di Valentina Bennati
comedonchisciotte.org
Pubblichiamo il testo di Marta Pelazza, dottoressa di Ricerca in Diritto Penale e Criminologia, che spiega perché non c’è obbligo per i bambini e le bambine della scuola primaria di tenere la mascherina al banco.
E’ un argomento su cui è urgente che le autorità competenti si esprimano con chiarezza per la grande confusione che regna al momento nel mondo scolastico (confusione generata anche da gran parte della stampa).
Le preoccupazioni di molti genitori e insegnanti, già duramente provati dalle tante difficoltà causate dalla situazione che stiamo vivendo, sono più che legittime e auspichiamo che le considerazioni di questa ricercatrice servano a puntare i riflettori sulla questione in modo da far emergere risposte giuste per il bene di tutti.
TESTO DELLA DR.SSA MARTA PELAZZA
(pubblicato il 5 novembre sulla sua pagina FB)
[Ho scritto questo breve testo per chiarire alcuni aspetti relativi all’uso delle mascherine al banco per i bambini e le bambine della scuola primaria a seguito dell’imminente entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020. Si ritiene necessario un chiarimento vista la confusione creata sul punto da gran parte della stampa che ha – fin dai giorni precedenti la pubblicazione del decreto – annunciato che il DPCM avrebbe “obbligato i bambini sopra i sei anni ad indossare le mascherine sempre, anche al banco e nonostante il rispetto di tutte le altre disposizioni di sicurezza previste dal CTS e dal Ministero dell’Istruzione”. Poiché fino a prova contraria in questo Paese i giornalisti non sono fonti del diritto, mentre lo sono i DPCM, riteniamo sia opportuno leggere i DPCM stessi e non solamente gli articoli delle diverse testate giornalistiche].
Il testo del nuovo DPCM 3 novembre 2020 non comporta affatto l’obbligo per i bambini della scuola primaria di tenere la mascherina al banco: questo perché, come negli analoghi decreti che lo hanno preceduto, all’art. 1 comma 1 precisa che vi è l’obbligo in generale di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, ma “con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.
Questa frase significa che l’obbligo appena imposto (quello di tenere la mascherina sempre al chiuso) non modifica i protocolli e le linee guida già approvati per “le attività economiche, produttive, amministrative e sociali nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”, che rimangono vigenti e non sono “toccati” dalla nuova norma.
Questa, oltre ad essere una interpretazione molto chiara di per sé, è supportata espressamente dallo stesso Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, che ha ritenuto opportuno emanare una nota informativa a seguito del Decreto Legge 7 ottobre 2020 che prevedeva che tra le misure dei successivi DPCM avrebbe potuto esserci l’obbligo “di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche, produttive e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.
Il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, per evitare che gli Istituti erroneamente interpretassero l’obbligo di mascherine al chiuso imposto dai futuri DPCM come un’imposizione che riguardasse anche gli studenti durante la loro permanenza a scuola, in deroga ai protocolli approvati, ha emesso una nota dove ha chiarito che il decreto pone l’obbligo di avere sempre la mascherina al chiuso ma “comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali”.
Prosegue dunque la nota specificando che “sono confermate le disposizioni impartite con il ‘Protocollo di sicurezza 0-6’, il ‘Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico’ e il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021’, da leggersi alla luce del verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020 il quale precisa: “Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine, si specifica che nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”.
La nota informativa citata è reperibile cliccando qui.
Il nuovo DPCM 3 novembre 2020 parla di scuola primaria anche all’art. 1, comma 9, lettera s), dove dispone che “L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
Questa frase è stata quella che probabilmente ha indotto tanti giornalisti a titolare “il nuovo DPCM impone l’obbligo di mascherina anche al banco per i bambini dai sei anni in su”. TUTTAVIA questa loro interpretazione non ha alcun fondamento giuridico: l’art. 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3 novembre 2020 dà semplicemente indicazione di mantenere aperte le scuole dell’infanzia e primarie; non è in alcun punto disposta la deroga ai protocolli specifici approvati per la scuola dal Ministero dell’Istruzione sulla base delle indicazioni del CTS. Anzi, all’art. 1 comma 1, come abbiamo notato prima, è espressamente dichiarato che tali protocolli sono fatti salvi.
Dunque, per quanto riguarda l’uso della mascherina alla scuola primaria, nulla cambia: si continuano a rispettare le disposizioni già approvate quali igienizzazione delle mani e degli ambienti, misurazione della febbre, distanziamento, ecc.
D’altronde, ove il DPCM 3 novembre 2020 imponesse l’obbligo di utilizzo della mascherina anche al banco per i bambini e le bambine della scuola primaria, sarebbe palesemente incostituzionale, poiché un DPCM non può imporre autonomamente obblighi non previsti dalla legge che costituisce la sua base giuridica.
Ricordiamo che l’art. 76 Cost. prevede che “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi”: come ricorda autorevole dottrina costituzionale, il prevedere norme generali ed astratte, peraltro limitative di diritti costituzionali, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, costituisce prassi incostituzionale (cfr. Giudice di Pace. Frosinone, sent. 15.19 luglio 2020, n. 516).
Il d.l. 7 ottobre 2020 costituisce la fonte avente forza di legge dalla quale il DPCM 3 novembre deriva la sua efficacia e tale decreto legge prevede la possibilità per i successivi DPCM di prevedere l’ “obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi” ma “comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.
Il decreto-legge 7 ottobre dunque prevede la possibilità per i successivi DPCM di disporre l’obbligo di indossare mascherina al chiuso, ma sempre con salvezza dei protocolli già approvati, quali quelli previsti per la scuola, come chiarito anche dal Ministero nella nota informativa sopra riportata. Pertanto la mascherina può essere tolta al banco ove siano rispettate le distanze e le altre condizioni di sicurezza indicate da CTS e Ministero nei documenti precedentemente citati.
Marta Pelazza
Dottoressa di Ricerca in Diritto penale e criminologia