Il datore di lavoro può imporre il vaccino al lavoratore?

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Il presente articolo non tratta l’obbligo vaccinale imposto al personale sanitario. Per approfondire il tema dell’obbligo per i sanitari, trovate una sezione dedicata sul sito visibile qui.

La risposta è rapida e concisa: No!

Per rispondere a questa domanda cercheremo prima di elencare quelle norme che fanno presagire ad una risposta affermativa, mostrando contestualmente la loro non applicabilità.

L’articolo 2087 del Codice Civile (Tutela delle condizioni di lavoro) 1 sancisce che:

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

L’articolo 41 della Costituzione2 sancisce che:

“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”

Se questi due articoli fanno presagire che il datore di lavoro possa richiedere i vaccini come requisito per il dipendente, l’articolo 32 della Costituzione3 è chiarissimo sul tema:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

La risposta qua è chiara: in assenza di una disposizione di legge, il datore di lavoro NON può obbligare il dipendente a NESSUN trattamento sanitario.

Sia chiaro, non stiamo elencando le motivazioni per cui siamo contrari a qualsiasi obbligo sanitario e non ci siamo messi a trattare approfonditamente la parte dell’articolo 32 in cui si dice che “…la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, perchè qualora vi trovaste di fronte ad una richiesta in tal senso da parte del datore di lavoro, l’unica cosa da rispondere è: esiste una norma nazionale che mi obbliga a quel trattamento sanitario? No, fine.

Possiamo comunque andare ancora più nel dettaglio e leggendo il Titolo X del D.Lgs. n.81/200 (Esposizione ad agenti biologici)4, all’articolo 279 si prevede che:

1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; (…)

Come si evince chiaramente, il datore di lavoro in assenza di una normativa che obblighi il dipendente, sentito il parere del medico competente e non perchè lo decide lui, può mettere a disposizione i vaccini come misura protettiva per il dipendente ma solo come possibilità e non come imposizione.

La questione privacy legata alla vaccinazione dei dipendenti

Sotto l’aspetto privacy si pone un altro nodo imprescindibile: il datore di lavoro non può essere informato in merito a dati personali e particolari (ex sensibili) inerenti la sfera sanitaria del lavoratore e tali dati possono solo essere gestiti solo dal medico competente, in base al protocollo sanitario relativo alla specifica mansione. Come visto nel nostro articolo sui tamponi in azienda5, ad oggi il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (nell’ultima versione del 6 aprile 2021), si prevede unicamente la facoltà del datore di lavoro di rilevare la temperatura del dipendente all’ingresso dll’azenda e non menziona la possibilità di sottoporre i lavoratore a test antigenici, molecolari, sierologici o alla vaccinazione.

Il medico competente riveste un ruolo estremamente delicato in questo frangente, soprattutto in relazione alle comunicazioni da rivolgere al datore di lavoro. Infatti il Garante della Privacy si è recentemente espresso sulla questione vaccini, pubblicando il 17 febbraio 2021 alcune FAQ6 a riguardo ed è chiarissimo che il medico competente può comunicare al datore di lavoro unicamente l’eventuale non idoneità lavorativa e nessun altro dato come motivazioni oggettive o soggettive per non sottoporsi al vaccino. Citiamo dalle FAQ:

“NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).”

Il datore di lavoro non può richiedere al lavoratore alcuna informazione in merito alla vaccinazione del dipendente, tantomeno può raccogliere certificati vaccinali dei dipendenti e neppure se i dipendenti danno il loro consenso a questa raccolta, mentre il medico competente deve elaborare queste informazioni nel rispetto delle attuali disposizioni previste dagli articoli 18, 25, 39 comma 5 e 41 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008.7

Con un nuovo intervento in data 1° marzo 2021, il Garante ha specificato inoltre che non è possibile richiedere neppure pass vaccinali per frequentare ambienti di lavoro o fruire di determinati servizi lavorativi,8 ma destineremo un articolo più approfondito sul tema.

Vi ricordiamo che questo articolo è del 4 agosto 2021 stante l’attuale normativa vigente, monitoreremo e lo aggiorneremo qualora la normativa cambi.

Fonti:

  1. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2087&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=262&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2
  2. https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=41
  3. https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=32
  4. https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf
  5. https://www.corvelva.it/area-legale/covid19-co/il-datore-di-lavoro-puo-adottare-come-misura-obbligatoria-preventiva-un-tampone-sul-luogo-di-lavoro.html
  6. https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#vaccini
  7. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg
  8. https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9550331

Fonte: https://www.corvelva.it/area-legale/covid19-co/il-datore-di-lavoro-puo-imporre-il-vaccino-al-lavoratore-in-base-alle-previsioni-normative-vigenti.html

Pubblicato il 04.08.2021

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