Legittima difesa

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Come ho avuto modo di ribadire spesso, rispondendo ad altri commentatori di CDC, io non sono un avvocato, anche se questa era la professione cui i miei genitori avrebbero voluto indirizzarmi. In alternativa, dato che in giovane età scrivevo benino, pensavano che avrei potuto dedicarmi al giornalismo. Di fatto non sono diventato avvocato, e men che meno giornalista; sarei stato un vaso di coccio tra vasi di ferro.

Pure, per uno di quegli strani casi della vita, adesso mi trovo a scrivere questa sottospecie di articolo a contenuto legale, con la pretesa di aiutare le persone a difendersi, sia pure in minima parte, dai piccoli e grandi soprusi che la tirannia attuale ci impone quotidianamente, non ultimo il “coprifuoco”.

Dobbiamo opporre a tutto ciò una ferma disobbedienza civile, esercitare cioè i nostri diritti costituzionali, che sono quanto distingue il cittadino dal suddito, se non vogliamo che, tosto o tardi, ci vengano tolti.

La legge discende dalla consuetudine: se non ci rifiuteremo di sottostare al sopruso, domani qualcuno potrà dire che, accettandolo tacitamente lo abbiamo, di fatto, giustificato.

Devo però avvisare che non è tutta farina del mio sacco: ho preso spunto dalla eccellente sentenza dell’Avvocato Manganiello, Giudice di Pace in quel di Frosinone, che nello scorso luglio ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro una contestazione per violazione del divieto di spostarsi in conseguenza dell’emergenza sanitaria ai sensi di un DPCM. Faccio notare, a questo riguardo, che non mi risulta che, ad oggi, questa sentenza sia stata annullata o riformata da un tribunale di livello superiore.

Devo inoltre ringraziare, tra gli altri, l’Avvocato Polacco, l’Avvocato Mori e l’Avvocato Palma (senza dimenticare i Proff. Cassese, Baldassare e Maddalena), le cui trasmissioni mi hanno aiutato a comprendere più chiaramente il concetto di gerarchia delle fonti del diritto: “…la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore…”

L’idea dell’autodichiarazione che espongo di seguito mi è stata data dall’art. 49 del DPR 445/2000 (quello che istituisce l’autocertificazione), in cui si stabilisce (semplifico) che non è consentito al cittadino di certificare la propria condizione medico-sanitaria.

Mi sembra logico ma, non essendo espressamente vietato, ho la facoltà di certificare il possesso di una certificazione medica, nel caso specifico quella in cui il mio medico, visti i referti degli esami clinici cui mi sono sottoposto per una mia patologia, mi raccomanda di evitare per quanto possibile l’uso di dispositivi che limitino la mia capacità respiratoria.

Ho quindi sviluppato una prima autodichiarazione in questo senso (sottoposta alla verifica del mio legale, che ne ha confermato la validità) ma, si sa, l’appetito vien mangiando e così mi sono chiesto se potevo, visti gli importi delle multe che tanti hanno pagato, anche precostituirmi le basi per una opposizione ad un’eventuale contestazione per non aver ottemperato ad un eventuale divieto di spostamento.

Penso di esserci riuscito, almeno stando all’entusiastica approvazione ricevuta dall’Avvocato Edoardo Polacco, cui rinnovo i miei ringraziamenti, e passo quindi ad illustrarvela. Per evitare confusione e complicazioni per chi volesse utilizzarla, provvederemo ad inserire il testo completo scaricabile, senza le note con le quali spiego i singoli punti.

***

 AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 (comma 2) D.P.R. N. 445/2000

(ho inserito anche l’art. 48, comma 2: “Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.” Hanno facoltà, non obbligo.)

Il sottoscritto Nome e Cognome, nato il ………. a …………………….., residente e domiciliato in …………………….., via …………………., identificato a mezzo documento n. …………… rilasciata da ………………………………… in data …………. (attergato alla presente),

(sull’intestazione c’è poco da dire, è una formula standard; per quanto riguarda il documento, conviene a mio parere fotocopiarlo nella parte posteriore della dichiarazione, cioè “attergarlo”, quella da far allegare all’eventuale verbale, trattenendo una copia della dichiarazione senza “attergato”)

premesso in diritto

(questo è il punto nodale: ci richiamiamo alla fonte prima delle nostre leggi, la Costituzione)

1. che l’Art. 13 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: “<omissis> Non è ammessa forma alcuna <omissis>, né qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116, 7] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [253] <omissis>”;

Come ben spiegato dall’Avvocato Manganiello, l’obbligo di permanenza domiciliare … consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice di pace penale per alcuni reati. Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale.”

 

  1. che l’Art. 16 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza <omissis>”;

Attingo ancora a piene mani dall’Avvocato Manganiello,come ha chiarito la Corte Costituzionale, la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, l’affermato divieto di accedere ad alcune zone circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964). In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale.”

 

  1. che l’Art. 24, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana recita: “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”;

Relativamente a questo punto vi starete domandando “che c’azzecca adesso il diritto alla difesa?” C’azzecca, e come: significa che l’eventuale agente di polizia che redige il verbale di contestazione ha l’obbligo di allegare la vostra autodichiarazione; in caso contrario viene leso il vostro diritto alla difesa e, conseguentemente, si costituisce una pregiudiziale che può rivelarsi fondamentale in sede di ricorso.

 

  1. che l’Art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo <omissis> Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”;

Anche questo richiamo ha la sua motivazione: secondo molti legali, la mascherina è, di fatto, un trattamento sanitario e, conseguentemente, può essere imposto solo in forza di legge ma, come leggiamo sotto, ringraziando sempre l’Avvocato Manganiello:

 

  1. che “solo un decreto legislativo, emanato in stretta osservanza di una legge delega può contenere norme aventi forza di legge, ma mai un atto amministrativo di qualsivoglia natura, ancorché emanato sulla base di una delega concessa da un decreto legge tempestivamente convertito in legge,” da cui discende l’illegittimità del DPCM del 3/11/2020, in G.U. del 4/11/2020 n. 275, e delle misure di sanità pubblica in esso contenute (cfr. sentenza n. 516 del G.d.P. di Frosinone, luglio 2020);

Cioè, come ormai sappiamo tutti, un DPCM NON HA forza di legge e, conseguentemente, l’eventuale sanzione è illegittima, per cui:

tutto quanto sopra premesso

(questa è un’altra formula di rito)

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art.495 C.P.), ed unicamente “ad litem vitandam

Ecco: ad litem vitandam, cioè, nonostante si affermi preventivamente di non ritenersi obbligati ad ottemperare ad una norma illegittima, proprio per evitare che si apra un contenzioso legale, acconsentiamo a dichiarare

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

(formula di rito)

  •  per quanto attiene le limitazioni agli spostamenti di cui al sopra menzionato DPCM, di non essere sottoposto ad alcuna misura restrittiva della libertà personale disposta dall’autorità giudiziaria.
  • per quanto attiene le limitazioni agli spostamenti di cui al sopra menzionato D.P.C.M., di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19;
  • per quanto attiene gli obblighi relativi ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di essere in possesso di certificazione che attesta il sussistere delle condizioni di esclusione di cui al punto c) – art. 1 – del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

 

(o dell’eventuale decreto del momento. Questo, ovviamente, nel caso in cui si sia in possesso di tale certificazione che, peraltro, a mio parere non si è tenuti ad esibire all’agente accertatore, in quanto questi non è un medico ed in quanto i dati contenuti nella certificazione sono dati personali, privati, riservati. Al riguardo la Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre accenna anche alla riservatezza delle informazioni).

Di fatto, l’agente non ha la capacità di giudicare l’effettiva validità della certificazione né titolo a farlo. L’agente può solo decidere se accettare l’autocertificazione tout-court oppure non accettarla e, in tal caso, contestare la violazione redigendo il relativo verbale).

Ritengo anche che il vostro medico curante non possa rifiutarsi, a fronte di vostra richiesta opportunamente motivata (anche in assenza di risultanze cliniche) di rilasciarvi un certificato idoneo. Per esempio perché la mascherina vi fa respirare male, vi fa venire mal di testa o appannare la vista o quel che sia.

Se proprio si ostina, potete sempre provare ad inviargli una richiesta formale, tramite raccomandata a.r. in cui gli specificate i disturbi che vi provoca; a questo punto è lui che deve prendersi la responsabilità del vostro malessere.

 

Data, ora e luogo del controllo:

 

Firma del dichiarante                                                                                                   L’Operatore di Polizia

 

 

Da allegare come parte integrante di eventuale verbale; al riguardo si veda sopra il punto 3).

***

È bene comunque precisare che, molto probabilmente, l’eventuale agente potrebbe non voler accettare questa autodichiarazione; in questo caso è necessario far inserire la dicitura: l’accertatore non ha accettato l’inserimento della dichiarazione presentata che il verbalizzato si riserva di produrre in sede di ricorso.

Il tutto sempre con modi pacati e tono di voce tranquillo e conciliante.

Esaminiamo adesso il caso in cui l’agente non abbia accettato l’autodichiarazione ed abbia redatto un verbale contestando la violazione ed applicando la relativa (più o meno gravosa) sanzione. Come procediamo?

In prima analisi, sempre “ad litem vitandam”, a mio parere vale la pena di inoltrare subito al Comando di appartenenza del verbalizzante una “istanza di riesame per eventuale annullamento in autotutela”, per la quale è sufficiente una raccomandata a.r. o un messaggio di posta elettronica certificata.

Che cos’è un’istanza di riesame per annullamento in autotutela? È una comunicazione che si invia all’amministrazione che ha emesso il provvedimento, invitandola a riconsiderare le motivazioni del provvedimento e, ove l’amministrazione ravvisi gli estremi di un proprio errore, a procedere ad annullare il provvedimento, “tutelando” se stessa dalle eventuali conseguenze (morali e materiali) di tale errore. Nel caso specifico, è sufficiente riassumere il contenuto dell’autodichiarazione o semplicemente richiamarsi ad essa, specificando che è allegata (oppure no) al verbale di contestazione in loro possesso.

Se annullano, bene, è fatta; se non annullano, poco male: bisognerà procedere con un ricorso al Giudice di Pace, nel quale si specificherà che è stata tentata una specie di “conciliazione” proprio mediante tale istanza ma che l’ente non l’ha accettata.

Chiaro che, a questo punto, per il ricorso è consigliabile farsi assistere o almeno consigliare da un legale o da persona abbastanza preparata in materia, se non altro per adottare le forme corrette e per tenere il tutto limiti di brevità sufficienti ad esporre chiaramente le proprie argomentazioni.

 

Nota: in occasione di un ricorso presentato contro una multa per eccesso di velocità (di un’amica) in cui, per imporre il limite imposto l’amministrazione non aveva rispettato determinate norme specifiche e non aveva richiesto all’ANAS (azienda proprietaria della strada) la relativa autorizzazione, il Giudice di Pace, nell’accoglierlo in quanto giustamente motivato, mi invitò comunque a sforzarmi di essere quanto più breve possibile perché, testuali parole “dopo la seconda pagina il giudice si annoia e potrebbe irritarsi…

Quella volta mi andò bene, ma non è detto che argomentazioni pur legalmente valide ottengano accoglimento. Il mio primo ricorso, per la stessa infrazione (avevo superato di poco il limite in autostrada davanti ad un autovelox), pur abbondantemente motivato, non fu accolto. La motivazione? Il giudice decide “secondo coscienza” e, in quel caso fui costretto a pagare…, per questo la Giustizia, come d’altronde la Fortuna, viene sempre raffigurata bendata…

 

Per concludere: provate ad immaginare cosa potrebbe succedere nel momento in cui centinaia o migliaia di cittadini, dopo essersi fatti precedere dall’istanza per autotutela, ricorrono, nei termini che vi ho esposto, contro i verbali ricevuti… e ricordatevi che “chi pecora si fa, il lupo se lo mangia”. Provate ad immaginare la mole di carta che le amministrazioni dovranno gestire…

Per chi volesse scaricare questa autodichiarazione: $Autodich

 

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