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Il Giudice del Lavoro ha dato ragione a una iscritta del Nursind avverso il decreto dell’assessore alla Sanità che prevede l’obbligo per i medici e gli operatori sanitari in Sicilia.
Il tribunale di Messina ha accolto il ricorso di [un’infermiera] iscritta al Nursind avverso il decreto dell’assessore alla Sanità che prevede l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per medici e operatori sanitari in Sicilia.
Lo fa sapere lo stesso sindacato degli infermieri, sottolineando che «è una vittoria di civiltà, che riconosce il principio di autodeterminazione del cittadino e del lavoratore, nonché il diritto al lavoro ex art 36 Cost, avverso la paventata ipotesi della sospensione temporanea del lavoro di quanti non si volessero sottoporre al vaccino».
Secondo il Nursind «la vittoria è tanto più importante dopo la recente pronuncia del TAR Palermo, anch’esso adito da alcuni infermieri nostri iscritti, che ha sostenuto che nella fattispecie trattasi di diritti inviolabili della persona umana, che non possono essere affievoliti da un atto amministrativo».
Infine, il sindacato esprime «compiacimento per l’importante successo giudiziario, dimostrando di perorare la causa degli infermieri in ogni momento dell’esercizio della propria attività professionale e lavorativa».
L’assessorato alla Salute in occasione della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020/2021, in concomitanza con la pandemia da COVID-19, introdusse “l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per i Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario. La mancata vaccinazione, non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l’inidoneità temporanea, per tutto il periodo della campagna, allo svolgimento della mansione lavorativa”.
Nella sua tesi difensiva contro la ricorrente, l’assessorato alla Salute ha sottolineato che la disposizione sul vaccino è «una vera e propria misura di civiltà che la Regione, secondo il dettato di cui all’art. 32 della Costituzione, per motivi di equità e di universalità aveva inteso offrire gratuitamente alla collettività, nell’evidente intento di salvaguardare la salute pubblica e di ridurre le conseguenze della pandemia».
Dopo avere citato alcune disposizioni legge, il Giudice del Lavoro Rosa Bonazinga ha invece sottolineato che «la normativa volta a contrastare la diffusione del covid 19 non ha introdotto un obbligo vaccinale per il personale sanitario, il cui mancato assolvimento determina inidoneità al lavoro».
Inoltre, «a prescindere dalla valutazione della ragionevolezza degli atti contestati da parte ricorrente, l’introduzione dell’obbligo del vaccino non appare, dunque, rientrare nella competenza regionale (v. TAR Lazio 10047/2020). Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, appare sussistere anche il periculum in mora, tenuto conto dell’imminente scadenza del termine per la sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria da cui scaturirebbe l’inidoneità temporanea al lavoro della ricorrente, con le relative conseguenze».
In ragione di quanto esposto, «che rende superflua ogni ulteriore valutazione, con una cognizione sommaria propria di questa fase», il giudice del lavoro ha pertanto accolto il ricorso, disponendo «la disapplicazione del decreto dell’Assessorato Regionale della Salute n. 743/2020 e degli atti conseguenziali».
Inoltre per l’effetto vanno sospese la nota prot. n. 1027/20 del 28 settembre 2020 e la nota prot. n. 1296/20 del Direttore UO Igiene Ospedaliera dell’Azienda Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina.
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Pubblicato il 12.12.2020