GABRIELE DELLA MORTE
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In una memorabile arringa conclusiva, Robert Jackson, Procuratore capo al processo di Norimberga, apostrofava gli accusati con le seguenti parole:
“Se mettiamo insieme solo le storie che provengono dal banco degli imputati questo è l’affresco che emerge: il governo di Hitler sarebbe composto da un numero 2 che non ha mai sospettato il programma di sterminio […] da un numero 3 che era solo un innocente uomo di mezzo che trasmetteva gli ordini come un postino […] da un ministro degli esteri che sapeva poco di affari esteri e niente di politica internazionale […] da un ministro degli interni che non sapeva nemmeno quello che era successo all’interno del suo ufficio, ancora meno all’interno del suo dipartimento, e assolutamente niente della Germania in generale […]. Se si dovesse affermare che questi uomini non siano colpevoli, sarebbe come dire che non c’è stata nessuna guerra, che non ci sono stati assassini, che non c’è stato nessun crimine”.
Sarebbe come dire… quale incipit migliore per affrontare una relazione tanto importante quanto delicata, quella che intercorre tra diritto e memoria, anzi tra diritto, pena e memoria? L’occasione per ritornare sulla vexata questio è offerta dalla recente presentazione (l’8 ottobre 2012) di un disegno di legge bipartisan, diretto ad introdurre il reato di negazionismo nel nostro ordinamento.
Considerato “il drammatico aumento di forme di razzismo e di negazione di fatti storici incontrovertibili, come lo sterminio degli Ebrei e di altre minoranze”, si propone di punire, con la reclusione fino a tre anni chiunque, con “comportamenti idonei a turbare l’ordine pubblico o che costituiscano minaccia, offesa o ingiuria”, faccia apologia “dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra” (come definiti nello Statuto della Corte penale internazionale agli articoli 6, 7 e 8), “dei crimini definiti dall’articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare interazionale” (di Norimberga), ovvero neghi “la realtà, la dimensione o il carattere genocida degli stessi”.
Tale disegno, che tra ispirazione da una Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 2008, oltre che da una serie di precedenti tentativi all’epoca aspramente “contestati dalla comunità degli storici, impegna lo Stato a tutelare penalmente l’interpretazione dei fatti più drammatici, avvenuti e da venire.
Il tema è molto complesso. Ammesso e non concesso che esista un divieto di oblio, è possibile dedurre da quest’ultimo un obbligo del ricordo? Certamente quando uno Stato istituisce – come ha fatto anche l’Italia – una giornata della memoria, si ricorre ad una legge per assicurare che talune narrazioni non sfumino col tempo (anzi, nel tempo: cosa accadrà, si è domandato David Bidussa, dopo che l’ultimo testimone della Shoah non sarà più in vita?).
Ma la norma penale si spinge oltre. Prevedere un nuovo reato significa, con buona approssimazione, legittimare lo Stato ad esercitare la forza a difesa di un bene ritenuto meritevole di questo tipo – estremo – di tutela. Ma qual è il bene in oggetto, in questo caso? L’ordine pubblico o la memoria storica?
Diverse problematiche si schiudono all’orizzonte. Per il giurista, che si serve di semplici coppie di significati antagonisti (colpevole/innocente, ammissibile/inammissibile, eccetera), è difficile cogliere la complessità insita nell’opera d’interpretazione storica. Il giurista non potrà mai utilizzare una prova illegale, lo storico sì. E sempre al giurista tocca operare in un orizzonte temporale definito (ragionevole), mentre lo storico può tornare e ritornare sugli eventi in modo indefinito.
Per chiarire il concetto si tenga conto che tra i reati per i quali l’attuale disegno di legge italiano prevede la copertura penale contro il negazionismo figurano, oltre il genocidio e i crimini contro l’umanità, anche i crimini di guerra (che possono comprendere anche fattispecie – tra mille virgolette – ‘minori’). Inoltre, va rilevato che il disegno di legge menziona tutti i crimini di competenza della Corte penale internazionale eccetto l’aggressione. Perché mai si è proceduto in questo modo: per noncuranza? Perché il crimine è stato inserito all’articolo 8 bis dello Statuto della Corte con un emendamento del 2010 e i riferimenti non erano aggiornati?
Inoltre, nel caso in cui l’esclusione non fosse casuale, va rilevata una forte contraddizione: la war of aggression è già contemplata all’articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare di Norimberga, cui il disegno, come riportato, rimanda. Ed è, quest’ultima, una fattispecie molto controversa, tra i giuristi ancor prima che tra gli storici. Se l’invasione del Kuwait da parte dell’esercito iracheno nel 1990 raffigura un caso indiscusso di aggressione, il bombardamento della Serbia da parte della Nato nel 1999, o gli interventi condotti dagli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq rappresentano delle ipotesi ancora oggi dibattute.
Si può immaginare un accusa di negazionismo in questi casi? Mi sembra più augurabile, in un capovolgimento di esigenze, un’adeguata storicizzazione. Come si comprende l’esperienza di Norimberga, ad esempio? Leggendone le straordinarie requisitorie, certo, ma anche ricordando che gli Accordi di Londra dell’8 agosto 1945 istitutivi del Tribunale sono stati firmati dalle potenze vincitrici due giorni dopo il bombardamento nucleare di Hiroshima, e un giorno prima di quello di Nagasaki.
La difficoltà insite in un simile bilanciamento sono state ripetutamente sperimentate dai giuristi che hanno lavorato nei tribunali delle Nazioni Unite per l’ex Iugoslavia e per il Ruanda negli ultimi due decenni: le prime sentenze si aprivano con decine di pagine di historical context che talvolta ripercorrevano l’intera storia del Paese interessato dal conflitto. Ma se le sentenze beneficiavano della ricerca degli storici, questi ultimi hanno in seguito beneficiato di quelle sentenze, in un pericoloso (corto)circuito.
Uno dei modi per contrastare simili circolazioni, è appunto quello di tenere separati gli autori e i metodi di lavoro: da una parte i giuristi, dall’altra gli storici. Far passare in giudicato la storia, significa contribuire alla creazione di una verità unica, immutabile, fabbricata – peraltro – con i rigidi strumenti del diritto. Ma la storia non passa, tanto meno in giudicato (ricordiamo il vecchio adagio: non è possibile “fare storia” senza anche “fare la storia”). E quando passa, specie tra mani disattente, può produrre memorie divise (perché anche la memoria degli sconfitti si tramanda, come quella dei vincitori – e sono le frange più estreme a custodire il ricordo).
Tutto ciò premesso, tra le principali “assi di tensione” (così le chiama Emanuela Fronza in un recente lavoro monografico dedicato ai profili penali del tema) troviamo la libertà di pensiero. Se è vero che la negazione di un crimine come il genocidio può rappresentare un attentato ai valori fondativi di una comunità democratica, è altresì vero che tra i medesimi valori rientra il pluralismo. Simili tensioni sono state ripetutamente oggetto dell’attenzione dei giudici, sia interni sia internazionali, e sono state indagate anche dalla dottrina internazionalistica e comparativa.
Per citare solo due esperienze tra le tante, nel caso Garaudy c. France i giudici della Corte europea dei diritti umani hanno avallato la legittimità del reato di negazionismo in Francia (ritenendo che il ricorrente non potesse invocare la libertà di pensiero contro l’accusa di negazionismo, perché il libro da quest’ultimo scritto rappresentava un’incitazione all’odio razziale).
Diversamente, in un caso concernente la pubblicazione e vendita di alcuni libri che negavano la Shoah in Spagna, la Corte costituzionale di tale Stato ha dichiarato l’illegittimità del reato di negazionismo, introducendo una sottile distinzione tra la prassi – legittima – di negare la ricostruzione dei fatti (sulla base di una diversa prospettiva interpretativa), e quella – illegittima – di giustificarli (violando in tal modo la dignità umana).
Simili divergenze rispecchiano numerose altre, certamente tecniche e non affrontabili in questa sede, che si evincono dall’esame delle legislazioni nazionali. Accanto agli ordinamenti che considerano il reato di negazionismo consistente nel semplice fatto di non riconoscere un determinato evento, ci sono quelli che richiedono qualcosa di ulteriore, come ad esempio un’istigazione all’odio o un’incitazione alla violenza. Allo stesso modo anche l’ambito di copertura della norma varia secondo il contesto. Per citare solo un esempio, in alcuni Paesi dell’ex area sovietica la portata del reato concerne tanto i crimini compiuti dall’asse, quanto quelli commessi dal regime comunista.
Fatte le dovute proporzioni, l’impressione generale è che il progetto di legge italiano si riferisca ad una figura decisamente troppo estesa, e quindi aperta al rischio di un utilizzo strumentale. Si pensi al provocatorio caso in cui taluni eventi vengano impropriamente definiti effetti collaterali: basterebbe per suggerire un processo per negazionismo della “dimensione” di un crimine di guerra?.
La tribunalizzazione della storia è, insomma, un processo (il lapsus mi sembra interessante e decido di lasciarlo nel testo) pieno di insidie. Da un lato, perimetra un campo in cui celebrare la memoria al riparo dagli attacchi più indegni (attraverso internet sciaguratamente alla portata di tutti). Dall’altro, offre la sponda alla creazione di sacche di memoria differenziata, destinate a cristallizzarsi, se non aperte al libero confronto delle idee.
Tzvetan Todorov, tra i tanti, presta attenzione al punto, e mette in guardia dagli abusi di memoria che, enfatizzando un evento traumatico (quale Stato non nasce da un momento di violenza?) allargano il solco tra i vincitori e i vinti. E in un fondamentale saggio dedicato al tema del perdono, Paul Ricoeur, ricorda come quest’ultimo sia generato da un virtuoso intreccio di memoria e di oblio.
D’altra parte riconoscere che la storia abbia bisogno di un supporto penale, non è forse ammettere – in filigrana – che la medesima non sappia provvedere a se stessa? Ricordo un paradosso (apparente): basta una sola sentenza per distruggere tutte le biblioteche del mondo, ma occorrono tutte le biblioteche del mondo per produrre una sola sentenza.
Gabriele Della Morte (Ricercatore in diritto internazionale, Universita’ Cattolica di Milano)
Fonte: www.huffingtonpost.it
Link: http://www.huffingtonpost.it/gabriele-della-morte/contro-il-reato-di-negazi_b_2092908.html?utm_hp_ref=italy
12.11.2012