Legittima difesa 2021

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Vorrei solo riuscire a comprendere come mai tanti uomini, tanti villaggi e città, tante nazioni a volte, sopportano un tiranno che non ha alcuna forza se non quella che gli viene data, non ha potere di nuocere se non in quanto viene tollerato. Da dove ha potuto prendere tanti occhi per spiarvi se non glieli avete prestati voi? Come può avere tante mani per prendervi se non è da voi che le ha ricevute? Siate dunque decisi a non servire più e sarete liberi!

(Étienne de la Boétie, “Discours de la servitude volontaire o Contr’un”)

 

Avevo programmato di iniziare l’anno proponendovi “Ritorno a Legittima difesa”, il seguito del mio Legittima difesa dello scorso novembre, allo scopo di presentare e spiegare il nuovo modello di autocertificazione che, grazie ad abbondanti e preziosi esempi dell’avvocato Edoardo Polacco, avevo sviluppato per questo periodo di chiusura durante le festività. Però, rileggendo una recente ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, ho pensato che forse è ora di cambiare approccio; la nuova autocertificazione aspetterà un altro articolo, anche perché ho in programma di “collaudarla” uscendo per andarmene a spasso fuori dal mio comune il Primo dell’Anno…, se pure deciderò di dedicarmi ad una nuova autocertificazione, visto quanto passo ad esporre.

Già alla fine di luglio 2020 il Giudice di Pace di Frosinone, Avv.to Emilio Manganiello, aveva accolto il ricorso di un cittadino multato per violazione del divieto di spostarsi in conseguenza dell’emergenza sanitaria. In particolare il Giudice di pace ha motivato la decisione per un verso, reputando illegittima la dichiarazione dello stato di emergenza, perché emanata in assenza dei presupposti normativi di fonte costituzionale e/o ordinaria, per altro verso, ritenendo i DPCM, emanati in conseguenza della suddetta dichiarazione, in contrasto con la tutela costituzionale della libertà personale.

Qualcuno ha obiettato che si tratta pur sempre di un Giudice di Pace, cioè di un magistrato onorario nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario, con funzioni temporanee. Come dire, una scartina, secondo alcuni…, io, avendo letto tutta la sentenza, non direi proprio.

Adesso però qualcosa è cambiato: due settimane fa il Dr. Liberati, Giudice del Tribunale ordinario di Roma, quindi magistrato “togato”, cioè magistrato di carriera a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull’ordinamento giudiziario, ha ripreso la sentenza dell’Avv.to Manganiello, ampliandola ed integrandola anche con rilievi del T.A.R. Lazio. Attingo quindi a piene mani dalle sue argomentazioni:

***

“…appare evidente che la limitazione ai diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti che si è verificata nel periodo di emergenza sanitaria è dovuta, quindi, non alla intrinseca diffusione pandemica di un virus ex se, ma alla adozione “esterna” dei provvedimenti di varia natura (normativi ed amministrativi) i quali, sul presupposto della esistenza di una emergenza sanitaria, hanno compresso o addirittura eliminato alcune tra le libertà fondamentali dell’Uomo, così come riconosciute sia dalla Carta Costituzionale che dalle Convenzioni Internazionali.

A dimostrazione di ciò, è notorio che le suddette libertà e diritti siano stati incisi con modalità ed intensità diverse nei vari Paesi del globo terrestre ed alcuni Stati, come la Svezia, addirittura si siano limitati a indicazioni e suggerimenti, senza imporre limiti al godimento dei diritti, quantomeno nel periodo iniziale.

In altre parole, [ai fini del procedimento] si deve verificare se si fosse in presenza di atti censurabili ed illegittimi e/o di una norma incostituzionale o in violazione delle Convenzioni internazionali…

Appare dunque necessario verificare se in concreto la limitazione imposta con atti provvedimentali e atti aventi forza di legge fosse legittima.

  1. Punto indiscusso è che le libertà fondamentali degli individui siano state compresse attraverso un DPCM. Tale atto, come noto, non è di natura normativa ma ha natura amministrativa. Tale natura resta anche laddove un provvedimento avente forza di legge, preventivamente lo “legittimi”, e sempre che tale legittimazione “delegata” sia attribuita nei limiti consentiti.

Diverse ed autorevoli sono state le opinioni di coloro (per tutti i Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale Baldassarre, Marini, Cassese) che hanno rilevato l’incostituzionalità del DPCM.

Come già evidenziato da altra giurisprudenza (Giudice di Pace di Frosinone) non può ritenersi che un DPCM possa porre limitazioni a libertà costituzionalmente garantite, non avendo forza di legge.

Sempre con le parole del G.d.P. di Frosinone, “i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione Repubblicana una sola ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari ed è quella prevista e regolata dall’articolo 78 e dall’articolo 87 relativa alla dichiarazione dello stato di guerra. Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario e, come visto, neppure nel D.Lgs. n. 1/18. In conseguenza, la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria garantisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, come lo stato di emergenza, sono soggetti al principi di legalità, la delibera del C.d.M. del 31.1.2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del C.d.M. in violazione degli articoli 95 e 78 che non prevedono il potere del C.d.M. della Repubblica Italiana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.”

Da ciò discende la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti.

A proposito poi dei Decreti legge, richiamando ancora il Giudice Manganiello:

In ogni caso, la funzione legislativa delegata e disciplinata dall’art. 76 della Costituzione, il quale, nel prevedere chel’esercizio delle funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi” impedisce anche alla legge di conversione di decreti legge la possibilità di delegare la funzione di porre norme generali astratte ad altri organi diversi dal Governo, inteso nella sua composizione collegiale, e quindi con divieto per il solo Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare legittimamente norme equiparate a quelle emanate in atti aventi forza di legge. In conclusione, solo un decreto legislativo, emanato in stretta osservanza di una legge delega, può contenere norme aventi forza di legge, ma giammai un atto amministrativo, come le Ordinanze sindacali o regionali od il DPCM, ancorché emanati sulla base di una delega concessa da un decreto-legge tempestivamente convertito in legge. Da ciò discende la illegittimità delle disposizioni del DPCM del 26.4.2020…”

Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art. 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale.

Inoltre, si aggiunge, anche se si ritenesse legittima la limitazione delle libertà individuali, sarebbe necessaria la specificazione di un termine all’interno dello stesso decreto del Presidente del Consiglio. Sul punto, però, anche la temporaneità del DPCM appare in realtà solo formale, come evidenziato di recente dalla giurisprudenza del TAR del Lazio “tenuto conto che le misure finora assunte per fronteggiare l’epidemia da Covid 19 … nei fatti risultano aver sostanzialmente perso tale connotazione stante la rinnovazione di gran parte delle stesse con cadenza quindicinale o mensile” (TAR del Lazio, ordinanza n. 7468/2020, che si espresso sul successivo DPCM 3.11.2020).

Questo giudicante ritiene di dover aderire a tali prospettazioni, con conseguente riscontro di un contrasto del DPCM con le disposizioni costituzionali.

***

Mi fermo qui, non posso ricopiare per intero tutta l’ordinanza; chi volesse leggerla tutta la trova qui: TRIBUNALE ROMA 16-12-2020, come ripresa da Cassazione.net.

 

Ho voluto fare questa lunga premessa per mostrare almeno in parte le prove legali della estrema illegittimità di quanto, in nome di una pretesa “pandemia”, ci è stato imposto. Per far capire che la nostra Costituzione esiste ancora, che esistono tantissimi altri Giudici che credono nella nostra Costituzione e la rispettano (loro sì!),  che il Diritto (che è nato nel nostro Paese) esiste ancora ed è dalla nostra parte: è l’arma che dobbiamo impugnare per difenderci, e dobbiamo farlo noi, in prima persona. Non possiamo (e non dobbiamo) aspettarci un aiuto esterno, è una battaglia di civiltà che è solo nostra, di noi uomini liberi; nessuno può aiutarci, nessuno può volere quello che noi dobbiamo volere se vogliamo rimanere liberi. Siamo noi e solo noi che dobbiamo lottare; i gladiatori di Spartaco erano schiavi, e morirono, ma combattendo da uomini liberi.

Ho sempre fatto mio il verso dantesco “Libertà va cercando, ch’è sì cara / come sa chi per lei vita rifiuta”, ma non avevo mai capito fino in fondo quanto la mancanza di libertà potesse farmi mancare il fiato, accorciarmi il respiro. L’ho scoperto veramente soltanto nei primi mesi dell’anno appena concluso, quando ho cominciato a capire che me la stavano togliendo. Oggi sto cominciando a capire che chi mi toglie la libertà mi ruba il futuro, quel poco su cui alla mia età posso ancora far conto; ho 72 anni, non posso, non voglio, non devo permettere che ciò accada. È il momento di cominciare a dire NO. È il momento di cominciare a riappropriarmi anche di quel poco che mi resta per quel futuro che mi resta, poco per me, molto ancora per mio figlio, tanto per i miei nipoti.

Ho in programma di cominciare a disobbedire a tutto: metto molto di rado la mascherina, e cercherò di metterla sempre di meno ma, soprattutto, non me ne resterò a casa se voglio uscire, non resterò nel mio comune se voglio andare al mare, non resterò nella mia regione se voglio andare a vedere i miei nipotini, non rinuncerò ad abbracciare chi vorrà abbracciarmi o di stringere la mano di chi vorrà stringermela; e se ci sarà chi avrà paura di stringermela, bene, posso fare a meno di lui o di lei.

È ora di farla finita con questa supina e indegna acquiescenza alla follia criminale di chi, pur italiano, ma figlio indegno e pervertito della nostra Patria, intende imporci questa insana dittatura sanitaria per gli sporchi fini di distruzione e dominio di un manipolo di malati di mente stranieri ed apolidi cui si è venduto ed assoggettato.

Non possiamo e non dobbiamo più tollerare chi vuole continuare ad imporre la paura di una malattia, quasi certamente creata ad arte allo scopo di dividerci e metterci contro. Non dobbiamo più permettere a chi, prostituendosi per denaro e promesse di potere, avvelenando con la falsa informazione il suo stesso popolo, la sua stessa gente, di continuare nel suo infame disegno. Questa gentaglia, questa feccia, questo sterco del demonio NON CI RAPPRESENTA!

Non siamo pecore, non possiamo e non vogliamo esserlo, perché sappiamo la fine che tocca alle pecore: tosate finché è possibile, e poi scannate, ed è questo che stanno facendo di noi, e continueranno a fare, se glielo permetteremo. Non possiamo, non dobbiamo più tollerare il cieco e perverso sadismo con cui hanno letteralmente rovinato tanti piccoli imprenditori italiani, con una pletora di ordini, contrordini, voci, editti, ordinanze e grida che impediscono al vero cuore del nostro Paese di continuare ad essere quell’eccellenza che tutto il mondo ha sempre ammirato e cercato, invano, di imitare.

Non possiamo e non dobbiamo permettere che il nostro Paese e la nostra gente anneghino nella miseria e nella disperazione in cui vogliono affondarci.

 

Non dobbiamo, non possiamo più accettare di subire, dobbiamo volere, se vogliamo mantenere il rispetto di noi stessi, se vogliamo ancora pensare a noi stessi come Uomini e Donne, e non come pecore. Fatti non fummo a viver come bruti, anche se molti “bruti” sono tutto intorno a noi. “Il coraggio uno, se non ce l’ha, non se lo può dare…” Ma noi non siamo quel pavido prete di manzoniana memoria, dobbiamo guardare a ben altro pastore di anime: dobbiamo riscoprire la disobbedienza civile, quella che distingue l’uomo dal suddito,

 

Buon 2021 a tutti noi, facciamo sì che sia l’anno della nostra riscossa. Possiamo e dobbiamo farlo, noi, tutti, insieme.

 

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