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La Redazione

 

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Danni cerebrali permanenti dopo una vaccinazione.
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Il 1 Ottobre 2021
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vaccini-bambini-danni-risarcimento

www.toscanaindiretta.it

di Vincenzo Brunelli

A soli 5 anni dopo una serie di vaccinazioni subisce danni cerebrali permanenti, dopo 29 anni il risarcimento del ministero della salute. Così ha stabilito il Tar di Firenze in merito al giudizio di ottemperanza istaurato da due fratelli toscani.

La vittima della tragedia, che lo ha ridotto all’invalidità totale, e il fratello che lo assiste da decenni hanno ottenuto giustizia in primo e secondo grado ma nonostante la notifica della sentenza d’appello al ministero, il 28 gennaio scorso, ancora non era stata versata la somma dovuta, oltre 2 milioni di euro più interessi e rivalutazione più il rateo vitalizio mensile.

Gli avvocati dei due fratelli, Piero Moreschini e Marcello Stanca, hanno quindi proposto ricorso al tribunale amministrativo per ottenere l’ottemperanza della sentenza relativa al maxirisarcimento dovuto. I giudici hanno accolto in toto le istanze dei due fratelli e hanno concesso 60 giorni di tempo al ministero della Salute per pagare la cifra dovuta altrimenti un commissario ad acta, già nominato dai giudici, provvederà a portare a termine il pagamento.

Si legge infatti nella sentenza del Tar di Firenze pubblicata stamattina (28 settembre): “Il tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone: ordina al ministero della salute di corrispondere a parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, le somme di cui in motivazione; dispone che, in difetto di adempimento, alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto proceda, entro i successivi sessanta giorni, il commissario ad acta individuato nel dirigente del ministero della salute preposto alla direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure; condanna il ministero della salute al pagamento delle spese processuali del giudizio nella misura di 2mila euro oltre accessori di legge, spese da liquidarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.

Si conclude così un’odissea giudiziaria durata quasi 30 anni. Ma la tragedia umana a monte dell’intera vicenda non potrà essere sanata da nessuna sentenza. I vaccini hanno dichiaratamente degli effetti collaterali. Possono essere lievi come l’arrossamento della zona in cui viene fatta la puntura o come qualche linea di febbre; ma possono anche essere più seri. Ad esempio l’encefalite e quindi la cerebellite, che è lo stesso problema localizzato però in una sola parte del cervello, il cervelletto. Secondo la letteratura scientifica prevalente, i vaccini possono provocare danni così gravi in un paziente su un milione e con diversi gradi di invalidità permanente o semi-permanente. Purtroppo nel caso del bambino toscano i danni sono stati devastanti e irrimediabili. La sentenza del Tar di Firenze ha riconosciuto i danni a partire dal 1992, cioè da quando sono iniziati a palesarsi i problemi di salute dal bambino e certificati dai sanitari.

Si legge infatti in sentenza: “Il tribunale dichiara che l’importo dell’indennizzo di cui all’articolo legge 229/2005, in godimento pro quota, deve essere calcolato moltiplicando per 6 l’importo dell’indennizzo previsto dalla legge numero 210/92, per la prima categoria di cui alla tabella A allegata al Dpr 834/81, comprensivo dell’importo base e dell’indennità integrativa speciale, entrambi rivalutati sulla base del Tip, a decorrere dall’1 agosto 1992, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, successivamente al primo anno di decorrenza; per l’effetto condanna il ministero della salute al pagamento mensile, a favore dei ricorrenti, dell’indennizzo ai sensi dell’articolo 1 legge numero 229/2005 come sopra determinato, nonché al pagamento delle differenza tra quanto erogato e quanto dovuto, oltre interessi di legge; dichiara che l’importo dell’assegno una tantum ai sensi dell’articolo 4 legge numero 229/2005, nella misura delle annualità già riconosciute, deve essere ricalcolato sulla base dell’indennizzo ai sensi della legge n. 210/92, come sopra determinato; per l’effetto condanna il ministero della salute al pagamento, a favore dei ricorrenti, della differenza tra quanto erogato a titolo di assegno una tantum e quanto dovuto, come sopra rideterminato, oltre interessi legali”.

Il caso giudiziario si avvia alla sua conclusione col risarcimento dei danni, a differenza di quello umano che purtroppo proseguirà, con la speranza che questi soldi possano rendere un po’ meno dura la vita dei due fratelli.

Fonte: https://www.toscanaindiretta.it/cronaca/2021/09/28/danni-cerebrali-permanenti-dopo-una-vaccinazione-dopo-29-anni-il-maxirisarcimento-dal-ministero-della-salute/131378/

Pubblicato il 25.09.2021

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