L'involuzione del diritto

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Il 28 ottobre 2004 a Pisa, organizzata dal Comitato contro la Repressione, si è tenuta un’Assemblea Pubblica, affollata oltre le aspettativa degli organizzatori, a sostegno di ragazzi colpiti da provvedimenti di custodia cautelare, in quanto accusati di far parte delle cosiddette COR (cellule di offensiva rivoluzionaria), “il gruppetto di Pisa, responsabile di qualche portone bruciacchiato”. Due ragazzi sono stati addirittura portati in carcere sulla base di indizi labili, nell’ottica della cosiddetta carcerazione preventiva che significa il rovesciamento completo del principio dell’innocenza fino a prova contraria. Quello che ci è stato inviato dal Comitato è l’intervento introduttivo al dibattito tenuto dall’Avvocato Giuseppe Pelazza di Milano, intervento estremamente interessante, in cui in particolare si sottolinea come norme nate per ragioni di guerra nell’altra parte dell’emisfero finiscono con il ricadere, con un meccanismo a cascata, sul nostro ordinamento giudiziario, riportandoci lentamente e impercettibilmente agli anni 30.
Avv. Pelazza:
Innanzitutto mi dispiace di non poter dare elementi circostanziati in ordine a questa inchiesta il che sarebbe stato comunque interessante visto che è l’occasione per l’organizzazione di questa assemblea ma non sono il difensore in quel procedimento e quindi non ho titolo per farlo né le conoscenze. Posso solo richiamare il contenuto di una lettera di Frediani in cui viene fatto un riferimento alla questione del processo penale come finalizzato a colpire un’identità politica e questo è un elemento che connota il processo penale oggi e sempre in questa lettera si fa riferimento anche alla restrizione degli spazi di libertà causati dal contesto della guerra.
Il punto di inizio della riflessione sulla repressione è comunque quello del ruolo generale del diritto che non è il momento in cui sui realizza la giustizia ma la struttura giudiziaria, il complesso delle norme sono l’espressione di un rapporto di potere, interpretate sintematizzano questo rapporto di potere, così sul piano astratto e così sul piano poi dell’applicazione concreta delle norme. E’ un altro livello dell’esercizio del potere e della sua funzionalità: l’applicazione della norma alle esigenze di chi gestisce il potere.
Secondo me vale la pena di considerare come dal 2001 in poi cioè dall’inizio della guerra preventiva dichiarata dagli Stati Uniti al resto del mondo vi siano stati dei grandi e significativi mutamenti sul piano astratto anche della produzione normativa che hanno drasticamente cambiato, secondo me, e purtroppo non se ne parla, sul piano dell’informazione a livello complessivo, il panorama della civiltà giuridica cosiddetta civiltà giuridica occidentale.
Gli Stati Uniti come sono uno stato guida sul piano militare ed economico così sono stato guida sul piano di questo rimodellamento e modificazione dell’ordinamento giuridico occidentale.
Solo qualche rapido riferimento.
Tutti abbiamo sentito parlare dell’USA Patriot Act che viene a limitare tanti spazi di libertà civile e privata sul piano, ad esempio, delle intercettazioni telefoniche, telematiche, della corrispondenza e così via, sulla modificazione delle norme sulla detenzione, sulla base anche amministrativa, sulla base del sospetto, la logica delle incursioni collegate a presunte vicinanze a organizzazioni terroristiche che comunque non sono mai definite precisamente. E questo è uno degli aspetti che connotano la produzione legislativa di questo periodo. Sino ad arrivare all’ordine presidenziale del 13 novembre 2001 che realizza quella distruzione della tripartizione dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario, che vengono frantumati dall’ordine presidenziale che è volto a colpire quelli che vengono definiti in inglese gli alieni, cioè i non cittadini americani dovunque si trovano e sulla base della logica dell’essere militanti o sospetti tali, o contigui, o aver avuto l’intenzione di danneggiare gli Stati Uniti nell’ambito del cosiddetto fenomeno terroristico.
Costoro devono esser colpiti con l’esercizio di una giurisdizione penale particolare che è quella delle corti penali militari che vengono formate e strutturate dall’esecutivo, che possono sedere in ogni parte del mondo, che svolgono i loro giudizi sulla base di regole che sono estranee a quelle del processo ordinario e sono poste sotto la supervisione dello stesso presidente degli Stati Uniti o dal segretario alla difesa o dal segretario di stato, che ha pure, espressamente definito come tale, il potere definitivo, il potere di dislocare questi detenuti in qualunque parte del mondo. Guantanamo è significativo e analogamente abbiamo anche il corollario di produzioni normative sulla base di supporto di disgustosi giuristi (a mio giudizio): c’è un elaborato fatto da 56 giuristi, consulenti del presidente statunitense, che stabilisce come non vi siano limitazioni ordinarie all’utilizzo della tortura. Già in Israele si diceva che la tortura se non è eccessiva può anche andar bene. Gli Stati Uniti dispongono in questo senso per cui vediamo i grandi scandali su Abu Graib che in realtà non hanno ragion d’essere perché alla loro origine ci sono provvedimenti formali di questo tipo, ordinanze di Rumsfeld che dispongono e autorizzano questo tipo di pratiche e comportamenti.

Così si può vedere come nella rottura della legalità interna gli Stati Uniti sviluppino anche un rottura di quella che viene comunemente definita legalità internazionale: sappiamo che non hanno riconosciuto la corte penale internazionale dell’Aja ma fanno di più. Infatti il Member Protection Act che stabilisce espressamente che il presidente degli Stati Uniti può usare ogni mezzo necessario, compreso l’uso della forza, per sottrarre alla giurisdizione di eventuali tribunali penali internazionali, appartenenti alle forze armate o ai servizi di sicurezza americani che possano venir incriminati da queste Corti.

Quindi vi è una completa dissoluzione e sul piano interno e internazionale delle strutture giuridiche ordinarie.

D’altra parte tutto questo si colloca nella National Security Strategy che va a definire gli obiettivi di politica internazionale da gestirsi con lo strumento della guerra e che vedono gli Stati Uniti mettere al centro della loro politica di potenza la loro definizione di stati canaglia per delegittimare completamente quelli stati che non si sono omologati a quel meccanismo capitalistico, a quelle organizzazioni internazionali come il Fondo Monetario e la Banca Mondiale e che quindi vanno colpiti come hanno fatto con la Yugoslavia di Milosevic, con l’Iraq di Saddam e come vorrebbero fare per l’Iran, la Siria e la Corea del Nord.

Mi sto dilungando su questo ma è per vedere le ricadute che questa distruzione dello stato giuridico hanno sul piano dei vari ordinamenti giuridici occidentali: la patria dell’habeas corpus, la Gran Bretagna, in questo periodo, dopo il 2001 ha applicato l’art 15 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che comporta la disapplicazione delle norme che prevedono l’obbligatorietà di un controllo giurisdizionale sulla privazione della libertà di qualunque cittadino, perché c’è lo stato di guerra.

E a questo punto in Inghilterra proliferano i campi di detenzione amministrativa che vedremo essere una connotazione anche dell’Italia. E’ una connotazione tipica dello stato autoritario e che ha avuto il suo massimo sviluppo, come sappiamo tutti, negli anni 30 nella Germania nazista. Oggi in Inghilterra ci sono dei provvedimenti legislativi specifici che prevedono che chi viene definito terrorista dal ministero dell’interno e nei confronti del quale non ci sono elementi sufficienti per indiziarlo di reati ma è definito appartenente ad una organizzazione terroristica dal ministero degli Interni finisce in un campo di detenzione amministrativa.

E’ chiaro che l’inserimento di questa mostruosità giuridica anche in Italia si deve alla Legge Turco-Napolitano del governo ulivista che, d’accordo, non è collegata a questo discorso “anti-terroristico” ma che comunque introduce uno specifico modello di repressione e di privazione della libertà a prescindere dalla commissione di reati dei nostri definiti “alieni” cioè quelli che non appartengono al ricco Nord, alla ricca comunità europea.

Si può dare una rapida scorsa a quello che succede in Spagna ove addirittura è stato messo fuori legge un partito politico che si è presentato in Parlamento in Spagna e in Europa, il Batasuma (una messa fuori legge riconosciuta a livello europeo).

E in Italia? In Italia c’era un terreno fertile. Abbiamo avuto il cosiddetto pacchetto sicurezza del governo D’Alema che prevedeva l’utilizzo delle forze armate a protezione dei cosiddetti obiettivi sensibili, e questo ancora prima delle 2 torri, con il potere di privare della libertà, per un tempo non specificato e fino a che non intervengano appartenenti alla polizia giudiziaria, chiunque avesse un atteggiamento sospetto e si trovasse nelle vicinanze di questi obiettivi sensibili.

Abbiamo avuto sempre con un governo ulivista del 2000 la legge di riordino dell’arma dei Carabinieri che connota l’arma dei Carabinieri come quarta forza armata dello stato, in potenza è già oggi, come forza armata dello stato, con l’abolizione dell’esercito di leva, la più numerosa e che svolge compiti di ogni tipo dalle antisofisticazioni alimentari alla salvaguardia del patrimonio ecologico fino al battaglione Tuscania che ha compiuto ogni sorta di nefandezze a Genova e che poi si ritrova a Nassyria con compiti di polizia militare e corpo di intervento contro gli iracheni. Questo era il contesto, era il contesto anche di prassi poliziesche che sapevano di guerra, di guerresco. Ricordiamo Napoli (governo con ministro degli interni Bianco, aprile-marzo 2001) e Genova (luglio 2001) con quella vera e propria sospensione di ogni diritto costituzionale che si è realizzata nella repressione dei manifestanti perché non omogenei a questo assetto.

Sul piano normativo dopo il 2001 c’è stato proprio il fiorire di questa dissoluzione dello Stato.
Volendo fare dei riferimenti possiamo ricordare come il primo decreto legge, quello del 28 settembre 2001, dove si stabiliscono le sanzioni per chi violi le misure adottate, nei confronti di chi? (fa effetto trovare questa definizione all’interno di una Gazzetta Ufficiale dello stato italiano) della fazione afgana dei talebani, cioè c’è questo stabilire le punizioni per coloro che violano il divieto di avere rapporti di tipo economico, finanziamento, di somministrazione di materie prime che possono servire per la costruzione di armi e così via con la fazione afgana dei talebani, che è definita come tale e viene individuata come specifiche persone fisiche o entità, come vengono definite dal comitato per le sanzioni del consiglio di sicurezza dell’ONU (quindi c’è questa cascata di norme a livello internazionale), poi a livello dell’unione europea si fa un regolamento applicativo di queste disposizioni dell’ONU, che per altro elenca come appartenente alla fazione afgana dei talebani il presidente del comitato olimpico afgano, il presidente della mezza luna rossa, c’ è un tipo che viene definito probabile cognato di bin Ladin, c’è di tutto dentro, ci sono singole persone fisiche o entità che inserite nella lista non hanno alcun potere per contestare questo loro inserimento, e poi come cascata finale vengono stabilite le norme in Italia, che sanno di guerra, perché si dice la violazione delle disposizioni dell’articolo 4 del regolamento a livello CEE è punito con la pena prevista dall’articolo 250 del C.P. Non si ha coraggio di dire costituisce la fattispecie dell’art 250 del C.P. ma si dice è punito con le pene previste. L’articolo 250 che cosa disciplina, che cosa punisce? Il commercio con estremisti e così chi viola l’articolo 5 del regolamento è punito con le pene previste dall’articolo 247 del C.P. che punisce il cosiddetto favoreggiamento.

Quindi abbiamo un inserimento della legislazione di guerra già dal 2001 sul piano di questa cascata di norme cha hanno origine dal consiglio di sicurezza dell’ONU.

Dopodiché abbiamo il vero e proprio decreto antiterrorismo italiano che è quello del decreto legge ottobre 2001: una serie di norme che vengono messe lì, che in parte vengono utilizzate, che in parte costituiscono un armamentario, disponibile all’utilizzo e questa utilizzabilità o meno da parte dell’esecutivo, del potere giudiziario dipenderà, teniamolo presente, dai rapporti di forza che si creano a livello sociale per cui esaminando tutto questo un po’ terrificante armamentario repressivo dobbiamo sempre sapere che non è un fatto automatico; è sempre stato nel corso della storia che l’utilizzazione della strumentazione legislativa, giudiziaria e repressiva può venir determinato dalla capacità di resistenza e di attacco da parte di chi è oggetto di questa repressione.

Il decreto legge dell’ottobre 2001 viene a modificare il vecchio articolo (nato nella cosiddetta legislazione d’emergenza negli anni 69-80, decreto Cossiga) 270 bis che prima stabiliva la punizione di chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell’ordine democratico, adesso è così modificato “costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo”. Si aggiunge questo aspetto “con finalità di terrorismo” che addirittura il legislatore degli anni 80, il cosiddetto legislatore dell’emergenza, non aveva voluto; infatti in sede di conversione in legge del decreto Cossiga c’è stata proprio un’opposizione dei radicali che all’epoca erano diversi da quelli di oggi e dello stesso partito socialista che consideravano tale terminologia una cosa troppo vaga e non la vollero nella norma. Ed infatti venne esclusa rimanendo solo “ai fini di eversione dell’ordine democratico”. Adesso è inserita ed è ampliata, perché ai fini della legge penale la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale. E vedremo che qui c’é l’elemento che fa poi da trait d’union con la produzione normativa estera e europea.

Altre norme che vengono inserite nel decreto dell’ottobre 2001 sono l’introduzione del 270 ter che è chiaramente mirato a colpire le forme di solidarietà internazionali con organizzazioni che possono essere definite terroristiche. Perché punisce chiunque al di fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento (dove c’è una sorta di automatismo, deve cioè esserci un elemento soggettivo, un atteggiamento della volontà), fornisce rifugio, vitto,….. mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a qualcuna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli art 270 e 270 bis. Come modifica sostanziale dunque ci sono la modifica del 270 bis e l’introduzione del 270 ter.

Come norme procedurali abbiamo un completo stravolgimento delle norme sulle intercettazioni sia telefoniche che telematiche che ambientali. Prima l’intercettazione era possibile quando un soggetto era indagato in ordine a qualche reato, dovevano cioè esserci elementi indizianti in ordine a quel reato, adesso si fanno intercettazioni che hanno natura preventiva cioè quando sia necessario per l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione dei delitti di cui all’art. 407 comma 2: quindi non è più prevista la presenza di elementi indiziari e neanche il sospetto ma quando sia necessario acquisire notizie utili per la prevenzione, quindi ogni sorta di notizie è utile alla prevenzione, e quindi ogni domicilio può essere violato per metterci dentro le cimici, per fare intercettazioni, ogni corrispondenza privata, telefonica o telematica può essere controllata.

Viene poi disciplinato in questo decreto anche la figura dell’infiltrato: si è sempre saputo che esisteva l’infiltrato da parte della polizia con ruoli spesso di provocazione e di induzione a commettere reati per potere poi colpire e reprimere, adesso viene espressamente disciplinata questa figura e si stabilisce che non sia punibile l’infiltrato anche quando consenta ad esempio l’utilizzo di armi da fuoco o le suggerisca. Questo è un fatto di enorme gravità: vuol dire che c’è una significativa caduta dell’ipocrisia che prima copriva queste pratiche poliziesche e l’assurgere proprio a rivendicato valore di norma di questo comportamento in nome della repressione.

Ecco prima io ho riferito all’aspetto dell’aggancio con la produzione normativa in tema di terrorismo. Questo perché a livello europeo, e qui c’è la connessione, è stata sia stabilita una decisione quadro del consiglio sulla lotta contro il terrorismo che ha dei tali risvolti in tema di libertà di organizzazione e libertà politico-sindacali che lo stesso Consiglio dell’Unione Europea ritiene nella premessa di dover dire “nella presente decisione quadro nulla può essere interpretato come una misura intesa a limitare o ostacolare il diritto alle libertà fondamentali, quindi il diritto di sciopero, le libertà di riunione, le associazioni di espressione, compreso il diritto di fondare un sindacato insieme ad altre persone ovvero di affiliarsi ad un sindacato”. Se questo si dice nella premessa vuol dire che chi ha fatto queste norme era ben consapevole che in realtà queste norme possono essere utilizzate anche per questo scopo e ripetiamo che nella definizione di reato terroristico sull’elemento finalistico cioè la finalità terroristica, oltre all’intenzione di intimidire gravemente la popolazione, c’è anche quella di costringere indebitamente i poteri pubblici o le organizzazioni internazionali a compiere o astenersi da compiere un qualsiasi atto (in situazioni contro il G8, contro il Fondo Monetario Internazionale, o quello che ci sarà a Venezia contro la riunione della Nato a novembre, che sono finalizzate ad ottenere cambiamenti politici o all’emanazione di determinati provvedimenti, come finalismo il legislatore europeo lo definisce terrorismo), o ancora quella di destabilizzare gravemente o distruggere strutture politiche fondamentali costituzionali, economico sociali di un paese o di una organizzazione internazionale. Questa è la modernizzazione del vecchio reato di associazione sovversiva (sovvertire violentemente l’ordinamento). Ogni politica antagonista o rivoluzionaria rientra a livello europeo in questa nozione.

Ma a livello europeo non si sostiene infatti solo questo perché sulla base dell’insegnamento statunitense viene anche creato il meccanismo della individuazione di soggetti come persone fisiche o sigle di organizzazioni che vengono definite terroristiche, e dentro c’è di tutto e specificatamente ci sono organizzazioni che a volte sono quelle che nel loro paese si battono per l’indipendenza o per un cambiamento significativo sulla base dei rapporti di potere come ad esempio le FARC colombiane, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, il PKK di Ocalan, oltre a Batasuma, il partito politico rappresentato in Parlamento. Dopodiché queste liste di inserimento determinano un cooperazione rafforzata sul piano della repressione tra i vari stati membri dell’Unione Europea, nei confronti delle organizzazioni europee, mentre per quanto riguarda quelle extraeuropee c’è un ferreo blocco di ogni tipo di relazione finanziaria e un sostanziale via libera ad ogni forma di azione militare nei loro confronti; possiamo ricordare come il leader di Hamas viene colpito dopo l’inserimento di Hamas nella lista nera, c’è un primo tentativo all’inserimento nelle liste, il tentativo verrà poi portato a compimento qualche mese dopo. Comunque questo inserimento dentro la lista nera è fatto dagli esecutivi e viene poi a condizionare l’attività delle Magistrature.

Prima Vittorio si riferiva all’inchiesta del 1 aprile contro il DHKC turco e il Campo Antimperialista. Il problema è proprio questo: il DHKC è un partito marxista-leninista che si batte contro uno Stato che è a tal punto notoriamente liberticida e semifascista che una volta che Ocalan era stato restituito per vie traverse ai turchi, un po’ per lavarsi la coscienza, un apparato dello stato italiano come è la Magistratura (Tribunale di Roma nel caso specifico) gli ha concesso lo status di rifugiato politico, gli ha concesso asilo politico quando non poteva averlo più da nessuna parte. Una disamina delle condizioni dello stato turco caratterizzato da desaparecidos, da chiusura di sedi sindacali, da uccisioni indiscriminate e quant’altro hanno provocato la riprovazione di organismi internazionali e degli stessi Stati Uniti. Il DHKC che si batte per cambiare radicalmente questo stato di cose viene definito organizzazione terroristica e si arriva poi alla commedia di ritenere per giunta appartenente a questa presunta e falsamente definita organizzazione terroristica alcuni soggetti che si sono solamente limitati a fornire assistenza ad un esule politico dalla Turchia. Quindi c’è questo meccanismo proprio di dipendenza nei fatti della Magistratura dall’Esecutivo.

Il criterio delle liste nere risponde poi ad un bisogno di spettacolarizzazione della politica, la politica fatta alla Pisanu. Noi vediamo ad esempio che nell’ultima posizione comune del Consiglio Europeo del 17 maggio 2004, assieme alle organizzazioni cui prima mi riferivo, oppure di altre con una tradizione di lotta violenta e armata, vengono inseriti, su sollecitazione pisanesca, (non nel senso di Pisa ma di Pisanu) i Nuclei Territoriali Antimperialisti che notoriamente sono poi quelli che si è appreso essere costituiti da una sola persona in Veneto che faceva queste cose e non si capisce bene a che titolo, la Cooperativa Fuoco e Affini Occasionalmente Spettacolare, i Nuclei Armati per il Comunismo, le 5C (la Cellula Contro Capitale, Carceri, i suoi Carcerieri e le sue Celle), Solidarietà Internazionale, la brigata 20 luglio, la FAI (Federazione Anarchica Informale), i Nuclei di Iniziativa proletaria rivoluzionaria, tutti questi vengono inseriti nella lista; le COR non le hanno inserite, si sono dimenticati, forse perché i servizi di sicurezza le hanno portate nella loro relazione semestrale che è successiva però al 12 maggio. E tutto questo a cosa risponde? Ad un effettivo disegno di lotta contro il cosiddetto terrorismo? No, a creare allarme sociale, un qualcosa di spettacolare da colpire per queste esigenze di rassicurazione di popolazione la cui insicurezza è in realtà determinata dall’esecutivo stesso.

Volevo poi aggiungere due cose.

Sul mandato di arresto europeo purtroppo viene lasciato come monopolio delle campagne di opposizione alla destra, a settori di Forza Italia e della Lega; vi sono le proposte della cosiddetta sinistra, a cui non ha neppure più senso riferirsi in questi termini, secondo cui: Europa è bello, bisogna fare tutto quello che dice l’Europa. Il mandato di arresto europeo stabilisce un automatismo nelle consegne, cioè la libera circolazione degli incriminati mentre invece i lavoratori non possono liberamente circolare. Gli incriminati sì, devono essere consegnati senza più alcun vaglio da parte delle Magistrature e dei governi e con l’eliminazione di quello che era il fondamentale principio della doppia incriminazione che è sempre stato in vigore, cioè di quell’aspetto che un soggetto non può essere consegnato da uno Stato se lo Stato cui è richiesta la consegna non prevede quel fatto di cui lui è imputato come reato, e questo è evidente, perché è una persona come un’altra. E invece adesso viene abolito questo tipo di meccanismo per tutta una serie indicata assai genericamente di fattispecie di reato o meglio di categorie tra le quali ovviamente c’è terrorismo, criminalità informatica, favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali e così via. In più c’è già nei fatti un cambiamento delle procedure. La vicenda Battisti, ad esempio, dimostra che la Francia non e’ piu’ terra di asilo ma e’ una terra che viene a smentire, addirittura a forzare i suoi precedenti in tema di non possibilita’ di consegnare chi e’ stato condannato in contumacia, e rompe il meccanismo del principio per cui a chi era stata negata una volta l’estradizione non potevano ripetere il giudizio ed invece lo hanno rifatto, violando le procedure. Vicende come quella di Giuseppe May, della commissione preparatoria del nuovo Partito Comunista, non si ha il coraggio di arrestarlo da parte della Magistratura italiana dopo che e’ 20 anni che lo arrestano, lo perquisiscono e lo rimettono fuori perche’ non c’e’ nessun elemento, e allora provvede la Magistratura francese sulla base di una incriminazione di associazione di malfattori con finalita’ di terrorismo, poi lo devono scarcerare ma nel frattempo con un gioco delle parti, la Procura di Bologna si muove con un avviso di garanzia ancora un volta per associazione sovversiva e banda armata e cosi’ via.

E tornando al piano interno l’approntamento delle norme modifica in previsione anche l’aspetto delle normative carcerarie.

Ad esempio l’art. 41 bis che prevede il carcere duro e che prima era una norma a tempo, nel senso che doveva essere rinnovata dopo un tot di anni, grazie ad un emendamento voluto dall’Ulivo, e’ diventata norma stabilmente inserita nell’ordinamento e mentre prima era previsto che i detenuti per reati commessi per finalita’ di cosiddetto terrorismo perche’ potessero avere le misure alternative alla detenzione era necessario che non ci fossero collegamenti con entita’ organizzative operanti, adesso anche loro sono attratti nella categoria dei condannati per reati di mafia per i quali e’ previsto il requisito della collaborazione: tu non potrai avere misure alternative alla detenzione se sarai condannato per reati correlati al terrorismo se non avrai collaborato con l’autorita’ giudiziaria. Ora tutto questo viene preparato, non viene usato, magari non verra’ mai usato, se saremo capaci di agire conseguentemente, pero’ il contesto va tenuto presente.

Così come va tenuto presente che in questi ultimi due-tre anni, per la prima volta dal 1945 in poi, e’ stato stabilito a livello legislativo la riapplicazione del Codice Penale militare di guerra per tutti coloro che partecipano alle Enduring Freedom, pensiamo alle truppe che sono in Iraq e Afghanistan, agli apparati militari di sostegno e di supporto alle loro attivita’ oltremare. E questo a mio giudizio e’ inquietante; poi ci si stupisce della mancanza di notizie, di informazioni, perché questa presenza della guerra e’ diffusa e c’e’ dentro la gente, dentro gli operatori dell’informazione, ci sono delle norme specifiche tra l’altro che puniscono pesantemente chi sta in Iraq ed essendo militare diffondesse delle notizie perché su questo c’e’ il segreto militare.

E cosi’ nel silenzio generale viene alla Seconda e alla Quarta commissione del Senato un disegno di legge delega di iniziativa governativa per il riordino di tutta quanta la legge penale militare, compreso il meccanismo delle competenze dei Tribunali Penali Militari che si stabilisce saranno slegate dalla dichiarazione di stato di guerra (il nostro stato di guerra non si e’ mai dichiarato ma ci sono le guerre) e la guerra come momento presente, commisto alla cosiddetta pace, trova ingresso attraverso questi meccanismi legislativi. Se noi vediamo questo disegno di legge ad esempio prevede che ai fini della legge penale militare di guerra confluiscono i conflitti armati, i conflitti armati internazionali, conflitti armati interni tra gruppi di persone organizzate che si svolgono con le armi all’interno del territorio dello Stato e che raggiungono la soglia della guerra civile o dell’insurrezione armata, i conflitti interni prolungati tra le forze armate dello Stato e tra i gruppi armati organizzati o tra i vari gruppi. Si sottopongono alla giurisdizione penale militare chiunque nel tempo di un conflitto armato, quindi questa roba indistinta, ricordiamoci che negli anni ’70 la Magistratura romana apriva i procedimenti per insurrezione armata e guerra civile, adesso qui, bisogna vedere poi che sviluppo avra’ questo disegno di legge, sembrerebbe che quando si raggiunge la soglia, la soglia della guerra civile o dell’insurrezione armata, c’e’ questo ricadere in questa nozione indistinta di conflitto armato che e’ parificato allo stato di guerra e che consente l’intervento dei tribunali penali militari.

Ecco sono tutti segnali che secondo me devono fare riflettere, riflettere senza cadere nella sensazione di essere impotenti di fronte a questo ma riflettere nel senso che a tutto questo si deve essere capaci di rispondere a mio giudizio cercando di essere radicali nel mondo dove ci troviamo ad incidere o, se vogliamo usare termini che molti ritengono obsoleti, all’interno della classe, se esiste ancora una classe e se si può ancora fare riferimento a queste nozioni, essendo attenti anche ad ogni fatto repressivo che colpisce dei soggetti con i quali si può anche non essere d’accordo, magari con i quali doverosamente non si è d’accordo sul piano delle linee politiche, delle pratiche politiche ma che, nel momento in cui vengono colpiti, quest’avanzare della repressione in realtà colpisce dei soggetti che nell’ambito di uno schieramento ideale sono dalla nostra parte.
Ma poi colpiscono le libertà di tutti, perché per meccanismi indiziari come quello, per quanto ho capito io, però non ho titolo per parlare, del procedimento che riguarda le cosiddette COR, basati su indizi estremamente labili e su una concezione della privazione della liberta’ connotata all’identita’ politica.
Questi sono elementi gravissimi, sono elementi che ci riportano a teoriche giuridiche ancora una volta e che gia’ prima chiamavo degli anni ’30, perché il colpire l’identità è propria della teorica della colpa di autore. Questa era teorizzata dai giuristi nazisti che teorizzavano questo: ti colpisco e ti punisco non per quello che hai fatto ma per quello che sei. E allora e’ su questa consapevolezza che queste sono le linee di tendenza della distruzione dello Stato liberale classico, della tripartizione dei poteri, che noi dobbiamo muoverci. Io come tipo di intervento che poi puo’ essere introduttivo a fornire notizie piu’ precise sulla situazione pisana, e ad interventi di altri, penso che posso chiudere qua.

(Nota: La trascrizione dell’intervento dell’avv. Pelazza non è stata revisionata dall’oratore.)

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