La redazione non esercita un filtro sui commenti dei lettori, a meno di segnalazioni riguardo contenuti che violino le regole.

Precisa che gli unici proprietari e responsabili dei commenti sono gli autori degli stessi e che in nessun caso comedonchisciotte.org potrà essere considerato responsabile per commenti lesivi dei diritti di terzi.

La redazione informa che verranno immediatamente rimossi:

Messaggi che entrano automaticamente in coda di moderazione per essere approvati prima di pubblicarli o vengono sospesi dopo la pubblicazione:

Nota: se un commento entra in coda di moderazione (e quindi non appare immediatamente sul sito), è inutile e dannoso inviare di nuovo lo stesso commento, magari modificando qualcosa, perché, in questo caso, il sistema classifica l’utente come spammer e non mostra più nessun commento di quell’utente.
Quindi, cosa si deve fare quando un commento entra in coda di moderazione? bisogna solo aspettare che un moderatore veda il commento e lo approvi, non ci sono altre operazioni da fare, se non attendere.

Per qualsiasi informazione o comunicazione in merito, scrivere alla redazione dal modulo nella pagina dei Contatti

Una persona può avere un solo account utente registrato nel sito.

Commentare con utenti diversi è una pratica da trolls e vengono immediatamente bannati tutti gli utenti afferenti ad un’unica entità, senza preavviso.

SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO STABILITE DALLA REDAZIONE CDC:

1) Primo avviso da parte del moderatore (in rappresentanza della redazione) e cancellazione del commento.

2) Secondo avviso da parte del moderatore (in rappresentanza della redazione) e conseguente ammonizione: l’account del commentatore verrà sospeso temporaneamente per 72 ore previo avviso individuale

3) Terzo avviso da parte del moderatore (in rappresentanza della redazione) e conseguente blocco dell’account con l’impossibilità permanente di accedere al portale web

Consigliamo caldamente di leggere anche la pagina delle F.A.Q. le domande frequenti e la nostra Netiquette

La Redazione

 

1 / 137 Pagine

Nuovo DPCM, no obbligo mascherine al banco nella scuola primaria

blank
Il 7 Novembre 2020
9653 Views

di Valentina Bennati
comedonchisciotte.org

Pubblichiamo il testo di Marta Pelazza, dottoressa di Ricerca in Diritto Penale e Criminologia, che spiega perché non c’è obbligo per i bambini e le bambine della scuola primaria di tenere la mascherina al banco.

E’ un argomento su cui è urgente che le autorità competenti si esprimano con chiarezza per la grande confusione che regna al momento nel mondo scolastico (confusione generata anche da gran parte della stampa).

Le preoccupazioni di molti genitori e insegnanti, già duramente provati dalle tante difficoltà causate dalla situazione che stiamo vivendo, sono più che legittime e auspichiamo che le considerazioni di questa ricercatrice servano a puntare i riflettori sulla questione in modo da far emergere risposte giuste per il bene di tutti.

 

TESTO DELLA DR.SSA MARTA PELAZZA
(pubblicato il 5 novembre sulla sua pagina FB)

[Ho scritto questo breve testo per chiarire alcuni aspetti relativi all’uso delle mascherine al banco per i bambini e le bambine della scuola primaria a seguito dell’imminente entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020. Si ritiene necessario un chiarimento vista la confusione creata sul punto da gran parte della stampa che ha – fin dai giorni precedenti la pubblicazione del decreto – annunciato che il DPCM avrebbe “obbligato i bambini sopra i sei anni ad indossare le mascherine sempre, anche al banco e nonostante il rispetto di tutte le altre disposizioni di sicurezza previste dal CTS e dal Ministero dell’Istruzione”. Poiché fino a prova contraria in questo Paese i giornalisti non sono fonti del diritto, mentre lo sono i DPCM, riteniamo sia opportuno leggere i DPCM stessi e non solamente gli articoli delle diverse testate giornalistiche].

 

Il testo del nuovo DPCM 3 novembre 2020 non comporta affatto l’obbligo per i bambini della scuola primaria di tenere la mascherina al banco: questo perché, come negli analoghi decreti che lo hanno preceduto, all’art. 1 comma 1 precisa che vi è l’obbligo in generale di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, ma “con salvezza  dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.

Questa frase significa che l’obbligo appena imposto (quello di tenere la mascherina sempre al chiuso) non modifica i protocolli e le linee guida già approvati per “le attività economiche, produttive, amministrative e sociali nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”, che rimangono vigenti e non sono “toccati” dalla nuova norma.

 

Questa, oltre ad essere una interpretazione molto chiara di per sé, è supportata espressamente dallo stesso Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, che ha ritenuto opportuno emanare una nota informativa a seguito del Decreto Legge 7 ottobre 2020 che prevedeva che tra le misure dei successivi DPCM  avrebbe potuto esserci l’obbligo  “di  avere  sempre  con  sé  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili  al  pubblico,  inclusi  i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e  comunque  con  salvezza  dei  protocolli  anti-contagio  previsti  per  specifiche  attività economiche, produttive  e sociali, nonché delle  linee  guida  per  il  consumo  di  cibi  e  bevande”.

Il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, per evitare che gli Istituti erroneamente interpretassero l’obbligo di mascherine al chiuso imposto dai futuri DPCM come un’imposizione che riguardasse anche gli studenti durante la loro permanenza a scuola, in deroga ai protocolli approvati, ha emesso una nota dove ha chiarito che il decreto pone l’obbligo di avere sempre la mascherina al chiuso ma “comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali”.

Prosegue dunque la nota specificando che “sono confermate le disposizioni impartite con il ‘Protocollo di sicurezza 0-6’, il ‘Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico’ e il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021’, da leggersi alla luce del verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020 il quale precisa: “Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine, si specifica che nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”.

La nota informativa citata è reperibile cliccando qui.

 

Il nuovo DPCM 3 novembre 2020 parla di scuola primaria anche all’art. 1, comma 9, lettera s), dove dispone che  “L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

Questa frase è stata quella che probabilmente ha indotto tanti giornalisti a titolare “il nuovo DPCM impone l’obbligo di mascherina anche al banco per i bambini dai sei anni in su”. TUTTAVIA questa loro interpretazione non ha alcun fondamento giuridico: l’art. 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3 novembre 2020 dà semplicemente indicazione di mantenere aperte le scuole dell’infanzia e primarie; non è in alcun punto disposta la deroga ai protocolli specifici approvati per la scuola dal Ministero dell’Istruzione sulla base delle indicazioni del CTS. Anzi, all’art. 1 comma 1, come abbiamo notato prima, è espressamente dichiarato che tali protocolli sono fatti salvi.

Dunque, per quanto riguarda l’uso della mascherina alla scuola primaria, nulla cambia: si continuano a rispettare le disposizioni già approvate quali igienizzazione delle mani e degli ambienti, misurazione della febbre, distanziamento, ecc.

 

D’altronde, ove il DPCM 3 novembre 2020 imponesse l’obbligo di utilizzo della mascherina anche al banco per i bambini e le bambine della scuola primaria, sarebbe palesemente incostituzionale, poiché un DPCM non può imporre autonomamente obblighi non previsti dalla legge che costituisce la sua base giuridica.

Ricordiamo che l’art. 76 Cost. prevede che “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi”: come ricorda autorevole dottrina costituzionale, il prevedere norme generali ed astratte, peraltro limitative di diritti costituzionali, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, costituisce prassi incostituzionale (cfr. Giudice di Pace. Frosinone, sent. 15.19 luglio 2020, n. 516).

Il d.l. 7 ottobre 2020 costituisce la fonte avente forza di legge dalla quale il DPCM 3 novembre deriva la sua efficacia e tale decreto legge prevede la possibilità per i successivi DPCM di prevedere l’ “obbligo di avere sempre con sé  dispositivi  di  protezione delle  vie respiratorie, con possibilità di  prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi  dalle abitazioni private e in tutti i luoghi  all’aperto ad  eccezione  dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per  le  circostanze di fatto,  sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione  di isolamento rispetto a persone non conviventi” ma “comunque con salvezza dei protocolli e delle linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le attività economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.

Il decreto-legge 7 ottobre dunque prevede la possibilità per i successivi DPCM di disporre l’obbligo di indossare mascherina al chiuso, ma sempre con salvezza dei protocolli già approvati, quali quelli previsti per la scuola, come chiarito anche dal Ministero nella nota informativa sopra riportata. Pertanto la mascherina può essere tolta al banco ove siano rispettate le distanze e le altre condizioni di sicurezza indicate da CTS e Ministero nei documenti precedentemente citati.

Marta Pelazza
Dottoressa di Ricerca in Diritto penale e criminologia

ISCRIVETEVI AI NOSTRI CANALI
CANALE YOUTUBE: https://www.youtube.com/@ComeDonChisciotte2003
CANALE RUMBLE: https://rumble.com/user/comedonchisciotte
CANALE ODYSEE: https://odysee.com/@ComeDonChisciotte2003

CANALI UFFICIALI TELEGRAM:
Principale - https://t.me/comedonchisciotteorg
Notizie - https://t.me/comedonchisciotte_notizie
Salute - https://t.me/CDCPiuSalute
Video - https://t.me/comedonchisciotte_video

CANALE UFFICIALE WHATSAPP:
Principale - ComeDonChisciotte.org

Giornalista professionista specializzata in tematiche di salute e ambiente. Naturopata membro FNNP (Federazione Nazionale Naturopati Professionisti). “Percepisco il mio lavoro come una sottile indagine fatta di domande, di chiedersi il perché. Comprendere la causa è sempre il primo passo da fare.”
Notifica di
2 Commenti
vecchi
nuovi più votati
Inline Feedbacks
View all comments

FORUM DEI LETTORI

RSS Come Don Chisciotte Forum – Argomenti recenti

  • Super-esperto nel terrore 8 Novembre 2024
    È della settimana scorsa, immediatamente resa nota l'elezione di Donald Trump alla presidenza statunitense, la presa di posizione di uno dei personaggi chiave della rappresentazione pandemic...
    Pegaso
  • CONTEMPLAZIONE: UN VIAGGIO NELLA MENTE 4 Novembre 2024
    Contemplazione: la parola contemplazione trae l’odierno significato metafisico da un antico senso divinatorio e magico. (…) Templum, infatti, contrazione di tempulum, diminutivo di tempus, i...
    mystes
  • Sul legame COVID - NATO in Italia 3 Novembre 2024
    Riprendo qui la notizia del ministro olandese che ha dichiarato di essere politicamente subordinata ad "ordini superiori". La notizia della pandemia come operazione militare sfonda una porta...
    sarah
  • I progetti di valuta digitale della banca centrale (CBDC) stanno naufragando. Cosa succede? 3 Novembre 2024
    Canada e Australia accantonano i piani per le CBDC al dettaglio, mentre gli Stati Uniti potrebbero presto diventare il primo paese a vietare esplicitamente alla banca centrale di emettere un...
    dana74
  • notizie varie su ultime sentenze vaccini 2 Novembre 2024
    LICENZIATI PER IL VACCINO COVID: RISARCIMENTO MILIONARIO, “TERREMOTO LEGALE” A SAN FRANCISCO28 Ottobre 2024 Andrea Murgia Avevano rifiutato il vaccino anti Covid e per questo erano stati li...
    dana74


blank