Riceviamo e volentieri pubblichiamo in anteprima questo importantissimo comunicato. Preghiamo tutti i nostri lettori di volerlo diffondere rapidamente a tutti i propri contatti ed amici. Grazie!
Il Comitato Rodotà fornisce precise indicazioni sul come opporsi ad eventuali sanzioni comminate a chi intenda esercitare i propri diritti costituzionali durante le feste natalizie.
Dopo una puntuale revisione di tutti gli elementi di incostituzionalità che viziano le recenti “grida” governative, il Comitato elenca un’ampia casistica di situazioni tipiche, e indica come opporsi ad eventuali sanzioni.
Il Comitato si fa anche forte dei successi recentemente riscossi grazie al suo ricorso presso il Consiglio d’Europa, da cui risulta che la Convenzione Europea dei Diritti Umani è pienamente vigente in Italia poiché il governo, nella sua ossessione maniaco-compulsiva di coartare i diritti fondamentali dei cittadini, ha dimenticato di chiedere (motivando) la sospensione pro-tempore di detta Convenzione.
Ecco il testo del comunicato stampa emesso nel pomeriggio di oggi, 18/12/2020
“FILIERA NORMATIVA COVID”: un impianto incostituzionale ed il dovere di resisterlo.
L’Osservatorio Permanente Rodotà appronta un formulario di ricorso per cittadini e avvocati contro le sanzioni annunciate per il lockdown natalizio.
Roma-18 dicembre 2020
L’ Osservatorio Permanente sulla Legalità Costituzionale, appendice di Generazioni Future/Rodotà, ha diffuso importanti approfondimenti giuridici sulla gestione pandemica dagli inizi ad oggi.
Secondo i suoi componenti (Professori universitari in materie giuridiche e avvocati), dovranno cadere sotto la scure della Costituzione i decreti legge e i DPCM, emanati dal Governo, per effetto della cosiddetta “invalidità caducante” (*).
I diritti costituzionali violati sono numerosi (dalla libera circolazione, alla proprietà privata, alla libertà di culto, all’intimità familiare) e c’è spazio anche per una valutazione della Corte di Strasburgo, sul presupposto che, non avendo l’Italia esercitato l’opzione di cui all’art.15 CEDU, la Convenzione è vigente nella Sua portata ordinaria.
Affrontando scientificamente i dubbi sulla natura giuridica degli atti in uso al Governo, l’Osservatorio dimostra di avere le idee chiare: le forme poste a protezione della Costituzione hanno carattere sostanziale e irrinunciabile. La pena per la loro inosservanza è la fine della democrazia rappresentativa e dell’ intero costituzionalismo liberale.
La denuncia teorica non basta più. Di fronte alla protratta e ripetuta violazione della Costituzione scatta un dovere civico di resistenza che diversi cittadini si sentono di assumersi a fronte della palese irragionevolezza, improvvisazione, sproporzione e arbitrio delle misure adottate.
A tal fine, l’ Osservatorio ha affiancato al documento teorico un testo ulteriore di natura applicativa che ambisce ad essere strumento concreto per cittadini e avvocati nella impugnazione delle sanzioni. Un prontuario, offerto a chiunque voglia esercitare il dovere di resistenza (che è alla base del costituzionalismo borghese fin dai tempi dei giuristi Ugonotti), contro norme ritenute illogiche, irragionevoli, dannose e sproporzionate; norme improvvisate, che non rispettano i diritti dell’uomo e che incidono profondamente su tutti i presidi della democrazia liberale.
L’Osservatorio pare, anzi, caldeggiare i ricorsi, al fine di percorrere l’iter che dall’Italia porta davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, organo sopra le parti e sede naturale per la tutela delle garanzie dei diritti innati.
(*) L’“invalidità caducante si delinea allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente ( e cioè senza che occorra una ulteriore specifica impugnativa) tali atti successivi, perché l’invalidità dell’uno si riversa sull’altro (NdA).
FIN QUI IL COMUNICATO, ma il Comitato Rodotà ha prodotto un altro documento in cui analizza gli aspetti pratici, dal punto di vista del cittadino che sia incorso in una sanzione. Ecco di seguito un breve estratto:
1. Il D.L. 158 e il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020
…
2. Alcune fattispecie-tipo di “violazione” delle nuove misure restrittive
Prendiamo in considerazione, a titolo esemplificativo, alcuni casi di potenziale “violazione” dei divieti di spostamento e delle altre nuove misure restrittive introdotte dal DL 158 e dal DPCM 3 dicembre:
a. residente a Milano parte il 23 dicembre per visitare i propri genitori anziani e malati che risiedono in Friuli, in automobile (da solo o con la famiglia convivente);
b. residente a Roma si reca in automobile, da solo, presso la sua seconda casa in Umbria il 29 dicembre, per trascorrere qualche giorno di vacanza vicino a una coppia di amici;
c. giovane vedova si reca il giorno di Natale dalla madre sola (in buona salute) che vive a pochi chilometri, ma in altra provincia o Regione;
d. residente a Bologna si reca con famiglia, il 19 dicembre, nella seconda casa in Toscana, va perlavoro a Bologna (o altra Regione) il 28 dicembre e torna dalla famiglia il 30;
e. cittadino/a italiano/a, per le festività natalizie, raggiunge il proprio partner (compagno, fidanzata, etc.) che vive in altro Paese comunitario, partendo il 19 dicembre e tornando in Italia l’8 gennaio (con test negativo) senza osservare la quarantena;
f. cittadino/a italiano/a iscritto all’AIRE torna il 23 dicembre in Italia per passare una settimana con i propri genitori e deve tornare il 30 dicembre nel Paese di residenza.
In ciascuno di questi casi, la persona in questione viene fermata per un controllo e sanzionata (negli ultimi due casi, anche per violazione della quarantena).
Nel proseguo articoliamo le ragioni che riteniamo possano farsi valere contro la contestazione di una violazione e l’eventuale irrogazione di una sanzione. Suggeriamo di farle verbalizzare, in sintesi, già all’atto della contestazione da parte di un soggetto incaricato dal Prefetto (e.g. polizia) e, ove fosse irrogata la sanzione, di sollevarle [con scritto difensivo/ricorso al Prefetto, prima, e nell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione poi, e/o con impugnazione al TAR]
In estrema sintesi, come si vedrà in dettaglio:
(i) il DL 158 (a differenza dei decreti-legge precedenti) non dispone alcuna sanzione per l’inosservanza dei divieti con esso imposti (né si possono applicare in via analogica sanzioni previste da precedenti decreti-legge per casi e tempi diversi): l’irrogazione di una sanzione, pertanto, sarebbe in violazione del principio di legalità e riserva di legge di cui -in particolare- all’art. 1, L. 689;
(ii) in base alle circostanze concrete di ciascun caso di specie, potrebbero non ricorrere i presupposti di fatto della violazione, recte applicarsi le esimenti previste dal DL 158 (p. es., stato di necessità**, motivi di salute, rientro alla propria abitazione);
(iii) le misure sono state emanate senza enunciare -né rendere disponibili- le evidenze scientifiche o le valutazioni del Comitato tecnico-scientifico su cui in thesi poggiano e che, anche in virtù di recenti decisioni del TAR, vanno invece rese pubbliche;
(iv) le misure non sono sorrette dai principi di ragionevolezza e proporzionalità, pur richiamati dal DL 158 e dal DPCM 3 dicembre; e
(v) anche per questo motivo, le misure sono costituzionalmente illegittime ledendo o comprimendo libertà e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali le libertà di circolazione, riunione e culto, i diritti al lavoro e alla salute individuale, i diritti della famiglia, senza operare un corretto bilanciamento tra i diritti in gioco.
3. Profili di impugnazione della(eventuale) sanzione
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(**) “Stato di necessità” è espressione molto vaga, che può comprendere motivazioni soggettive del tipo: “se non vado dove sto andando la mia salute mentale sarebbe gravemente compromessa”…(NdA).
Di seguito il link alla pubblicazione cui si riferisce il comunicato: https://generazionifuture.org/il-governo-giuridico-della-pandemia/
ELEMENTI BIOGRAFICI: https://generazionifuture.org/osservatoriocostituzionale/