La Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso di Pino Cabras e altri cinque parlamentari che non potranno votare per l’elezione del Presidente della Repubblica giovedì 29 gennaio perché, essendo sprovvisti del super-lasciapassare, non possono muoversi da Sicilia e Sardegna.
Secondo la Corte, infatti, non vi è “alcuna manifesta violazione delle prerogative costituzionali dei parlamentari. La disposizione oggetto del conflitto regola infatti le condizioni di accesso al trasporto pubblico valide per l’intera collettività e non riguarda attribuzioni specifiche di deputati o senatori, incise in via fattuale e di riflesso; attribuzioni il cui esercizio deve essere garantito dai competenti organi delle Camere, nel rispetto della legislazione vigente.”
Segue il comunicato ufficiale rilasciato ieri:
LA GARANZIA DI VOTO DEI PARLAMENTARI
NON DIPENDE DAL DL SUL SUPER GREEN PASS
La Corte costituzionale ha esaminato oggi in camera di consiglio il ricorso per
conflitto di attribuzioni tra poteri nei confronti del Governo, sollevato da cinque
parlamentari residenti in Sardegna e in Sicilia e riguardante l’articolo 1, secondo
comma, del decreto legge n. 229 del 2021.
La disposizione oggetto del conflitto impone che, a partire dal 10 gennaio,
l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico sia subordinato al possesso del cosiddetto
super green pass, e quindi alla condizione di aver completato il ciclo vaccinale o di
essere completamente guariti dal COVID-19.
I ricorrenti, privi del super green pass, sostengono che questa previsione
impedisca loro di partecipare ai lavori parlamentari, in particolare (ma non
esclusivamente) all’elezione del Presidente della Repubblica, calendarizzata il 24
gennaio: i residenti nelle isole, infatti, non potrebbero raggiungere la sede del
Parlamento con aerei o traghetti pubblici senza la certificazione verde. Perciò, data
l’urgenza, chiedono anche la sospensione cautelare della disposizione che ne prevede
l’obbligo.
In attesa del deposito dell’ordinanza, l’Ufficio comunicazione e stampa della
Corte costituzionale fa sapere che il conflitto è stato dichiarato inammissibile.
La Corte ha ritenuto che non vi sia alcuna manifesta violazione delle
prerogative costituzionali dei parlamentari. La disposizione oggetto del conflitto
regola infatti le condizioni di accesso al trasporto pubblico valide per l’intera
collettività e non riguarda attribuzioni specifiche di deputati o senatori, incise in via
fattuale e di riflesso; attribuzioni il cui esercizio deve essere garantito dai competenti
organi delle Camere, nel rispetto della legislazione vigente.
La dichiarazione di inammissibilità assorbe la decisione sull’istanza di
sospensione cautelare.
L’ordinanza sarà depositata nei prossimi giorni.
Roma, 19 gennaio 2022
MDM 20/01/2022
Fonti https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220119185328.pdf