E’ stata pubblicata sul sito del Sindacato d’Azione la notizia riguardante una cittadina che in aprile 2020, durante il primo governo Conte, era stata sanzionata dagli agenti mentre andava dai suoi genitori anziani e bisognosi di assistenza, seppur munita di autocertificazione.
Maria Cristina Ferraresi, Giudice di Pace, si è pronunciato qualche settimana fa in merito al ricorso presentato dall’avv. Giovanna Turchio, del Foro di Piacenza, in base a quanto segue:
“La limitazione ai diritti fondamentali (costituzionalmente garantiti) verificatosi nel periodo di emergenza sanitaria, è derivata non dalla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 in quanto tale, ma dall’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi (DPCM) per il tramite dei quali (in ragione dell’esistenza di un’emergenza sanitaria), è stata compressa – ed in alcuni casi finanche abolita – parte delle libertà fondamentali concesse al singolo individuo, accordategli sia della Carta Costituzionale che dalle Convenzioni Internazionali. Vennero compresse la libertà di circolazione, la libertà di riunione, la libertà religiosa, il diritto/dovere all’istruzione, la libertà di iniziativa economica, l’inviolabilità del domicilio, la libertà personale al movimento.”
Le disposizioni del DPCM sono state dichiarate illegittime dal Tribunale ordinario di Roma agli inizi del 2021, ed incostituzionale è stato ritenuto lo strumento DPCM da Presidenti emeriti della Corte Costituzionale.
La giudice Ferraresi precisa inoltre:
“La libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio l’affermato divieto di accedere ad alcune zone circoscritte, che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare […]. In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici in cui l’accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone, allora la limitazione si configura come è vera e propria limitazione della libertà personale”.
Ancora una conferma: i confinamenti (lockdown) sono illegittimi.
“La dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 dovrebbe ritenersi illegittima perché emanata in assenza di presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario di conseguenza anche tutti gli atti amministrativi conseguenti dovrebbero essere ritenuti illegittimi, ovvero i DPCM, che hanno imposto la compressione dei diritti fondamentali dei cittadini italiani”
FONTE: https://sindacatodazione.com/2022/07/23/giudice-di-piacenza-calpestati-i-diritti-costituzionali/
Verdiana Siddi
23/07/2022