COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA TEOCRATICA ITALIANA

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(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Giugno 201…)

DI CARLO BERTANI
carlobertani.blogspot.com

Principi Fondamentali

Art. 1. L’Italia è una Repubblica teocratica fondata sul conflitto d’interesse. La sovranità appartiene alle Caste, che la esercitano sbattendosene allegramente delle forme e dei limiti della Costituzione.

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo come appartenente alle Caste, ove si svolge la sua personalità, e richiede a tutti gli altri l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale nei confronti degli appartenenti alle Caste.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno una certa dignità sociale e sono pressappoco eguali davanti alla legge, con distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica promuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, consentano il pieno sviluppo del sistema delle Caste e l’effimera partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, la quale viene regolata da appositi talk-show.

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini, estranei alle Caste, il dovere al lavoro e tiene sotto controllo le condizioni che rendano effettivo questo dovere. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le altrui scelte, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale delle Caste.

Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove il proliferare delle autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato la più ampia moltiplicazione amministrativa; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze delle Caste, centrali e decentrate.

Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche nazionali e non tollera altri idiomi sul proprio territorio.

Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, interdipendenti e conflittuali. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti di volta in volta e come più garba, non richiedono procedimento di revisione costituzionale, bensì sono regolate dai comunicati stampa.

Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, meno quelle che sono un po’ meno libere, e che non hanno diritto all’8 per mille. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno qualche diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano e con la chiesa cattolica. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base d’intese via via raggiunte con le rappresentanze vaticane.

Art. 9. La Repubblica se ne sbatte dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, che è affidato in gestione all’Associazione Cementieri.

Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute prima del 1939. La condizione giuridica dello straniero, nei Centri di Raccolta, e regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali già citati. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle liberta democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di ritrovare in Italia le medesime condizioni. Non è ammesso l’ingresso dello straniero per reati politici.

Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra, sul proprio territorio, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni d’aperta ed acclarata subordinazione rispetto ad altri Stati, alle limitazioni di sovranità sul proprio territorio necessarie ad un ordinamento che assicuri il predominio sulle Nazioni più deboli; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo e s’adopera attivamente per far rispettare l’ordine internazionale imposto dai grandi Paesi.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. Sono fatti salvi altri vessilli, qualora le necessità contingenti delle riforme federaliste lo impongano.

Parte Prima

Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, salvo che non chiudano il vostro provider per generici reati. In alternativa, è sempre possibile scrivere alle “Lettere al Direttore” dei quotidiani.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, ma potrà essere controllata mediante appositi provvedimenti di sostegno all’editoria.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità televisiva nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che l’emittente televisiva stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica ed elettronica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, di polizia postale, di polizia militare, di polizia regionale, provinciale, municipale oppure da apposite imprese di pulizia iscritte in appositi registri.
Qualora ci sia flagranza di reato, anche le varie Ronde potranno sequestrare e provvedere con adeguati mezzi – anche coercitivi – affinché il reato non possa ripetersi.
Tutti questi soggetti devono immediatamente – se a loro garba – fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa riesce a venirlo a sapere nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Può anche non farlo.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume, salvo quelle messe regolarmente in scena dalle Caste e, in particolare, quelle che avvengono sul suolo sardo. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni per i fuori casta.

Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, salvo quelli che non raggiungono specifici minimi di legge, via via emanati secondo le esigenza delle Caste, mediante comunicazione che non può essere posteriore alla data di 5 (cinque) giorni prima della consultazione elettorale.

Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. E’ potere delle Camere sbattersene allegramente.

Art. 51. Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge elettorale via via modificata. Appositi concorsi di bellezza e talk-show sulle reti pubbliche e private provvederanno alla funzione legislativa in tal senso.

Art. 53. Quasi tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività inversa.

Art. 54. Quasi tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Sono fatti salvi i riti dionisiaci, che non sono considerati offesa all’onore del funzionario pubblico, soprattutto se sono altri a pagare le spese per i “fruitori ultimi”.

Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Sono fatte salve, e non rientrano quindi nel computo delle Camere, quelle di sicurezza, le celle carcerarie e le camere degli alberghi a ore.

Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Il giudizio avviene, pubblicamente, per acclamazione: è proibita la hola.

Si potrebbe continuare…

Carlo Bertani
Fonte: http://carlobertani.blogspot.com/
Link: http://carlobertani.blogspot.com/2009/06/per-ridere-un-po-amaro.html

27.06.2009

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