La sentenza emessa dal tribunale de L’Aquila e pubblicata [1] da ALI Avvocati Liberi in data 26 novembre 2022
Dichiara illegittima la sospensione della ricorrente dal lavoro a decorrere dal 15.10.21 e condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione globale di fatto dal momento della sospensione sino al ripristino della stessa, oltre interessi e rivalutazione;
Dal testo della sentenza apprendiamo come non sia l’obbligo vaccinale ad essere sottoposto a valutazione, ma la legittimità della sospensione dal lavoro in assenza di vaccinazione obbligatoria, oltre alla mancata comunicazione al lavoratore circa la sua stessa sospensione.
Dunque, quantunque la sospensione sia l’effetto immediato del venire in essere di alcuni presupposti, questi devono essere accertati in un procedimento che culmina con un atto e questo ovviamente deve essere comunicato al lavoratore che così potrà conoscere il motivo della sospensione, verificare se l’accertamento è esatto e in caso ritenga
impugnarlo.
Art.1: la nostra Costituzione fonda la Repubblica sul lavoro.
All’art.2 garantisce i diritti inviolabili e richiede l’adempimento dei doveri.
All’art.3 pone il divieto di discriminazione.
Una vaccinazione dopo la quale le infezioni si contraggono e si trasmettono, non può ritenersi un fondamento sul quale basare una discriminazione sul diritto al lavoro.
Evidenza scientifica e comune esperienza fanno assurgere tale dato nel contesto attuale – contagiosità dei vaccinati come dei non vaccinati – a fatto notorio ai sensi dell’art. 115, c.p.c..
Allora è evidente che venuto meno il presupposto per il quale alcuni
lavoratori possono entrare nei uoghi di lavoro ed altri no, la sospensione della ricorrente, giustificata dal fatto che non sia vaccinata, è del tutto priva di fondamento.
NOTE
[1] http://avvocatiliberi.legal/wp-content/uploads/2022/11/TRIB-LAV-AQUILA-inefficacia.pdf