DI LUIGI FERRAJOLI
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La sola regola che questa maggioranza sembra capace di rispettare è la sistematica violazione di ogni altra regola, soprattutto se costituzionale. L’aggressione al lavoro compiuta dalla legge approvata al Senato mercoledì scorso va ben al di là dell’aggiramento dell’art.18 dello Statuto che stabilisce il diritto del lavoratore ingiustamente licenziato alla reintegrazione da parte del giudice nel posto di lavoro. Essa equivale a una deregolazione e, di fatto, a una vanificazione delle garanzie giurisdizionali di tutti i diritti dei lavoratori. Il diritto del lavoro era già stato dissestato, nella sua parte sostanziale, dalla precarizzazione dei rapporti di lavoro. Questa legge è un colpo di grazia anche alla sua parte processuale, dato che vale a esautorare la giurisdizione da tutte le questioni di lavoro. È questa, del resto, la linea di questo governo in tema di giustizia: i processi – il processo del lavoro, il processo penale «breve» o variamente impedito o paralizzato – semplicemente non vanno fatti.
In materia di lavoro questa fuga dalla giurisdizione avviene ora attraverso la violazione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, stabilito dall’art.24 della Costituzione. Questo diritto non è solo un diritto fondamentale. Si tratta di un meta-diritto alla tutela giurisdizionale dei propri diritti, in assenza del quale tutti gli altri diritti sono destinati a rimanere sulla carta. Ebbene, questa norma-chiave del costituzionalismo democratico è stata da questa legge aggredita, nelle controversie di lavoro, sotto ben tre profili.
Il primo profilo, il più clamoroso e insidioso, è quello espresso dall’art.33 comma 9. Questa norma, inserita in un labirinto illeggibile di 52 articoli dedicati alle materie più disparate, prevede la possibilità che nei contratti di lavoro sia pattuita la cosiddetta «clausola compromissoria», cioè la decisione delle parti «di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro». In altre parole, all’atto dell’assunzione il lavoratore potrà vedersi costretto, per essere assunto, a sottoscrivere la rinuncia alla garanzia giurisdizionale e la remissione delle future controversie, incluse quelle relative alla reintegrazione nel posto di lavoro prevista dall’art.18, alla decisione equitativa di un arbitro privato.
Ora, come si sa, l’arbitrato è una forma di giustizia privata adottata di solito da soggetti forti, come le grandi imprese commerciali, che con esso intendono raggiungere una più rapida soluzione delle liti. Per questo, a tutela dei soggetti più deboli, il codice di procedura civile lo esclude in via di principio per tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili, primi tra tutti i diritti dei lavoratori. La violazione dell’art.24 e dell’art.3 2^ comma della Costituzione da parte di questa legge è perciò clamorosa. Il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, tanto più se indisponibili come quelli in materia di lavoro, è infatti un diritto fondamentale, inalienabile e a sua volta indisponibile. E non può certo una legge ordinaria consentirne la disponibilità per via contrattuale: che poi vuol dire avallare il ricatto cui i lavoratori possono essere sottoposti al momento del contratto.
Ma nella legge c’è una seconda aggressione al diritto di azione dei lavoratori stabilito dall’art.24 della Costituzione. L’art.32, 1^ comma, riduce «il controllo giudiziale» in tutti i casi in cui le leggi «contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso», limitandolo «esclusivamente all’accertamento del presupposto di legittimità» ed escludendolo dal «sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive» del datore di lavoro. Ora è chiaro che le violazioni dei diritti dei lavoratori riguardano, di solito, non tanto la forma, quanto il merito dei provvedimenti dei datori di lavoro; e che perciò questa singolare limitazione del ruolo del giudice e degli spazi della giurisdizione si risolve anch’essa in una generale limitazione, ovviamente incostituzionale, del diritto dei lavoratori di agire in giudizio a tutela dei loro diritti.
Non basta. L’art.32 2^ comma introduce, tramite un’altra limitazione del ruolo del giudice, un’ulteriore restrizione del diritto di azione del lavoratore: «nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n.276… salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione». Il giudice, in breve, è vincolato a queste certificazioni rimesse alle speciali «commissioni di certificazione». Riemerge qui, in forme ancor più grottesche, una vecchia aspirazione del centro destra, che già in passato tentò di includere tra gli illeciti disciplinari l’interpretazione del giudice palesemente in contrasto con la lettera della legge. Ben più radicalmente, infatti, l’attività interpretativa del giudice viene ora preclusa dal fatto che queste certificazioni extra-giudiziali vengono dichiarate vincolanti, in aperto contrasto con l’art.101 della Costituzione secondo cui «i giudici sono soggetti soltanto alla legge». Se allora fu coltivata l’illusione che il giudice possa essere «bocca della legge», oggi si vorrebbe che egli fosse ridotto a «bocca delle certificazioni».
Domanda: come è possibile che di questo mostro giuridico, destinato, a me pare, a una sicura pronuncia di incostituzionalità, nessuno – né l’opposizione, né i sindacati – si sia accorto nei due anni della sua gestazione?
Luigi Ferrajoli (Filosofo del diritto)
Fonte: www.ilmanifesto.it/
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9.03.2010