Tribunale di Brescia: l’obbligo vaccinale lede la dignita’ umana

Il Giudice del lavoro Mariarosa Pipponzi ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità inerente l’obbligatorietà della somministrazione del vaccino anti Covid-19 a carico del personale sanitario

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Prevale il buon senso, unitamente ad un corretto orientamento giuridico, fra le aule del Tribunale di Brescia, ove con un’ Ordinanza esemplare, il Giudice del lavoro Dott.ssa Mariarosa Pipponzi ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità con riguardo all’art.4, commi 5 e 7, del D.L. n.44/2021, inerente all’obbligatorietà della somministrazione del vaccino anti Covid-19 a carico del personale sanitario.

La rimessione di cui trattasi segue un orientamento ormai diffuso tra i Giudici del lavoro che si trovano a dover giudicare sui ricorsi d’urgenza sollevati (ex art. 700 c.p.c.) dai numerosi operatori sanitari sospesi, ormai da mesi e senza retribuzione, dalle loro mansioni professionali.

In questo caso, spicca, però, la parte motiva dell’Ordinanza, la quale fa leva (oltre che sugli artt. 3 e 4) sull’art.2 della Costituzione Italiana: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

Tra le disposizioni che sanciscono il diritto inviolabile allo sviluppo della personalità umana, infatti, l’art. 2 – che l’On. Giorgio La Pira definiva “il principio basilare che dà fondamento a tutta la Costituzione” – precede gerarchicamente lo stesso art.32 della Carta e non può cedere, con tanta leggerezza, nemmeno di fronte alla necessità di tutelare la salute della collettività. Come afferma il Giudice di Brescia: “il diritto al lavoro costituisce una delle principali prerogative dell’individuo su cui si radica l’ordinamento italiano che trova protezione nell’ambito dei principi fondamentali della Carta Costituzionale e che viene tutelata non solo in quanto strumento attraverso cui ciascuno può sviluppare la propria personalità, potendo così concorre al progresso materiale e spirituale della società, ma innanzitutto in quanto costituisce il mezzo per assicurare alla persona ed al rispettivo nucleo familiare, attraverso la giusta retribuzione, il diritto fondamentale di vivere un’esistenza libera e dignitosa.”

In attesa della tanto agognata pronuncia della Corte Costituzionale sul punto, sottoponiamo ai lettori il Provvedimento emanato dal Tribunale di Brescia il 22 agosto 2022, consigliandone la lettura attenta della parte titolata “Quanto alla non manifesta infondatezza”.

ORDINANZA-TRIBUNALE-BRESCIA-22.8.22

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