Dalle Idi di marzo (fase zero punto zero) al contagio dei DPCM (fase quattro punto zero)

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di Maurizio Lucca
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Ecco1 che giunge da “molto molto lontano2 il nuovo (già vecchio) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nella sua linearità dispositiva toglie pezzi di libertà in virtù di un interesse superiore: la salute pubblica a scapito della democrazia: un evidente divario tra élite e popolo sull’effetto dell’obiettivazione della paura3.

Qualche giorno ancora, sopravviene (modificando il precedente DPCM) l’ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», ove si narra che le disposizioni si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera d), n. 6 (della didattica scolastica), che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Qualche ora di discussione e verifica dello share, il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», soppiantato (a distanza di qualche numero di Gazzetta Ufficiale) dal nuovo D.P.C.M. 3 novembre 2020 (in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, Suppl. Ord. n. 41, in vigore dal 6 novembre 2020), «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», con nuove circolari interpretative, integrative, esplicative del verbo governativo e dell’Italia a colori (l’ultimo DPCM individua tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni d’Italia)4.

Già nei primissimi DPCM le contraddizioni, dalla voce del verbo “urlo”, risultano evidenti dove da una parte, si chiudono anzi tempo le attività e si vietano gli incontri al tavolo, dall’altra parte, si vietano le “riunioni pubbliche” (ex Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, all’art. 1, comma 1, lettera d), numero 5), parte finale «… nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni») ma si ammettono quelle degli organi elettivi, che assumono una dimensione salvifica diversa, non rientrando nella tipologia considerata dal decreto governativo (con l’immancabile formula elastica di garanzia «salvo la sussistenza di motivate ragioni»).

Si potrebbe pensare ad una “doppia morale” se ai cittadini, alle attività economiche/commerciali, e alla stessa P.A., si vieta di riunirsi se non a distanza remota (c.d. videoconferenza) mentre gli organi elettivi locali (consiglio e giunta comunale) possono disfare questo limite, potendo (una facoltà rientrante nell’esercizio della loro discrezionalità) riunirsi in presenza, rispettando i protocolli emergenziali.

La stessa Corte Costituzionale, con decreto del Presidente 30 ottobre 2020, pubblicato nel sito istituzionale il 5 novembre 2020, «UDIENZE – AVVISO AGLI AVVOCATI: La richiesta di collegamento da remoto dovrà pervenire con le modalità e nei termini di cui al decreto presidenziale del 30 ottobre 2020», informa che «a partire dall’udienza pubblica del 3 novembre 2020 e fino a successive determinazioni, in parziale modifica del decreto del 6 ottobre 2020, la partecipazione dei giudici e degli avvocati alle udienze pubbliche potrà avvenire, ove lo richiedono, anche mediante collegamento da remoto e senza toga», uniformandosi alle politiche del distanziamento.

In effetti, tutti gli operatori economici e sociali antesemi – Lockdown” hanno investito nelle misure anti COVID-19, previste dalle disposizioni speciali, ma questo non ha impedito la loro chiusura (per non dire degli effetti indotti, ad es. ai registratori di cassa obbligatori che non potranno più comunicare, a livello centrale, gli incassi; investimenti imposti, come per le misure anti COVID-19, privi di valore pratico) se si sono stabilite restrizioni sempre più rigide, quali le serrate del tardo pomeriggio (o le possibili chiusure di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento) e il distanziamento spinto per una molteplicità di situazioni (tutte) al coprifuoco erga omnes dalle 22,00 alle 5,00.

Per non considerare il ripetuto «obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale» che non brilla per contenuto e sostanza, se poi – per diverse attività o contesti – tale misura svanisce.

La circolare esplicativa prot. 14553 del 27 ottobre 2020 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riunioni in modalità a distanza. Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale», stabilisce, per i Consigli e, addirittura, per le giunte, un salvacondotto per la celebrazione dei consessi in presenza: si legge che «Nell’espressione riunioni delle pubbliche amministrazioni… non sembrano annoverabili quelle degli organi collegiali di promanazione elettiva» (secondo i dizionari on line, “Far ritenere vero o molto probabile”).

Dalle indicazioni dell’atto ministeriale, il principio di separazione tra le funzioni di gestione e quelle di indirizzo politico amministrativo ammette «in considerazione dell’attuale andamento della diffusione del contagio da COVID-19, fermo restando che non si riscontra un obbligo normativo» di valutare «con attenzione l’opportunità di tenere le sedute dei consigli e delle giunte, così come le riunioni degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, da remoto e non in presenza, assicurandola pubblicità della seduta degli organi assembleari», pur in presenza di una norma di legge (quella del comma 1 dell’art. 73, «Semplificazioni in materia di organi collegiali», del D.L. n. 18/2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27) che autorizza – proprio per prevenire il contagio – le riunioni dei consigli e giunte comunali e provinciali in videoconferenza, misura prorogata col D.L. n. 83/2020 dello scorso ottobre e, ancora, fino al 31 gennaio 2021, a mezzo del D.L. 125 dello scorso 7 ottobre 2020.

Si intuisce, così facendo, che il COVID-19 è in grado di effettuare una selettività soggettiva (per organi collegiali elettivi e organi tecnici non elettivi), oltre ovviamente ad operare ad orari prestabiliti, ad es. dopo le diciotto (o ventidue, rinvio mobile tout court) e prima delle cinque di mattina per le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con consumo al tavolo la serrata impedisce la diffusione che, nelle altre ore del giorno, opera con meno intensiva: di notte il virus vede e opera al buio (sic).

In effetti, nella circolare cit., si valorizza l’elemento soggettivo del contagio non quello oggettivo, richiamando il principio di cui all’art. 4, «Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità» del d.lgs. n. 165/2001 (c.d. TUPI), dove «gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni» mentre «ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno».

Per questi motivi la circolare precisa che «vanno tenuti presenti, ai fini della individuazione del perimetro applicativo della disposizione introdotta dal menzionato D.P.C.M. 18.10.2020, i principi di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione attraverso cui si svolge l’azione della pubblica amministrazione degli enti locali. Ai consigli e alle giunte di questi ultimi sono, evidentemente, attribuite esclusivamente funzioni deliberative nonché di indirizzo e di controllo».

Su questa “soggettività pubblica”, dove gli organi elettivi sono diversi dagli organi tecnici, dovremo riscrivere non solo le leggi dello Stato ma l’intera Costituzione visto che al vertice della P.A. è posto il Presidente del Consiglio (ex art. 95 Cost.): il Governo, con il Parlamento e la Magistratura, costituiscono, secondo l’insegnamento di CHARLES – LOUIS DE SECONDAT, barone di LA BRÈDE e di MONTESQUIEU, le tre funzioni pubbliche principali nell’ambito della sovranità dello Stato, che già in epoca classica (PLATONE, La Repubblica) esigevano un dovuto bilanciamento e indipendenza, pena – con la concentrazione o l’asservimento – la dittatura5.

Al riguardo in questa emergenza il ruolo del Parlamento è stato ai margini, non proprio un esautoramento di rappresentanza, «in parte comprensibile in una situazione emergenziale… sul piano istituzionale, fin dalla sua fase iniziale per il fatto che lo stato di emergenza è stato dichiarato dal Consiglio dei ministri prescindendo da una qualsivoglia partecipazione diretta del Parlamento, vuoi attraverso l’utilizzo di una fonte primaria, vuoi con altri meccanismi di coinvolgimento del Parlamento medesimo. Stesso discorso vale per le misure contenute ripetutamente adottate nel corso dell’emergenza», ponendo in discussione la legittimità/liceità dell’abuso delle misure adottate «rispetto dei principi di legalità formale e sostanziale da parte delle fonti utilizzate dal Governo per far fronte alla pandemia, destinate a incidere in modo pervasivo sull’esercizio di alcuni diritti fondamentali»6.

Aspettiamoci, or dunque, le narrazioni delle dirette The Truman show, con annunci “bandiera” sull’emergenza, con chiusure catenaccio dei “decretucci”, invece di prodigarsi sulle strutture e sui servizi sanitari, sull’assolvimento degli impegni sulle aziende, sui professionisti, sulle famiglie, sulle funzioni vitali per un Paese, dando l’ardente stura ai negazionisti, piuttosto che l’adozione di misure non ragionevoli e proporzionate, secondo i principi di “buon andamento” dell’art. 97 Cost.7.

Aspettiamoci ancora altro da vedere se (con valore augurale od ottativo) ormai da mesi l’effetto annuncio dei contagi post estate non ha prodotto un piano adeguato8, anche se da mesi tutto era ed è conosciuto, ovvero pretendere una risposta credibile, dimostrando una irresponsabilità che non può essere devoluta al “popolo sovrano” (ex art. 1 Cost.) ma al “Padrone del vapore” (c.d. modi di dire): «Le previsioni del Governo. Non ci riapriranno più… A gennaio diranno che siamo stati irresponsabili»9.

Questa storia ricorrente trova tanti precedenti illustri (ad es. nell’incipit sulla peste del 1664) «noi all’epoca non avevamo giornali stampati che diffondessero notizie e magari le sviluppassero con l’aiuto dell’umana invenzione, come si vede oggi… Sembra però che il governo avesse ricevuto informazioni precise su quanto si verificava in Olanda e molti Consigli si tennero per studiare modo e maniera di impedire l’epidemia dilagasse tra noi. Tutto però venne tenuto segreto, sicché presto quella voce si spense e la gente, come se la cosa non li riguardasse da vicino, prese a dimenticare»10, quasi affidandosi alla “speranza” piuttosto che rispondere efficacemente ai fatti, avendo in epoca COVID-19, diversamente da qualche secolo or sono, a disposizione mezzi e risorse qualificate, oltre ad un sistema informativo e sanitario consolidato: assistiamo ad un’illustrazione simbolica del rigore privo di effetti voluti.

Intervenire con una vigorosa batteria DPCM seriali, dopo mesi di misure e investimenti emergenziali non soddisfa gli accadimenti e perpetra un’ortodossia che si antepone alla “verità”, senza voler richiamare ben superiori visioni dei “falsi profeti” (SAN MARCO, XII, 21 e 22; SAN MATTEO, XXIV, 23 -27) o nelle medesime interpretazioni dell’arte11.

Nel postergare simili evidenze, i principi cardine e fondamenti del sistema costituzionale e degli apparati pubblici nel processo decisionale, compreso quello legislativo, secondo l’espressione «imposizione del mezzo più mite»12 postula:

  • ragionevolezza”, intesa come «congruità tra disciplina normativa e decisione amministrativa, coerenza tra valutazione compiuta e decisione presa, coerenza tra decisioni comparabili»;

  • proporzionalità”, «per conseguire lo scopo prefissato. Se si presenta una scelta tra più opzioni, occorre ricorrere a quella meno restrittiva, perché non si possono imporre obblighi e restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria»13.

Dunque, la proporzionalità e la ragionevolezza comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato rispetto all’obiettivo da perseguire e una valutazione della portata restrittiva e della necessità delle “misure emergenziali” che si possono prendere che, associato al principio di “buon andamento”, comporta l’obbligo della Pubblica Amministrazione (il Governo è al vertice della stessa, ex art. 95 Cost.)14 di perseguire la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, in modo che vi siano congruenza e congruità tra l’azione amministrativa e il fine che essa deve perseguire15.

Forse, come suggerito da alcuni, siamo alle porte di un nuovo ordine mondiale (NWO), con la conquista di una nuova morale sociale (la delazione), dove al primo posto vengono negate le relazioni e gli assembramenti (se non il concetto stesso di famiglia, ex artt. 29 ss. Cost.) in una celebrazione della “biosicurezza”, un controllo generale delle persone mediante gli strumenti tecnologici o da remoto, riprogrammando i concetti di solidarietà, accettando (tollerando) ogni imposizione e limitazione dei diritti, individuali e collettivi, in ragione del supremo interesse alla salute pubblica, a scapito della privacy e della riservatezza individuale, con la tracciatura sistematica dei dati personali e dei movimenti immuni, prima, delle opinioni, poi (vedi infra, l’Unità di monitoraggio della rete web)16.

Il decalogo delle premesse dei DPCM – opera da motivazione – a sostegno degli effetti da COVID-19, valutata dall’OMS come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, ed in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, senza alcun grado di approssimazione o riscontro statistico17.

I “richiami”, i “visto” e “considerato” invadono il lenzuolo di parole dei DPCM, nonché i verbali del Comitato tecnico-scientifico (da ultimo «verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630»), il cui contenuto non compare nel testo, infuso nell’oscurità della decretazione, senza osservare il futuro con gli occhi di lontani aruspici ma da nostrani proponenti.

Ritornando ai DPCM, si acclara che la proposta arriva dal Ministro della salute «sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome»: nessuno vuole mancare al “richiamo” del potere.

Ed ecco l’ordine (ripetitivo nei DPCM) per il contenimento urgente del contagio sull’intero territorio nazionale: «è fatto obbligo… di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande».

Non mancano le “perle” di saggezza scientifica e medica, a tutela della salute pubblica, disseminate nei paragrafi e nei sottoparagrafi dei DPCM.

Sono ammesse, in verità, esclusione agli obblighi cogenti, ad esempio per «i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva», comma 1, lettera a) dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, esenzione presente già nei precedenti DPCM), ovvero nel momento di massimo sforzo dinamico, quello che produce energia cinetica, ma subito il pentimento di questa inusuale libertà sopravviene, raccomandando fortemente (nello stile dei diktat, quasi in una forma Command and Control) «l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi» (in continuità dei DPCM).

In effetti, si tratta di un quasi ordine, privo di reale efficacia mancando un sistema di verifica della “raccomandazione”, anche se a questa carenza giuridica sovviene il wistleblower, o forse l’agente sotto copertura, piuttosto che l’agente provocatore, sarebbe certamente un abuso d’autorità (o un eccesso di potere, sintomatico dello sviamento del fine).

A sostenere l’affidabilità dell’uso delle “mascherine”, anticipazione di quelle più strutturate di carnevale, è possibile «utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso», senza l’esigenza (del tutto inutile) di alcuna certificazione (DM/Dpi), purché sia assicurata la comoda respirazione: una mascherina “allunga la vita”.

Le ulteriori misure (quelle del DPCM 3 novembre 2020)18, con una logica fenomenica o quantistica, variano i confini del confinamento spaziale, con un rimando elastico (dinamico, secondo il diritto vivente o in prospective overruling) del numero degli assembramenti e dei metri di distanza (qualche esemplificazione, ai più incomprensibile, prevista nell’art. 1 «Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale»):

  • accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, distanziamento di almeno un metro;

  • attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, distanziamento almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

  • si è passati, negli eventi e competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra, dalla presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, all’ultima versione consentendo soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;

  • sempre nello sport, si è provveduto alla sospensione delle attività di «palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche», compresi nelle eccezioni (inspiegabilmente) «i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi», così come «l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport» (una certa disomogeneità è percepibile);

  • manifestazioni pubbliche consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento imposte dal questore;

  • per spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, dal distanziamento di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, si è passati al categorico «sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto… restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso»;

  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose se prima dell’ultimo DPCM del 3 novembre 2020 erano consentite con la partecipazione massima di 30 persone, dalla data del 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, «sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose… Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi»;

  • anche nelle abitazioni private la musica cambia, si è passati dal “fortemente raccomandato” di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei, al più incisivo isolamento «è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza»;

  • le manifestazioni e i congressi dal distanziamento interpersonale di almeno un metro si passa alla loro sospensione che include convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

  • tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;

  • nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni (come già ampiamente descritto) le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni, “raccomandando fortemente” di svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

  • luoghi di culto, distanziamento tra persone di almeno un metro (invariato);

  • ex ante nei musei e altri istituti e luoghi della cultura i visitatori possono (non devono, quindi) rispettare il distanziamento tra loro di almeno un metro, si dispone ora la sospensione;

  • la novità dell’ultimo DPCM è la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ferma restando la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;

  • attività commerciali al dettaglio distanziamento interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni (limite invariato);

  • un nuovo divieto viene previsto – nelle giornate festive e prefestive – imponendo la serrata degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

  • attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) consentite prima sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo (probabilmente allora, secondo le regole previste nelle discipline sulla sicurezza o accountability, probabilità e impatto, check and balance oppure risk management, il virus segue delle sequenze o algoritmi temporali di maggior aggressione patogena) si passa alla loro apertura dalle ore 5.00 fino alle 18.00;

  • il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l’obbligo di rispettare il distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno un metro (viene riconfermata la temporalità dello status del COVID-19) si trasforma in un «consumo al tavolo… consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi», mentre «dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati» (non sono mancati già gli adattamenti estensivi della norma per aggirare i limiti dei DPCM)19;

  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico – sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, dunque, nulla di statico o certo nel tempo);

  • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro (invariato);

  • a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento (questa distinzione espone una qualche perplessità sulla tenuta sistema, ovvero, sull’equivalenza trattata in modo diverso);

  • sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici ma gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni (rispetto alle altre attività sportive, ad. es. palestre, la differenziazione è legata al fattore ambientale, sempre che tali impianti non siano provvisti di palestre specifiche); in questo senso, si può valutare la possibilità che gli impianti siano aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

  • stabilimenti balneari e nelle spiagge di libero accesso, distanziamento interpersonale di sicurezza di un metro (non menzionato);

  • attività delle strutture ricettive, distanziamento interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni (invariato).

Il DPCM 3 novembre 2020, rispetto alle edizioni precedenti, inasprisce le misure in relazione ai territori interessati dal contagio (lock – down totale), assicurando che il Ministro della salute possa operare mediante potere di ordinanza (ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati):

  • art. 2 «Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto» (“scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto”);

  • art. 3 «Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto» (“scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”).

Appare evidente che i criteri seguiti rispettano i postulati dell’esercito (questo) di esperti e commissari, assoldati dai diversi apparati delle Istituzioni, tralasciando quelli indipendenti, come pure i c.d. benefattori del bonus per il rilancio e la semplificazione, rimanendo in disparte gli effetti non programmati (ma evitabili, almeno con il buon senso) sull’economia, sui servizi, sul commercio: i ritardi imposti e l’improvvisazione dimostrano platealmente il fermo della riorganizzazione dell’emergenza (i piani di riprogettare degli ospedali hanno sostato nella polvere)20, impedendo l’immediata ripresa (e l’adozione di tali misure ingenerose): nuovi poveri e nuovi disoccupati21.

È noto, a tal proposito, che solo il settore della ristorazione (ristoranti, bar, pasticcerie), terminale di molte attività e della filiera agricola e agroalimentare integrata, si ricava un quinto del Pil nazionale: la chiusura di un solo mese può portare un danno pari a dodici miliardi di euro, secondo le stime di Federalimentari sulla chiusura degli alberghi, ristoranti e catering.

Le grandi fabbriche non chiuderanno atteso che l’art. 4, «Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali», del DPCM 3 novembre 2020 descrive che tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 del DPCM (sopra visto) che rispettano i contenuti dei protocolli rimangono aperte ma i magazzini traboccano di merci per l’assenza di domanda e di fiducia (si potrebbe definire in modo atecnico “di credito”), senza considerare che la “produzione” è stata autonomamente bloccata.

Va rammentato, non ultimo, il Comitato di esperti in materia economico e sociale, deputato ad individuare «nuovi modelli organizzativi e relazionali» (del tutto volontario e privo di compenso); senza voler lodare l’apporto dell’Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news relative al COVID-19 sul web e sui social network22.

È pur vero che un grande pensatore, come Parmenide, diede rilievo ad una dottrina non empirica, quale il carattere illusorio del mondo del mutamento, seguito da grandi scienziati che hanno concepito le cose in modo analogo, «la negazione della realtà del mutamento, possa effettivamente definire i veri limiti di tutta la razionalità e di tutta la scienza, e confinarci alla ricerca di ciò che è invariante»23, entrando nella filosofia del pensiero e non nell’economia di una Nazione.

Più significative le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (stringenti e impositivi della “quarantena”), compresa la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario con obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero e autocertificazioni sull’assolvimento degli obblighi (presenti i divieti anche nei viaggi o nei trasporti, con scarsi effetti sulla propagazione)24.

Si direbbero misure idonee, ma qualora un Presidente di regione pensa di limitare gli spostamenti, ordinando «il divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione siciliana da parte di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle O.N.G.», s’incaglia sulla sospensione del provvedimento «in quanto le misure urgenti che sono state disposte nel provvedimento impugnato…, in considerazione della natura e della complessità delle attività necessarie a tal fine…, la mancanza di specifiche e adeguate misure organizzative e di coordinamento e ancora, a monte, di una preventiva verifica di fattibilità/sostenibilità delle medesime», atteso che si ingenera «difficoltà di coordinamento tra le autorità deputate alla gestione delle relative attività, avuto riguardo alle competenze rispettivamente spettanti a ciascun attore istituzionale, e, dall’altro, le predette misure potrebbero proprio esse stesse creare le condizioni di potenziale pericolo per la salute e l’incolumità pubblica che avrebbero, invece, inteso scongiurare»25: manca un’adeguata istruttoria motivazionale in parallelo o a contrario con i nuovi Dpcm26.

Tale germoglio descrittivo è vividamente esposto in due distinte pronunce dei Tribunali Amministrativi sulla didattica scolastica:

  • deve essere sospesa, con decisione monocratica, l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020, con la quale è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l’infanzia, essendo evidente l’incoerenza con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto d.P.C.M. 3 novembre 2020, il quale colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. “zona arancione”) e che persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, dec., 6 novembre 2020, n. 680);

  • non deve essere sospesa, con decisione monocratica, l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020, con la quale è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l’infanzia, e ciò in quanto il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, dec., 6 novembre 2020, n. 695).

Più intensi e rafforzati i compiti affidati agli «operatori di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti» che assumono una molteplicità di funzioni, di accertamenti, di informazioni rivolte ai contagiati (o presunti asintomatici), compreso il contatto telefonico dettagliato e «informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi» (ex art. 8, «Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero», comma 5, lettera e), del DPCM 3 novembre 2020), senza una reale possibilità di riscontro alle comunicazioni fornite, ovvero quelle di mantenere in isolamento, salvo quello di «contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza» (lettera h), comma 5 del cit. art. 8).

Il personale sanitario svolge, di fatto e di diritto, un’attività di controllo della “sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario”, con funzioni che sembrano esorbitare le competenze sanitarie per andare oltre, sarebbe più coerente impiegare la professionalità su compiti più consoni con il ruolo ricoperto.

Il tracciamento delle persone viene considerato una misura ordinaria «al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività», dove tra il bilanciamento del diritto alla riservatezza e alla salute, la salute sembra prevalere su ogni diritto che possiede uguale dignità o c.d. di pari grado27.

Il profilo suggerito e l’intero disegno richiama o ricalca i paragrafi descritti da HUXLEY, che dopo aver descritto la manipolazione mentale integrale si sofferma in una visione dell’“etica sociale” che giustifica ogni azione, al punto (si tratta pur sempre di un romanzo) che l’individuo è meno importante del gruppo di appartenenza, un’irreggimentazione all’uniformità28, mentre nel nostro sistema ordinamentale all’opposto «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (ex art. 2 Cost.)29.

Continua il DCPM, arrivando «anche al 70-75%»30, lo smart working nella P.A., con le percentuali del POLA (Piano organizzativo del lavoro agile)31, anticipo al pericolo prossimo del c.d. lock – down, senza rammentare il “domino”, o effetto a cascata, conseguente sugli esercizi commerciali in prossima emigrazione, salvo la folla del “Giro d’Italia”, troppo limitato per rilanciare il credito.

Le pubbliche amministrazioni assicurano, quindi, le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato, disponendo una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali: nelle zone rosse «i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dellemergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile».

Chiudono i DPCM, assegnando al prefetto territorialmente competente il compito di dare esecuzione alle misure e di monitorarne l’attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti, avvalendo delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata: l’esercito (quello armato) scende in campo.

Le disposizioni si applicano dalla data del 6 novembre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020, ma attendiamoci la proroga (se non già avvenuta mentre leggiamo).

La rilevanza sociale dell’argomento e la correttezza di espressione non può impedire la libertà di pensiero (ex art. 21 Cost.), odorando l’evolversi dei DPCM, udendo il sibilo delle loro stratificazioni (norme e protocolli correlati), si rimane profondamente scossi (perduti) nell’animo semplice32 e sorge, ai più virtuosi, un insolito interrogativo: “ma in che mani siamo capitati(!)33, sapendo ormai che anche questa incoerenza può essere sanzionata (basta strette di mano ma solo contatti da remoto, per i più arditi nei gomiti): «i miracoli e la verità sono necessari, poiché occorre convincere completamente l’uomo, nel corpo e nell’anima»34.

L’analisi è stata accompagnata dalla lettura critica della disciplina dell’emergenza e delle sue contraddizioni, incidenti in modo diretto sulle libertà personali, libertà che non dovrebbero essere compromesse da provvedimenti emergenziali senza valore di legge, è stato osservato35 che «per la prima volta dal dopoguerra, si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona – dal libero movimento, al lavoro, alla privacy – in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini», sicché la libertà di movimento – individuale e collettiva – mette in pericolo la stessa sopravvivenza del popolo, essendo le persone potenziali veicoli del contagio «secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo», e questo non è accettabile in una società che intende essere globale, o, forse, questo ne è il suo limite o la fragilità.

Le disposizioni emanate con tecniche di drafting legislativo alquanto discutibili, senza alcuna analisi d’impatto o di regolamentazione (Air, Vir, Atn), se possono essere comprensibili nell’immediato a distanza di tempo (come vediamo) celano un evidente disegno di rafforzamento del Governo.it a scapito del Parlamento, o forse più concretamente dimostrano il fallimento dei sistemi rappresentativi a favore di organismi nominati o di sovrastrutture che, non devono rispondere all’investitura del popolo elettore (al diritto di voto), dal governo parlamentare al governo social e, più oltre, alla dittatura COVID-1936.

Quale conclusione possibile, «è meglio fidarsi o scoprire la verità», affermare l’efficacia dei DPCM o attendere il baratro, «to be, or not to be, that is the question»37, in un terreno di congetture da verificare e da condividere in un processo di negoziazione a senso unico e di partecipazione mancata, con un senso di profonda opacità o incapacità intenzionale38, mentre alcuni si aumentano gli stipendi e dormono sonni tranquilli nonostante i DPCM: indifferenti al tempo, «una leggera frangia di neve gli si era posata come una cappa sulle spalle del mantello e come una mascherina sulla punta delle galosce»39.

Avv. Maurizio LUCCA
Segretario Generale Amministrazioni Locali e Manager di Rete. Formatore della P.A., Trasparenza, Anticorruzione, Tutela dei dati personali. Componente di Nuclei di Valutazione, OIV, Comitati di redazione. Giornalista Pubblicista. Autore di oltre 1000 pubblicazioni su temi giuridici e delle istituzioni pubbliche.
https://www.mauriziolucca.com/

NOTE:

1 Il presente scritto è un aggiornamento del, L’arido latrato del nuovo Dpcm: la “di(e)ttatura” COVID-19. Riflessioni minime sul senso della misura, mauriziolucca.com, 17 ottobre 2020.

2 IULIANO, Shrek, il nuovo paese di Molto Molto Lontano, bestmovie.it, 12 marzo 2010, nella trama, a seguito di un patto, «l’orco affronta una realtà parallela… diversa dal mondo che era abituato a conoscere», similarmente assistiamo – senza aver sottoscritto “patti sociali” – disposizioni ben lontane dalla realtà che avremo voluto o immaginato. Invero, «l’atto istitutivo del Governo non è affatto un contratto, ma una Legge; che i depositari del potere esecutivo non sono in alcun modo i padroni del popolo, ma i suoi funzionari; che il popolo può minarli e destituirli quando vuole», nel pensiero di ROUSSEAU, Mezzo per prevenire le usurpazioni del Governo, nel capitolo XVIII del Il contratto sociale.

3 DELUMEAU, La paura in occidente. Storia della paura nell’età moderna, Milano, 2018, pag. 35, riferito al senso di insicurezza e dell’abbandono che respiriamo, «perché questa fragilità? Il rovescio congiunturale prodottosi in Europa nel XIV secolo è attualmente ben conosciuto: la peste ricompare nella scena creando in quel periodo enormi sconquassi per restarvi poi a lungo».

4 Cfr. Ministero della Salute, Ordinanza 4 novembre 2020, «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», gli allegati individuano le zone arancione «da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto» (Puglia e Sicilia) e rosse «caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto» (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta).

5 Si rinvia, LONGHI – LUCCA, Consigli (Giunte) comunali e obbligo videoconferenza? Il Viminale ci ripensa, dirittodeiservizipubblici.it, 30 ottobre 2020.

6 PATRONI GRIFFI, Tutela dei diritti e organizzazione della giustizia nell’emergenza, giustizia-amministrativa.it, 29 ottobre 2020.

7 Vedi, sul punto, DEODATO, Brevi riflessioni sul fondamento e sul declino dello Stato di diritto, federalismi.it, 28 febbraio 2018, nella chiara analisi dei tempi, si afferma la necessità che «la legge sia stata prodotta da un sistema effettivamente rappresentativo della volontà popolare e che sia confezionata in modo da attribuire una potestà il cui esercizio sia prevedibile dal cittadino (soprattutto quando la sua attuazione provoca effetti di limitazione e di conformazione dei diritti e delle libertà dei governati). Ora, tali caratteri appaiono sempre più deficitari». Non sono mancati rilievi iniziali sulla liceità della decretazione d’urgenza (rimediata poi con un’audizione al Parlamento), ovvero la «convinzione diffusa negli uffici parlamentari» di una forzatura alla prassi, al galateo costituzionale, scegliendo di governare mediante DPCM, CACOPARDO, Il premier non era competente. E quindi gli atti da lui assunti con i Dpcm sono illegittimi, ItaliaOggi, 24 aprile 2020, pag. 4.

8 Vedi, ANSA, Il Cdm nomina Zuccatelli commissario sanità Calabria. Dopo la bufera su Cotticelli in seguito a intervista Tv, 7 novembre 2020, ove si riporta «Una vera e propria bufera. È quella che ha investito dopo un’intervista alla trasmissione di Raitre “Titolo V” il commissario per il rientro del debito sanitario della Calabria…, che alla fine si è dimesso. Cotticelli, in sostanza, ha sostenuto di non essere lui l’incaricato di redigere il piano anti Covid salvo poi “scoprire” da una comunicazione del ministero – giunta ai primi di novembre dopo una richiesta di chiarimenti di un paio di mesi prima – di essere proprio lui quello che doveva preparare il piano».

9 Libero, Prima pagina, 8 novembre 2020.

10 DEFOE, Diario dell’anno della peste, pubblicato nel 1722.

11 Vedi, BARMONT, L’esoterismo di Albrech Dürer «La Melencolia», Milano, 2019, pag. 90, dove l’analisi, riferendo alla “Verità” evangelica presente nelle opere (e nei simboli evocati) del maestro di Norimberga, invita a «tenersi specialmente in guardia, in questo tempo penultimo di falsificazione e di universale menzogna, contro tutti gli pseudo-Precursori, anche se questi «Seduttori» abusino dei nomi o titoli prestigiosi».

12 Cfr. GALETTA, Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con uno sguardo anche al di là dei confini dell’Unione Europea), giustizia-amministrativa.it, 2020.

13 CASSESE, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano 2004, pag. 12. È noto che l’esercizio del potere di ordinanza, quello strutturalmente assimilabile nei Dpcm, si deve limitare ad imporre misure tali da comportare il minore sacrificio possibile per il destinatario, Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2015 n. 2610.

14 La Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo supremo di coordinamento politico – amministrativo, al quale vanno attribuiti i poteri di indirizzo e di organizzazione dello Stato nella sua unitarietà, vedi, personale contributo, Profili di coordinamento politico e amministrativo tra gli organi dello Stato: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Parlamento, il Ministro di Grazia e Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, Rivista della Corte dei Conti, 1998, n. 5, ove precisavo che «con la legge 23 agosto 1998 n. 400 e D.P.C.M. 27.12.1998 sono state individuate le strutture e si è disciplinato l’organizzazione interna della presidenza con l’articolazione della stessa in dipartimenti ed uffici; mentre, con la prassi costituzionale, è stata ravvisata in capo al Presidente del Consiglio dei ministri una specifica funzione e responsabilità di coordinamento non solo politico ma anche amministrativo».

15 Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2018, n. 5454.

16 Cfr. PERUCCHIETTI – MARLETTA, Governo globale, la storia segreta del nuovo ordine mondiale, Città di Castello, 2013, pag. 318, dove si delineava una situazione catastrofica per il prossimo ventennio, citando un documento pubblicato dalla Fondazione Rockefeller pubblicato nel 2010 e la distopia di 1984 di ORWELL, «a colpire… è la cifra esorbitante di morti che attenderebbe l’umanità, a partire da una misteriosa pandemia, che sarebbe stata «anticipata da anni al mondo»… Proprio a causa di questa pandemia i popoli saranno costretti a cedere la propria sovranità a un governo più autoritario di stampo mondialista, il che comporterà un più stretto controllo su tutti gli aspetti della vita, incluso il chip biometrico ID (di identificazione) per tutti i cittadini… Unica eccezione la Cina, il cui governo riuscirà a mettere in quarantena la popolazione instaurando un rigido controllo delle masse», seguirà il totalitarismo. Vedi, anche, l’approfondimento personale, Impronte digitali e microchip per la riforma della PA, mauriziolucca.com, agosto 2018, dove si diagnosticava l’inserimento di un microchip sottocutaneo “per ragioni di sicurezza” e un migliore controllo della prestazione lavorativa, a tacer d’altro.

17 Volendo almeno spiegare l’esperienza del fenomeno, senza spingerci «nella specificazione delle sue leggi generali, tanto lontano da dedurre la produzione delle forme in sé finalistiche della natura» e delle sue forme empiriche, KANT, Prima introduzione alla Critica del Giudizio, Roma – Bari, 1979, pag. 94.

18 Vedi, Circolare n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ., Ministero dell’Interno, del 7 novembre 2020, «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020».

19 Come aggirare il divieto di andare a cena fuori nell’ultimo Dpcm, today.it, 27 ottobre 2020; Cena in albergo per aggirare il Dpcm anti-Covid: succede anche nel Savonese, savonanews.it, 30 ottobre 2020; Dpcm aggirato: per chi cena al ristorante dopo le 18, stanza gratis in hotel, scattidigusto.it, 7 ottobre 2020.

20 DI GIUSEPPE, Arcuri non ha mai cominciato i lavori per le terapie intensive, editorialedomani.it, 16 ottobre 2020, dove si esplicita che «il decreto Rilancio di questa primavera ha stanziato nuovo fondi per le terapie intensive… Le regioni hanno presentato le loro richieste entro luglio, ma il ministero della Salute ha tardato a dare risposta… I lavori dovranno partire a fine mese. Iniziare ora che la pandemia sta tornando significherebbe chiudere interi reparti oppure spostare i pazienti ricoverati in stanze recuperate in extremis».

21 Covid: Caritas, aumentano i ‘nuovi poveri’, sono il 45%, Ansa.it, 17 ottobre 2020, ovi si annota che «nel periodo maggio-settembre 2020, confrontato con gli stessi mesi del 2019, l’incidenza dei “nuovi poveri” per effetto dell’emergenza Covid passa dal 31% al 45%: “quasi una persona su due che si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta”».

22 Queste tecniche di operare, di distrazione degli spin doctor, funzionali alla corretta rappresentazione dei fatti, possono debordare in una tendenza, non del tutto moderna, di non distinguere più «tra informazione e manipolazione», per «influenzare l’esito di una campagna o di una battaglia» alla ricerca del consenso, FOA, Gli stregoni della notizia. Atto secondo. Come si fabbrica informazione al servizio dei governi, Milano, 2006, pag. 151. Ed in effetti «nel mercato del potere il curriculum conta solo per contribuire al disboscamento dell’Amazzonia. Decidono le relazioni, le affiliazioni, le convenienze, i crediti, i favori, le ruggini, i rancori, le intese, i cassetti aperti e chiusi», SALVAGGIULO, Io sono il potere. Confessioni di un capo di gabinetto, Milano, 2020, pag. 17. Cfr. PEROTTI, Quanto i papaveri “catturano” i politici: il caso della Farnesina, Lavoce.info, Maggio 2014, dove si descrive di una «campagna di disinformazione condotta da anni per nascondere questi privilegi all’opinione pubblica e ai politici».

23 SEVERINO, Einstein e Popper: ritorno a Parmenide, in I volti del tempo, a cura di GIORELLO, SIDONI, SINIGAGLIA, Milano, 2001, pag. 105.

24 Titolo, Covid, donna positiva doveva stare in quarantena ma era sul treno: trovata e denunciata, ilmessaggero.it, 17 ottobre 2020, espressione dell’inefficacia calzante della misura.

25 T.A.R. Palermo, sez. III, dec., 27 agosto 2020, n. 842.

26 Bastava scorgere gli spunti dalla “Storia Patria”, durante la peste nera del 1348 dove «la probabilità di risultati positivi erano offerte dai cordoni sanitari… grazie all’incessante ed inflessibile sorveglianza esercitata lungo la linea di difesa. Tuttavia per le grandi città dove i commerci erano vasti e frequenti, questo tipo di difesa era praticamente destinato al fallimento», CIPOLLA, Cristofano e la peste, Bologna, 1976, pag. 66.

27 Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Memoria del Presidente del Garante sul ddl di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, Commissione I (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica, 19 ottobre 2020, dove si rileva che «in gioco vi sono due diritti fondamentali, quali quello alla salute, anche nella sua componente metaindividuale di “interesse della collettività” alla sanità pubblica e quello alla protezione dei dati personali, qualificato come diritto “di libertà”, autonomo dal tradizionale diritto al rispetto della vita privata, dall’articolo 8 Cdfue. Non potendosi configurare gerarchie ‘tiranniche’ tra i diritti fondamentali (Corte cost., sent. 85/2013), anche quelli alla salute e alla protezione dati esigono un bilanciamento tale da salvaguardarne il contenuto essenziale, che l’art. 52 Cdfue qualifica come inviolabile».

28 HUXLEY, Il mondo nuovo. Ritorno al mondo nuovo, Milano, 1933, pag. 296, dove si ammette che «l’educazione alla libertà deve cominciare dalla costatazione dei fatti e dalla enunciazione dei valori: deve quindi elaborare le tecniche che giovano alla realizzazione dei valori, e alla lotta contro chi, per qualsiasi motivo, voglia ignorare i fatti o negare i valori».

29 L’identità personale costituisce un bene per sé stessa, Corte Cost., 3 febbraio 1994, n. 13 dove «il diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo. L’identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata».

30 Coronavirus, Speranza: “Mossa netta sullo smart working, si può arrivare anche al 70-75%”, lastampa.it, 17 ottobre 2020.

31 Cfr. per un approfondimento, Processi evolutivi da smart working e riforma della P.A, mauriziolucca.com, agosto 2020.

32 Quasi «uno spavento dopo l’altro. Ma quando finirà?», FRANK, Diari, sabato 15 aprile 1944.

33 Si potrebbe accordarsi sul fatto che «sottomettersi alle leggi di un paese, di viverci tranquillamente e di godere dei privilegi e della protezione che quelle leggi assicurano, non rende un uomo membro di quella società», LOCKE, Il secondo trattato sul governo, Milano, 1998, pag. 225. Vedi, ROSSITTO, Lo stallo. Il Governo del (non) fare, Panorama, 4 novembre 2020, pag. 26, dove si annota «mai s’era visto un governo tanto capace nel rinviare l’improcrastinabile e coltivare l’inerzia».

34 PASCAL, Pensieri, capitolo XIII, n. 806.

35 Cons. Stato, sez. III, 30 marzo 2020, n. 1553.

36 Vedi, PASQUINO, Il corona virus contro il Parlamento, lacostituzione.info, 17 marzo 2020, dove si analizza l’attività parlamentare rilevando che quando «sarà tornata la calma, il Parlamento dovrebbe porre mano ad una riforma costituzionale che gli permetta di affrontare le difficoltà che stiamo sperimentando circa il funzionamento delle istituzioni rappresentative».

37 SHAKESPEARE, Amleto, atto terzo, scena prima, 1600/1602.

38 ANOLLI, Mentire. Tutti lo fanno, anche gli animali, Bologna, 2003, pag. 114.

39 JOYCE, Gente di Dublino.

Pubblicato da Tommesh – ComeDonChisciotte.org

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