità in eccesso di donne dopo l’invasione (supponendo 1 a 1 il rapporto tra i sessi): 1,4 milioni.

Infine, decessi non violenti evitabili derivano dalla mancanza di mezzi di sostegno alla vita – rifugi, cibo, acqua potabile, medicine e cure mediche. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization – WHO) fornisce le seguenti stime relative alla spesa annua mondiale procapite per la salute (2003) (in dollari Usa): $ 23 per l’Afghanistan occupato a fronte dei $ 2.874 (Australia), $ 2.389 (UK) e $ 5.711 (Usa).

Diritto Internazionale e colpevolezza morale

Il filosofo bioetico australiano professor Peter Singer (Professore De Camp di Bioetica all Centro per i Valori Umani dell’Università di Princeton) è largamente considerato il più influente filosofo del mondo (ha sostanzialmente dato inizio al moderno movimento per i diritti degli animali con la pubblicazione nel 1975 del libro “Animal Liberation”). Egli è anche uno dei bioetici più importanti del mondo. Prima di prendere in esame il Diritto Internazionale e le responsabilità degli invasori dell’Afghanistan occupato nei confronti dei soggetti soggiogati, consideriamo cosa dice il professor Singer circa i concetti di “omicidio attivo” ed “omicidio passivo” (il suo esempio nella seguente citazione riguarda “l’eutanasia attiva” di bambini gravemente invalidi effettuata da dottori rispetto “all’eutanasia passiva” mediante la negazione dei mezzi di sostegno della vita) (vedi Kuhse, H. & Singer, P. (1985), Should the Baby Live? The Problem of Handicapped Infants (Oxford University Press, Oxford).

“I medici che lasciano morire un bambino pur avendo la consapevolezza, la capacità e l’opportunità di salvare la vita del bambino stesso sono moralmente responsabili della sua morte allo stesso modo di come lo sarebbero se l’avessero determinata con una azione deliberata e concreta”.

E’ evidente che uccisioni passive, stragi passive, la perpetrazione di olocausti e genocidi passivi comportano la stessa colpevolezza morale che se fossero stati causati attivamente. Infatti si può giudicare fino a che punto l’olocausto afghano, l’evitabile ecatombe di Afghani (Mass Avoidable Death-MAD) costituisca chiaramente un genocidio (sebbene genocidio passivo che tuttavia implica la stessa colpevolezza morale che se fosse attivo) semplicemente esaminando la precisa formulazione del capitolo della Convenzione dell’ONU sul genocidio.

Art. I: Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si irnpegnano a prevenire ed a punire.

Art. II: Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale:

(a) uccisione di membri del gruppo;
(b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
(c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
(d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
(e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

Art. III: Saranno puniti i seguenti atti:

(a) il genocidio;
(b) l’intesa mirante a commettere genocidio;
(c) l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
(d) il tentativo di genocidio;
(e) la complicità nel genocidio.

Art. IV: Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell’articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili * o che siano funzionari pubblici o individui privati.

Il Diritto Internazionale quale descritto nella Convenzione di Ginevra riguardante la protezione dei civili in tempo di guerra è del tutto chiaro circa la responsabilità dell’occupante di preservare la salute e le vite delle persone assoggettate utilizzando tutti gli strumenti a propria disposizione (articoli 55 e 56). Inoltre l’articolo 38, comma 5, specifica che l’occupante deve effettuare particolari sforzi per quanto riguarda neonati, bambini, madri e donne incinta: “i fanciulli d’età inferiore a quindici anni, le donne incinte e le madri dei bambini d’età inferiore a sette anni fruiranno, nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato, di qualsiasi trattamento preferenziale”. Questi particolari articoli sono riportati integralmente qui sotto affinché possiate citarli alle vostre famiglie ed amici.

Articolo 38

Fatta eccezione dei provvedimenti speciali che possono essere presi in virtù della presente Convenzione, specie degli articoli 27 e 41, la situazione delle persone protette rimarrà, di massima, regolata dalle disposizioni relative al trattamento degli stranieri in tempo di pace. In ogni caso, saranno loro accordati i seguenti diritti:

1) esse potranno ricevere i soccorsi individuali o collettivi che fossero loro inviati;

2) esse riceveranno, se il loro stato di salute lo esige, assistenza medica e cure cliniche nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato;

3) esse potranno praticare la loro religione e ricevere l’assistenza spirituale dei ministri del loro culto;

4) se risiedono in una regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, esse saranno autorizzate a trasferirsi altrove, nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato;

5) i fanciulli d’età inferiore a quindici anni, le donne incinte e le madri dei bambini d’età inferiore a sette anni fruiranno, nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato, di qualsiasi trattamento preferenziale.

Articolo 55

Con tutti i mezzi a sua disposizione la Potenza Occupante ha il dovere di assicurare cibo e medicinali alla popolazione; in particolare, essa deve procurare i necessari generi alimentari, scorte di medicinali ed ogni altro genere se le risorse del Paese occupato sono inadeguate.

La Potenza occupante non deve requisire generi alimentari e medicinali esistenti nel territorio occupato tranne che per uso delle forze di occupazione e del personale amministrativo ma ciò soltanto dopo aver preso in considerazione le esigenze della popolazione civile.

Salvo disposizioni di altre Convenzioni, la Potenza Occupante dovrà fare in modo che sia corrisposto un adeguato compenso per ogni requisizione di beni.

La Potenza Protettrice dovrà avere in qualsiasi momento la libertà di controllare il livello dei generi alimentari e dei medicinali tranne nel caso di restrizioni temporanee dovute a imprescindibili ragioni militari.

Articolo 56

Con tutti i mezzi a sua disposizione, la Potenza occupante ha il dovere di assicurare e mantenere, con la collaborazione delle autorità nazionali o locali, i presidi ed i servizi medici ed ospedalieri, la salute e l’igiene nel territorio occupato con particolare riferimento all’adozione ed applicazione di tutte le misure preventive necessarie a contrastare il diffondersi di malattie contagiose e di epidemie. Al personale medico di tutte le categorie dovrà essere consentito di svolgere i loro doveri.

Se sono costruiti nuovi ospedali nel territorio occupato e se gli organismi del Paese occupato non siano operanti in essi, le autorità occupanti, se necessario, dovranno garantire a detti organismi il riconoscimento previsto dall’articolo 18. In tali circostanze le Autorità occupanti dovranno altresì garantire riconoscimento e veicoli di trasporto al personale ospedaliero così come disposto dagli articoli 20 e 21.

Nell’adozione ed applicazione delle misure di salute e di igiene dovrà tenere in considerazione i sentimenti morali ed etici della popolazione del territorio occupato.

Le persone decenti di tutto il mondo non hanno bisogno di sentirsi dire “non uccidere” e “non uccidere bambini, neonati, madri o donne”. Quelli che violano queste immemori ingiunzioni – che siano repubblicani razzisti reazionari religiosi (R4), Bushisti, sionisti razzisti o la Coalizione Alleata degli Stati Uniti o i paesi bushisti della NATO – sono barbari para-nazisti. Comunque ecco quel che dice il Diritto Federale Statunitense sugli Statunitensi che violano le leggi internazionali sui crimini di guerra:

(a) Offesa – Chiunque, sia all’interno che all’esterno degli Stati Uniti, commetta un crimine di guerra, in una qualsiasi delle circostanze descritte nella sotto-sezione (b) ricadrà sotto questo titolo e potrà essere imprigionato a vita o a un qualunque numero di anni, o entrambi, e se la vittima muore, potrà anche essere soggetto alla pena di morte.

(b) Circostanza – Le circostanze riferite nella sotto-sezione (a) sono quelle per cui una persona che commette un tale crimine di guerra o la vittima di tale crimine di guerra sia un membro delle Forze Armate degli Stati Uniti o un cittadino degli Stati Uniti (come definito nella sezione 101 dello Immigration and Nationality Act).

(c) Definizione – In questa sezione il termine “crimine di guerra” significa ogni condotta

(1) definita come grave violazione di ogni convenzione internazionale firmata a Ginevra il 12 agosto 1949, o ogni protocollo a tale convenzione di cui gli Stati Uniti siano parte contraente;

(2) proibita dagli articoli 23, 25, 27, o 28 dell’Annesso alla IV Convenzione dell’Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, firmata il 18 ottobre 1907;

(3) che costituisce una violazione dell’articolo 3 delle convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 13 agosto 1949. o ogni protocollo a tale convenzione di cui gli Stati Uniti sono parte contraente e che tratta di conflitto armato non-internazionale; o

(4) di una persona che, in relazione ad un conflitto armato e in contravvenzione agli articoli del Protocollo sulla proibizione o restrizione dell’uso di mine, mine camuffate e altri ordigni come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996 (Protocollo II come emendato il 3 maggio 1996), quando gli Stati Uniti sono parte contraente a tale protocollo, uccide volontariamente o causa serie ferite a civili.

Conclusione:

Gli Stati Uniti e la loro Coalizione e gli alleati della NATO (Australia, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Regno Unito e Giappone) sono profondamente coinvolti nelle morti post-invasione di 145.000 donne afghane perinatali, 1.4 milioni di donne afghane in totale e 2 milioni di bambini afghani con meno di 5 anni – morti che sono avvenute in gran parte mediante la deliberata violazione, da parte dell’Occupante, delle Convenzioni di Ginevra in base alle quasi l’occupante deve fornire i mezzi di sopravvivenza ai soggetti conquistati e infatti deve fornire ai “fanciulli d’età inferiore a quindici anni, le donne incinte e le madri dei bambini d’età inferiore a sette anni” gli STESSI mezzi che fornisce ai propri cittadini.

Gli Stati Uniti e i loro alleati sono chiaramente coinvolti nell’orrenda strage razzista di donne e bambini afghani. La pace è l’unica via, ma il silenzio uccide ed il silenzio è complicità. Le persone decenti di tutto il mondo sono inderogabilmente obbligate ad (a) informare gli altri su queste atrocità in corso e (b) agire eticamente nei loro affari personali e di lavoro nei confronti dei responsabili, per esempio mediante le sanzioni o i boicottaggi personali e collettivi nazionali ed internazionali verso i complici di questa impensabile ed orrenda mortalità di massa evitabile (ass Avoidable Mortality, MAD) in corso, questa strage di donne e bambini afghani del tutto indifesi.

Vi prego di fare la vostra parte per opporvi alla guerra bushista alle donne e ai bambini afghani che è, più specificamente, una guerra razzista alle donne e ai bambini asiatici, una guerra alle donne e ai bambini arabi e una guerra alle donne e ai bambini musulmani – vi prego di inoltrare questo articolo a chiunque conosciate, ai media, alle chiese, alle organizzazioni politiche e sociali, alle organizzazioni delle donne e ai rappresentati politici. Non possiamo voltarci dall’altra parte.

Gideon Polya, responsabile politico di MWC News, ha pubblicato circa 130 lavori in 4 decenni di carriera scientifica; più recentemente un’enorme testo di riferimento farmaceutico, “Biochemical Targets of Plant Bioactive Compounds” (CRC Press/Taylor & Francis, New York & London, 2003), e sta attualmente scrivendo un libro sulla mortalità globale.

Gideon Polya
Fonte: http://mwcnews.net/
Link #1: http://mwcnews.net/content/view/12741/42/
Link #2: http://mwcnews.net/content/view/12741/42/1/1/
Link #3: http://mwcnews.net/content/view/12741/42/1/2/
21.02.2007

Traduzione per www.comedonchisciotte.org a cura di FRANCESCO SCURCI

DELLO STESSO AUTORE VEDI ANCHE: L’OLOCAUSTO IRACHENO DEGLI USA E IL MILIONE DI MORTI CHE SI POTEVA EVITARE

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