Si tratta di una proposta di emendamento della costituzione degli Stati Uniti presentata dal Ministero della Fede (una paradossale invenzione del sito whitehouse.org).
Versione italiana di Domenico D’Amico.
Ministero della Fede degli Stati Uniti
a: PRESIDENTE GEORGE W. BUSH
PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI IN ACCORDO AI PRINCIPI BIBLICI RIGUARDANTI IL MATRIMONIO
XXVIII EMENDAMENTO.
Nessuno stato riconoscera’ valore legale al matrimonio tra persone dello stesso sesso.
XXIX EMENDAMENTO.
Nessuno stato riconoscera’ valore legale al matrimonio tra un uomo e una donna che sia gia’ stata sposata e che abbia divorziato (Matteo 5, 32).
XXX EMENDAMENTO.
Nessuno stato riconoscera’ valore legale al matrimonio di una vedova (a meno che non sia con suo cognato – vedi emendamento 34). Tutte le donne i cui mariti siano deceduti dovranno astenersi da ogni intimita’ e piacere per il resto della vita (1 Timoteo 5, 5-15).
XXXI EMENDAMENTO.
Nessuno stato riconoscera’ valore legale al matrimonio tra persone di razze diverse (Deuteronomio 7, 3; Numeri 25, 6-8; 36, 3-9; 1 Re 11,2; Esdra 9, 2; Neemia 13, 25-27).
XXXII EMENDAMENTO.
Nessuno stato riconoscera’ valore legale al matrimonio tra cristiani e non cristiani (1 Giovanni 1, 9-11; 2 Corinzi 6, 14-17).
XXXIII EMENDAMENTO.
Nessuno stato riconoscera’ valore legale al matrimonio di un uomo che abbia concepito pensieri di natura sessuale nei confronti di una donna, a meno che quest’ultima non sia quella che intende sposare (Matteo 5, 28).
XXXIV EMENDAMENTO.
Nessuno stato riconoscera’ valore legale al matrimonio riguardante un uomo il cui fratello sia deceduto, a meno che non sia con la vedova del fratello. Ogni stato rendera’ obbligatorio che il fratello di un uomo deceduto si sposi con la vedova dello scomparso (Deuteronomio 25, 5-10).
XXXV EMENDAMENTO.
Nessuno stato riconoscera’ valore legale al matrimonio tra un uomo e una donna che nei suoi voti nuziali si rifiutasse di obbedire al marito e di sottomettersi alla sua volonta’ (Efesini 5, 22-24; 1 Corinzi 11, 3; Colossesi 3, 18; 1 Timoteo 2, 11-12; Tito 2, 3 – 5; 1 Pietro 3, 1).
XXXVII EMENDAMENTO.
Nessuno stato riconoscera’ valore legale al matrimonio la cui celebrazione sia avvenuta durante il ciclo mestruale della sposa, a meno che entrambi i futuri coniugi non si impegnino ad astenersi dai rapporti intimi per tutto il periodo di impurita’ della donna (Levitico 18, 19; 20, 18; Ezechiele 18, 5-6).
XXXVIII EMENDAMENTO.
Nessuno stato riconoscera’ valore legale al matrimonio di uno stupratore, eccetto che con la sua vittima. Lo stato lo obbligherà a sposare la sua vittima (Deuteronomio 22, 28-29) a meno che la vittima abbia mancato di chiedere aiuto, nel qual caso lo stupratore è sollevato da tale obbligo legale (Deuteronomio 22, 23-24).
XXXX EMENDAMENTO.
Nessuno stato riconoscera’ valore legale al matrimonio tra un uomo e una donna litigiosa o irritabile (Proverbi 21, 9; 21, 19; 25, 24; 27, 15).
Nel Santo Nome del Signore e al servizio
della nostra Nazione Cristiana
e del nostro Presidente Cristiano
Ministero della Fede degli Stati Uniti
Fonte: http://whitehouse.org/dof/marriage.asp