CONTRO IL REATO DI NEGAZIONISMO. O, ALMENO, CONTRO QUESTO REATO

CONTRO IL REATO DI NEGAZIONISMO. O, ALMENO, CONTRO QUESTO REATO

GABRIELE DELLA MORTE

huffingtonpost.it

In una memorabile arringa conclusiva, Robert Jackson, Procuratore capo al processo di Norimberga, apostrofava gli accusati con le seguenti parole:

"Se mettiamo insieme solo le storie che provengono dal banco degli imputati questo è l'affresco che emerge: il governo di Hitler sarebbe composto da un numero 2 che non ha mai sospettato il programma di sterminio [...] da un numero 3 che era solo un innocente uomo di mezzo che trasmetteva gli ordini come un postino [...] da un ministro degli esteri che sapeva poco di affari esteri e niente di politica internazionale [...] da un ministro degli interni che non sapeva nemmeno quello che era successo all'interno del suo ufficio, ancora meno all'interno del suo dipartimento, e assolutamente niente della Germania in generale [...]. Se si dovesse affermare che questi uomini non siano colpevoli, sarebbe come dire che non c'è stata nessuna guerra, che non ci sono stati assassini, che non c'è stato nessun crimine".

Sarebbe come dire... quale incipit migliore per affrontare una relazione tanto importante quanto delicata, quella che intercorre tra diritto e memoria, anzi tra diritto, pena e memoria? L'occasione per ritornare sulla vexata questio è offerta dalla recente presentazione (l'8 ottobre 2012) di un disegno di legge bipartisan, diretto ad introdurre il reato di negazionismo nel nostro ordinamento.

Considerato "il drammatico aumento di forme di razzismo e di negazione di fatti storici incontrovertibili, come lo sterminio degli Ebrei e di altre minoranze", si propone di punire, con la reclusione fino a tre anni chiunque, con "comportamenti idonei a turbare l'ordine pubblico o che costituiscano minaccia, offesa o ingiuria", faccia apologia "dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra" (come definiti nello Statuto della Corte penale internazionale agli articoli 6, 7 e 8), "dei crimini definiti dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare interazionale" (di Norimberga), ovvero neghi "la realtà, la dimensione o il carattere genocida degli stessi".

Tale disegno, che tra ispirazione da una Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 2008, oltre che da una serie di precedenti tentativi all'epoca aspramente "contestati dalla comunità degli storici, impegna lo Stato a tutelare penalmente l'interpretazione dei fatti più drammatici, avvenuti e da venire.

Il tema è molto complesso. Ammesso e non concesso che esista un divieto di oblio, è possibile dedurre da quest'ultimo un obbligo del ricordo? Certamente quando uno Stato istituisce - come ha fatto anche l'Italia - una giornata della memoria, si ricorre ad una legge per assicurare che talune narrazioni non sfumino col tempo (anzi, nel tempo: cosa accadrà, si è domandato David Bidussa, dopo che l'ultimo testimone della Shoah non sarà più in vita?).

Ma la norma penale si spinge oltre. Prevedere un nuovo reato significa, con buona approssimazione, legittimare lo Stato ad esercitare la forza a difesa di un bene ritenuto meritevole di questo tipo - estremo - di tutela. Ma qual è il bene in oggetto, in questo caso? L'ordine pubblico o la memoria storica?

Diverse problematiche si schiudono all'orizzonte. Per il giurista, che si serve di semplici coppie di significati antagonisti (colpevole/innocente, ammissibile/inammissibile, eccetera), è difficile cogliere la complessità insita nell'opera d'interpretazione storica. Il giurista non potrà mai utilizzare una prova illegale, lo storico sì. E sempre al giurista tocca operare in un orizzonte temporale definito (ragionevole), mentre lo storico può tornare e ritornare sugli eventi in modo indefinito.

Per chiarire il concetto si tenga conto che tra i reati per i quali l'attuale disegno di legge italiano prevede la copertura penale contro il negazionismo figurano, oltre il genocidio e i crimini contro l'umanità, anche i crimini di guerra (che possono comprendere anche fattispecie - tra mille virgolette - 'minori'). Inoltre, va rilevato che il disegno di legge menziona tutti i crimini di competenza della Corte penale internazionale eccetto l'aggressione. Perché mai si è proceduto in questo modo: per noncuranza? Perché il crimine è stato inserito all'articolo 8 bis dello Statuto della Corte con un emendamento del 2010 e i riferimenti non erano aggiornati?

Inoltre, nel caso in cui l'esclusione non fosse casuale, va rilevata una forte contraddizione: la war of aggression è già contemplata all'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare di Norimberga, cui il disegno, come riportato, rimanda. Ed è, quest'ultima, una fattispecie molto controversa, tra i giuristi ancor prima che tra gli storici. Se l'invasione del Kuwait da parte dell'esercito iracheno nel 1990 raffigura un caso indiscusso di aggressione, il bombardamento della Serbia da parte della Nato nel 1999, o gli interventi condotti dagli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq rappresentano delle ipotesi ancora oggi dibattute.

Si può immaginare un accusa di negazionismo in questi casi? Mi sembra più augurabile, in un capovolgimento di esigenze, un'adeguata storicizzazione. Come si comprende l'esperienza di Norimberga, ad esempio? Leggendone le straordinarie requisitorie, certo, ma anche ricordando che gli Accordi di Londra dell'8 agosto 1945 istitutivi del Tribunale sono stati firmati dalle potenze vincitrici due giorni dopo il bombardamento nucleare di Hiroshima, e un giorno prima di quello di Nagasaki.

La difficoltà insite in un simile bilanciamento sono state ripetutamente sperimentate dai giuristi che hanno lavorato nei tribunali delle Nazioni Unite per l'ex Iugoslavia e per il Ruanda negli ultimi due decenni: le prime sentenze si aprivano con decine di pagine di historical context che talvolta ripercorrevano l'intera storia del Paese interessato dal conflitto. Ma se le sentenze beneficiavano della ricerca degli storici, questi ultimi hanno in seguito beneficiato di quelle sentenze, in un pericoloso (corto)circuito.

Uno dei modi per contrastare simili circolazioni, è appunto quello di tenere separati gli autori e i metodi di lavoro: da una parte i giuristi, dall'altra gli storici. Far passare in giudicato la storia, significa contribuire alla creazione di una verità unica, immutabile, fabbricata - peraltro - con i rigidi strumenti del diritto. Ma la storia non passa, tanto meno in giudicato (ricordiamo il vecchio adagio: non è possibile "fare storia" senza anche "fare la storia"). E quando passa, specie tra mani disattente, può produrre memorie divise (perché anche la memoria degli sconfitti si tramanda, come quella dei vincitori - e sono le frange più estreme a custodire il ricordo).

Tutto ciò premesso, tra le principali "assi di tensione" (così le chiama Emanuela Fronza in un recente lavoro monografico dedicato ai profili penali del tema) troviamo la libertà di pensiero. Se è vero che la negazione di un crimine come il genocidio può rappresentare un attentato ai valori fondativi di una comunità democratica, è altresì vero che tra i medesimi valori rientra il pluralismo. Simili tensioni sono state ripetutamente oggetto dell'attenzione dei giudici, sia interni sia internazionali, e sono state indagate anche dalla dottrina internazionalistica e comparativa.

Per citare solo due esperienze tra le tante, nel caso Garaudy c. France i giudici della Corte europea dei diritti umani hanno avallato la legittimità del reato di negazionismo in Francia (ritenendo che il ricorrente non potesse invocare la libertà di pensiero contro l'accusa di negazionismo, perché il libro da quest'ultimo scritto rappresentava un'incitazione all'odio razziale).

Diversamente, in un caso concernente la pubblicazione e vendita di alcuni libri che negavano la Shoah in Spagna, la Corte costituzionale di tale Stato ha dichiarato l'illegittimità del reato di negazionismo, introducendo una sottile distinzione tra la prassi - legittima - di negare la ricostruzione dei fatti (sulla base di una diversa prospettiva interpretativa), e quella - illegittima - di giustificarli (violando in tal modo la dignità umana).

Simili divergenze rispecchiano numerose altre, certamente tecniche e non affrontabili in questa sede, che si evincono dall'esame delle legislazioni nazionali. Accanto agli ordinamenti che considerano il reato di negazionismo consistente nel semplice fatto di non riconoscere un determinato evento, ci sono quelli che richiedono qualcosa di ulteriore, come ad esempio un'istigazione all'odio o un'incitazione alla violenza. Allo stesso modo anche l'ambito di copertura della norma varia secondo il contesto. Per citare solo un esempio, in alcuni Paesi dell'ex area sovietica la portata del reato concerne tanto i crimini compiuti dall'asse, quanto quelli commessi dal regime comunista.

Fatte le dovute proporzioni, l'impressione generale è che il progetto di legge italiano si riferisca ad una figura decisamente troppo estesa, e quindi aperta al rischio di un utilizzo strumentale. Si pensi al provocatorio caso in cui taluni eventi vengano impropriamente definiti effetti collaterali: basterebbe per suggerire un processo per negazionismo della "dimensione" di un crimine di guerra?.

La tribunalizzazione della storia è, insomma, un processo (il lapsus mi sembra interessante e decido di lasciarlo nel testo) pieno di insidie. Da un lato, perimetra un campo in cui celebrare la memoria al riparo dagli attacchi più indegni (attraverso internet sciaguratamente alla portata di tutti). Dall'altro, offre la sponda alla creazione di sacche di memoria differenziata, destinate a cristallizzarsi, se non aperte al libero confronto delle idee.

Tzvetan Todorov, tra i tanti, presta attenzione al punto, e mette in guardia dagli abusi di memoria che, enfatizzando un evento traumatico (quale Stato non nasce da un momento di violenza?) allargano il solco tra i vincitori e i vinti. E in un fondamentale saggio dedicato al tema del perdono, Paul Ricoeur, ricorda come quest'ultimo sia generato da un virtuoso intreccio di memoria e di oblio.

D'altra parte riconoscere che la storia abbia bisogno di un supporto penale, non è forse ammettere - in filigrana - che la medesima non sappia provvedere a se stessa? Ricordo un paradosso (apparente): basta una sola sentenza per distruggere tutte le biblioteche del mondo, ma occorrono tutte le biblioteche del mondo per produrre una sola sentenza.

Gabriele Della Morte (Ricercatore in diritto internazionale, Universita' Cattolica di Milano)

Fonte: www.huffingtonpost.it

Link: http://www.huffingtonpost.it/gabriele-della-morte/contro-il-reato-di-negazi_b_2092908.html?utm_hp_ref=italy

12.11.2012

Commenti (55)

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    1. Jor-el 4 dicembre 2012

      Lo so, grazie, ho letto molto sull'argomento ;-). Ma è lo scandalo Faurisson ("Faurisson tuer les morts") che porta all'attenzione del vasto pubblico la questione del revisionismo storico, della metodologia e delle fonti.

    1. haward 4 dicembre 2012

      Disquisire in punta di diritto su leggi liberticide del genere, per altro già in vigore da decenni in molte altre nazioni, è un mero esercizio accademico utile per confondere le idee della stragrande maggioranza delle persone. Le menzogne devono rimanere tali, come per la storia antica, l'archeologia, la paleontologia, la medicina, la psicologia e quant'altro.

      Chi controlla il passato controlla il futuro.
      Chi controlla il presente controlla il passato
      George Orwell (Eric Arthur Blair)

    1. Jor-el 4 dicembre 2012

      Merita un commento l'apertura dell'articolo, cioè la citazione dell'arringa di Jackson. Riguarda il numero 4 del Reich, cioè il dott. Albert Speer, il solo degli alti papaveri del regime nazista che salvò la pelle, beccandosi soltanto 20 anni a Spandau (a parte Hess, che prese l'ergastolo). Albert Speer fu nominato, nel 1942, ministro degli armamenti e della produzione bellica. I campi di lavoro coatto in Germania e nei territori occupati erano, quindi, sotto la competenza del suo ministero. Proprio negli anni della Soluzione Finale. Nei suoi libri Speer spergiura che non sapeva nulla di stermini e di gassazioni di massa. La cosa strana è che l'inflessibile Jackson gli abbia creduto! Come mai a uno come Speer fu inflitta una delle condanne più lievi? Furono impiccarti i comandanti dei campi, spesso anche i loro galoppini, ma il capo supremo, quello che organizzò la rete di campi di lavoro coatto, no. Ormai vecchio, Speer chiuse la sua ultima intervista alla BBC con queste parole: "Quando ripenso a quegli anni, alla guerra, al Terzo Reich, a Hitler, a Norimberga, alla Germania nel dopoguerra... devo dire che alla fine, me la sono sempre cavata bene." Poi fa un sorrisetto. Fade out.

    1. mincuo 4 dicembre 2012

      Inizia ben prima il Revisionismo. Si può dire con Paul Rassinier, comunista, poi socialista, eroe della Resistenza Francese, decorato con medaglia d'argento e rosetta d'argento, catturato dai Nazisti e interrogato e torturato (95% di invalidità a fini assicurativi) quindi spedito al campo di concentramento prima di Dora e poi di Buchenwald. Infine Membro Socialista del Parlamento della III Repubblica. Per aver contestato nella "Menzogne d'Ulisse" il Dogma fu cacciato poi dal Partito Socialista. In un articolo di giornale l'ho trovato descritto, con quel curriculum, come "neo-nazista".

      Ma ce ne erano anche prima di lui, meno noti. Per non parlare dei critici a qull'obbrobrio autentico del Processo di Norimberga, che non serve neanche fare una lista, dato che è praticamente ogni Giurista appena appena degno di quel nome.

    1. nuvolenelcielo 4 dicembre 2012

      Alla fine se passa il reato penale si tirano una martellate sulle palle da soli. Anche gente mainstream comincerà a pensare che c'è sotto qualcosa di sporco..., da nascondere.

    1. Jor-el 4 dicembre 2012

      C'è una premessa da fare a qualsiasi discorso su questo spinosissimo argomento, ed è importante. Nessuno storico revisionista ha mai negato che negli Anni 30-40 in Europa ci sia stata una violenta discriminazione e persecuzione degli ebrei, sfociata in moltissimi casi di violenza organizzata e sistematica portata spesso avanti con la copertura e la complicità delle forze dell'ordine tedesche e di altri paesi. I revisionisti contestavano solo una PARTICOLARE tesi, quella di un progetto di sterminio degli ebrei europei organizzato dallo stato tedesco secondo precise modalità, quelle note della Soluzione Finale: deportazioni, selezioni, uccisioni di massa mediante camere a gas. La distinzione è importante perché mentre la prima tesi indica la sola responsabilità di elementi antisemiti, la tesi della Soluzione Finale indica una responsabilità non solo del regime nazista, ma dell'intero popolo tedesco che quel regime ha sostenuto. Una responsabilità che non finisce con la fine della guerra e con la punizione dei nazisti, ma anzi, diventa eterna (da qui i rituali della memoria) e si allarga fino a comprendere l'intera umanità, assolvendo i soli ebrei. La questione sul revisionismo storico si apre alla fine degli anni Settanta, con lo scandalo sollevato dalla pubblicazione delle tesi di Robert Faurisson sulle camere a gas. In realtà, a prescindere della giustezza o meno delle sue tesi, il punto sollevato da Faurisson era metodologico. In sintesi la questione posta era la seguente: ai fini di stabilire una verità storica valgono di più le prove documentali o le testimonianze? La questione, dopo 30 anni non solo resta aperta, ma vi si aggiunge l'idea inedita di sostituire alla "verità storica" qualcosa d'altro, che con la storia non ha nulla a che vedere: il "processo" allo storico stesso, in cui la metodologia diventa prova a carico. La domanda diventa: "in un processo, valgono di più le prove documentali o le testimonianze?". In realtà si alza la posta per dare una risposta interessata. Se 30 anni fa uno storico, un intellettuale, rischiava "soltanto" il discredito, la perdita del lavoro e della pensione (tutte cose successe allo stesso Faurisson che, peraltro, non è nemmeno un simpatizzante della destra), oggi rischia anche di finire in prigione. Fra testimonianze e prove la bilancia sembra, quindi, pendere dalla parte delle testimonianze. Che , un domani, potrebbero rivelarsi armi a doppio taglio.

    1. Jor-el 4 dicembre 2012

      I genitori dell'alunno delatore potrebbero benissimo essere anche non-ebrei, cambierebbe nulla.

    1. Aironeblu 4 dicembre 2012

      Quanti equivoci questa parola "olocausto", adesso addirittura una legge per stabilire la affermazione consensuale. Eppure basterebbe aggiornare la terminologia storica con cui sono stati raccontati gli eventi per accorgersi che il problema in realtà non è mai esistito, ma si è trattato di un semplice diritto all'autodifesa esercitato dalla democratica Germania di Hitler per proteggere la libertà e lo stile di vita del suo paese dalla minaccia terrorisrica diventata ormai non più tollerabile dei fanatismo ebraico, esaltato dai rabbini per lanciare dalle sinagoghe l'invasione della pacifica Germania. Nella difesa della democrazia con cui le eroiche forze tedesche hanno risposto alla crescente minaccia ebraica sono state lanciate operazioni chirurgiche mirate che in virtù di una serie di attacchi preventivi sono riusciti con una delle più importanti operazioni umanitarie della storia a colpire i leader del terrorismo ebraico, con contenute perdite tra la popolazione civile, conseguenza dolorosa, ma necessaria, così come tra le molte famiglie dell'esercito nazista che si sono viste recapitare le bare degli amati figli, che vivranno sempre nella nostra memoria con il loro estremo sacrificio per la libertà e la giustizia.

      A volte bastava qualche sfumatura nei termini per creare tanta confusione: oggi per fortuna hanno imparato a raccontarci meglio le cose, e questi spiacevoli equivoci non esistono più!

    1. cardisem 4 dicembre 2012

      Ciò che fa una sede deliberante può essere avocato all’Aula: si tratta di avere una richiesta in tal senso munita delle firme necessarie. Chi fra i senatori non è d’accordo può e deve uscire allo scoperto....

    1. cardisem 4 dicembre 2012

      Il sionista che inneggia ( "buona guerra” [antisionista-antigiornale.blogspot.co.uk]) ai massacri di Gaza non va in galera, ma pretende di mandarci chi per avventura si azzardi a dirgli: “testa di c...”. Costoro non solo negano il “genocidio” della Nakba, ossia la pulizia etnica del 1948, nota da sempre ad ogni bambino palestinese, ma “scoperta” in Israele dai “nuovi storici” (Morris, Pappe...) solo in tempi recenti, quando aperti gli stessi archivi israeliani, la "verità” non poteva più essere taciuta da chi voleva fare il mestiere dello "storico”... In Israele si pretende di punire la faccia triste dei palestinesi che non celebrano la Festa dell’Indipendenza e della Nascita dello Stato ebraico di Israele che è l’altra faccia di una stessa medaglia che i palestinesi chiamano Nakba. Ma perché si insiste sul reato di "negazionismo”? Perché un simile reato fonda in Europa il “senso di colpa” che serve ad Israele per avere carta bianca con i palestinesi. I firmatari del disegno di legge "bipartisan” sono tutti o quasi uomini di Israele e del suo associazionismo capillare, ossia fanno parte della “Israel lobby”.

    1. cardisem 4 dicembre 2012

      Fra i firmatari del disegno di legge si legge il nome di Luigi Compagna, i cui legami con Israele è ben noto, vi sono i nomi di Malan, di Gasparri... che stavano sul palco di madonna Fiammetta Nirenstein ad augurare nuovamente “buona guerra” [antisionista-antigiornale.blogspot.co.uk] ad Israele... Insomma, dimmi chi presenta la legge e ti dirò che legge è e per conto di chi è fatta... Questi figuri capiscono che non avranno mai più un parlamento così sionista e succube verso Israele e si affrettano... addirittura in sede deliberante... a porte chiuse... per non far sapere agli italiani che dormono.... Provate ad immaginare cosa potrà succedere ad un vostro figlio che durante la lezione di storia si metterà a contestare la versione ufficiale di stato... L’insegnante stesso se non vuole apparire complice dovrà chiamare i carabinieri e far arrestare l’alunno.... Può succedere l’inverso che un alunno, istruito dai suoi genitori ebrei, faccia arrestare l’insegnante... Questa è la barbarie che ci consegno un parlamento nei suoi ultimi giorni di vita, di pessima vita...

    1. cardisem 4 dicembre 2012

      Sui giudici dei tribunale di Norimberga invito chi ne ha il tempo ad andarsi a guardare il massacro di Katyn in Polonia. Finché era al potere il regime comunista la verità ufficiale era che fossero stati i tedeschi a commettere quel crimine. Quando il regime è caduto ed è caduta pure l’Unione sovietica è venuta fuori la verità: furono i sovietici a compiere quel massacro, trovando utile farlo cadere sui tedeschi... Tanto, dopo Norimberga, si poteva riempire quel contenitore di tutto quel che conveniva.... E dunque, sappiamo cosa aspettarci quando la Verità viene assunta come propria da Tribunali (inediti) di vincitori sui vinti o da Legislatori "bipartisan” che negli Usa si sa essere al soldo di Israele...

    1. Tao 4 dicembre 2012

      Stavolta, sembra proprio che stiano in dirittura d'arrivo. In tutta fretta – e alla chetichella – i nostri “amati” parlamentari (è proprio il caso di dirlo, visto che la prima firmataria del ddl è una senatrice che si chiama Amati: http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede_v3/Ddliter/38913.htm) stanno per partorire il reato d'opinione più aberrante del dopoguerra. Intendo riferirmi esattamente alla famigerata legge-bavaglio contro i revisionisti. In tutta fretta e alla chetichella, in quanto il modus operandi scelto, come mi ha segnalato il mio amico Facebook Giuseppe Poggi, è quello della sede deliberante (cui il provvedimento è stato assegnato lo scorso 8 novembre): http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede_v3/Ddliter/38913.htm ).

      Apprendiamo da Wikipedia ( http://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_parlamentare#Commissione_in_sede_legislativa_.28o_deliberante.29) che la Commissione deliberante “è una particolarità del fascismo ereditata da Mussolini”, e che il procedimento “si svolge all'interno della commissione competente, escludendo del tutto l'intervento dell'Assemblea, e svolgendo una vera e propria deliberazione”.

      Inoltre, è sempre Wikipedia che parla, “per le sue caratteristiche, la sede legislativa rappresenta una via molto discutibile, e sarebbe da evitare, per una questione di democraticità”.



      Insomma, per combattere dei presunti neonazisti (a cui vengono proditoriamente assimilati i revisionisti) si ricorre ad un obsoleto strumento fascista: ecco il paradosso della nostra (ormai presunta) democrazia. Capisco quindi il disagio di alcuni tra i membri della Commissione Giustizia che devono approvare questo obbrobrio, a cominciare dal senatore Perduca: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=685070 . Come capisco la fretta che ha il relatore del provvedimento (l'ex questore Achille Serra) di approvarlo il prima possibile e senza colpo ferire: “esprime preliminarmente apprezzamento per l'assegnazione dello stesso in sede deliberante in quanto il frangente storico-politico attuale rende la tempestiva approvazione del testo in esame quanto mai necessaria” (ibidem).



      In questo momento non posso scrivere con la dovuta calma: queste sono solo notazioni volanti. Per rendere edotti i lettori di quanto sta avvenendo nel modo più esaustivo, fornisco il link delle sedute fin qui svolte dove potranno accedere ai relativi verbali (quando appare la schermata della seduta richiesta, cliccare in alto a sinistra su "IN SEDE DELIBERANTE"):

      http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede_v3/Ddliter/comm/38913_comm.htm

      A parte ogni altra considerazione, lo sanno questi signori che, ad esempio, quelle Nazioni Unite cui ci si richiama nel procedimento in questione, l'anno scorso hanno sconfessato, tramite la loro Human Rights Committee (Commissione per i diritti umani) le leggi antirevisioniste?

      La Human Rights Committee sconfessa le leggi antirevisioniste!

      http://andreacarancini.blogspot.it/2011/12/la-human-rights-committee-sconfessa-le.html

      Andrea Carancini

      Fonte: http://andreacarancini.blogspot.it

      Link: http://andreacarancini.blogspot.it/2012/12/ddl-antinegazionista-per-approvarlo.html
      1.12.2012

    1. fernet 4 dicembre 2012

      Quindi se qualche sionista si esaltasse per i massacri in Palestina, finirebbe in galera per tre anni? Allora la legge mi sta bene.

    1. cardisem 4 dicembre 2012

      Leggerò con attenzione l’articolo, che però è già sospetto per il luogo in cui appare: una testata il cui capo redattore è un certo Marco Pasqua, che ha già almeno un paio di cause a lui intentate per diffamazione e risarcimento danni... È da luoghi come questi che parte la campagna di stampa per far passare l’operazione... Sempre a firma Marco Pasqua si tentà nell’ottobre del 2009 di incastrare un ricercatore di filosofia del diritto della Sapienza... Tuonava allora Pacifici: nella più grande università d’Europa come si può... La manovrà fallì loro perché il ricercatore in sede disciplinare fu assolto da tutti gli addebiti, ma di questa assoluzione, ad incominciare, da Repubblica non si è voluto dare mai notizia... Non chiesero scusa né la comunità ebraica (figuriamoci!) ne tutti i tromboni che si precipitarono a rilasciare dichiarazioni... Il caso più esilarante fu quella di Marazzo che voleva guardare negli occhi il ricercatore della Sapienza, ma neppure 24 ore dopo doveva lui nascondersi la faccia davanti ai fotografi e alle televisioni.. Il disegno di legge è stato presentato poco prima dell’Operazione Colonna di Fumo, prima ancora della Risoluzione Onu di ammissione della Palestina... Esso è chiaramente una operazione di Hasbara civile chiesta da Israele... Naturalmente, è buona l’occasione per far sorgere un ampio dibattito non solo per respingere questa legge liberticida ma per chiedere l’abrogazione della legge Mancino-Tadadash-Midigliani... Inutile lasciare commenti sull’Hungton... Il moderatore-caporedattore è lo stesso Marco Pasqua che fa passare quelli che a lui convengono e cassa tutti gli altri....

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