Garante Privacy bacchetta il Governo: certificazioni vaccinali violano il GDPR!

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Con il comunicato stampa del 23.4.2021, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali segnalava gravi criticità in relazione ai c.d. Pass vaccinali/Certificazioni verdi disciplinati dal “Decreto Riaperture” (D.L. n.52 del 22 aprile 2021) e, contestualmente, trasmetteva formale avvertimento al Governo Italiano.

Sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.104, del 3 maggio 2021) è stata pubblicata la Delibera adottata dal Garante medesimo e recante “Avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per COVID-19”.

L’Autorità ha censurato, in primis, i gravi vizi procedurali in cui è incappata la compagine Governativa composta da illustri tecnici competenti: si segnala, infatti, la mancata consultazione del Garante Privacy in fase di approvazione del Provvedimento normativo.
Ciò significa che, nonostante la competenza dell’Autorità a pronunciarsi in materia, il Governo ha del tutto ignorato i diritti del Garante ad esprimersi sulla formulazione del D.L., in spregio alle più banali regole del confronto istituzionale. La gravità del fatto va calibrata in relazione alla natura del passaporto vaccinale, il quale costituirebbe:

“un trattamento sistematico di dati personali, anche relativi alla salute, su larga scala, che presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati in relazione alle conseguenze che possono derivare alle persone con riferimento alla limitazione delle libertà personali”.(1)

Come se non bastasse – dall’alto della loro competenza tecnica – i membri del Governo Italiano avrebbero adottato un Decreto Legge privo di “valida base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale”, in quanto carente di indicazioni tassative sulle specifiche finalità della certificazione verde.

NEL MERITO

Passando al dato sostanziale, il Garante ha vigorosamente criticato l’impianto della norma, sottolineando che l’introduzione di un siffatto passaporto vaccinale viola:
1. il principio di minimizzazione dei dati: ammessa e non concessa la legittimità di tale certificazione, pare del tutto superfluo diffondere informazioni specifiche relative alla condizione clinica del soggetto ‘certificato’, sia esso vaccinato, guarito, o in possesso di tampone negativo. Non è necessario, sostiene il Garante, “far conoscere, al soggetto deputato al controllo, la condizione, anche relativa a vicende sanitarie dell’interessato”;
2. il principio di esattezza del dato: stante l’impossibilità di verificare eventuali modificazioni delle condizioni dell’interessato (es. sopraggiunta positività), verrebbe meno la credibilità del dato. Si evidenziano così dubbi non fugabili inerenti sia “la reale efficacia della misura”, sia “l’indebita compressione dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato”;
3. il principio di trasparenza: censurabile il fatto che il D.L. non indichi in modo chiaro né le puntuali finalità perseguite, né i soggetti deputati al trattamento e all’accesso dei dati raccolti;
4. il principio di integrità e riservatezza: intollerabile la totale assenza di garanzie volte a tutelare la sicurezza dei dati o ad evitarne trattamenti non autorizzati/illeciti.

 

Alla luce di tutto ciò, il Garante ammonisce il Governo sulla plausibile violazione del Regolamento (UE) 2016/679, il tanto incensato G.D.P.R.
Ringraziamo, come al solito, il Presidente della Repubblica per la consueta accuratezza nel vaglio di Atti avente forza di Legge che risultano palesemente (e immediatamente) in contrasto con i diritti dei cittadini italiani!

 

NOTE

[1] Per tutte le citazioni riportate nel testo si veda il Provvedimento di Avvertimento adottato dal Garante in data 23.4.2021: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9578184

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