di Valentina Bennati
comedonchisciotte.org
Il Salvagente, rivista attiva da anni contro le truffe ai consumatori, ha recentemente portato in laboratorio 18 campioni di altrettanti marchi di acque minerali commercializzate in Italia: Panna, Levissima, Sant’Anna, Rocchetta, Saguaro (Lidl), Ferrarelle, San Benedetto Popoli – Fonte Primavera, Lete, Guizza Fonte Vallereale, Uliveto, Eva, Vitasnella, Brioblu, Fiuggi, San Pellegrino, Fonte Essenziale, Lauretana e Evian.
Il risultato non è tranquillizzante dal momento che in ben 14 campioni sono stati trovati residui di pesticidi.
Va precisato che le sostanze, né singolarmente, né sommate, hanno raggiunto o superato la soglia limite di 0,1 microgrammi al litro per singolo pesticida e di 0,5 per la somma di tutti gli antiparassitari presenti; tuttavia, va detto che in alcuni casi sono stati trovati addirittura quattro diversi principi attivi, tra cui alcuni considerati interferenti endocrini, come il Propiconazole e il Cypermethrins, tossici per la fertilità, o che possono degradare in composti cancerogeni, come il Biphenyl.
Tra le 18 esaminate, sono risultate senza alcuna traccia di fitofarmaci solo 4 acque: l’acqua Panna naturale, la San Benedetto Ecogreen naturale, la Evian naturale in vetro e la Fonte Essenziale naturale. Invece le acque minerali peggiori, secondo il test, sono Uliveto naturale, Guizza naturale e San Pellegrino frizzante.
Per approfondire e conoscere i risultati completi dell’inchiesta vale la pena leggere l’articolo di Lorenzo Misuraca sul numero di agosto de Il Salvagente (acquistabile in edicola o scaricabile in edizione digitale QUI)
C'è troppa chimica nell’agricoltura e nella nostra vita, talmente tanta che non esistono più, evidentemente, isole incontaminate, neppure nelle sorgenti da cui i produttori captano le acque minerali da imbottigliare.
Ma secondo quali criteri vengono effettuati i controlli sui pesticidi nelle acque minerali?
È il caso di chiederselo.
Secondo una spiegazione fornita a Il Salvagente da Cogedi, la società che commercializza marchi come Uliveto e Rocchetta, un decreto del 2015 stabilisce che tra le classi di composti da cercare nelle acque minerali devono essere inclusi solo quei prodotti fitosanitari che hanno una maggiore probabilità di essere presenti nel territorio che influisce sulla risorsa idrica, tenendo conto della loro pericolosità.
A trasmettere ai titolari delle concessioni l'elenco delle sostanze da ricercare sono le agenzie regionali di protezione ambientale (ARPA) competenti per ciascuna regione focalizzandosi, appunto, su quei pesticidi la cui presenza si ritiene più probabile in un determinato territorio ed escludendo, di conseguenza, molti altri composti che, sebbene non immediatamente rilevabili nella zona, potrebbero comunque essere presenti.
Ecco che, con un elenco già in partenza limitato di sostanze da analizzare, il risultato finale può facilmente non essere il reale specchio della situazione.
Con conseguente rischio per la sicurezza dei consumatori.
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carla 29 luglio 2024
LA “giustizia UE”fonda la supremazia del diritto dei miliardari su quello dei contribuentiLo scorso 17 luglio sono state emesse due sentenze dal Tribunale UE nei giudizi incardinati nei confronti della Commissione Europea che riguardavano il mancato o parziale accesso ad informazioni di indubbio interesse pubblico contenute nei contratti stipulati dalla Commissione con le aziende farmaceutiche per l’acquisto dei vaccini Covid.
In sostanza, la giustizia comunitaria mette in primo piano gli interessi commerciali delle imprese farmaceutiche a non essere ipoteticamente svantaggiate nei confronti dei concorrenti nei negoziati, tramite la rivelazione degli acconti convenuti e del rischio finanziario accettato, tanto da prevalere sulla trasparenza delle informazioni in merito all’uso dei fondi pubblici, e quindi dei soldi dei cittadini.
La Commissione ha giustificato la censura di questo tipo di informazioni dichiarando che la divulgazione di queste clausole avrebbe potuto aumentare il numero di ricorsi per risarcimento, fornendo più argomenti sulla cui base tentare di dimostrare il carattere difettoso del vaccino ed impattando sulla reputazione delle aziende, il che secondo la giurisprudenza della Corte giustificherebbe l’oscuramente delle informazioni in ragione della preminente esigenza di tutela degli interessi commerciali delle imprese!
CVD