DI STEFANO ALI
ilcappellopensatore.it
Mentre va in onda Sanremo su RAI1, che costituisce – insieme ai mondiali di calcio – l’italico strumento di distrazione di massa per eccellenza, alla Camera dei Deputati è in atto la distruzione della Costituzione italiana ad opera del neo dittatore “de noantri”: Matteo Renzi. Con l’attiva complicità della Presidenza della Camera (Laura Boldrini e i suoi vice Roberto Giachetti e Marina Sereni).
Al grido “ce lo chiede il Paese” viene smantellata la Costituzione democratica. Io personalmente non ricordo di aver firmato petizioni in tal senso. Se qualcuno lo avesse fatto, lo prego di segnalarmelo, giusto per fare una proiezione statistica.
Non mi soffermerò sulla deprecabile scelta di imporre la seduta fiume su una riforma costituzionale. Di quella ne hanno parlato i giornali (più o meno), anche se non so in quanti hanno riportato che la “seduta fiume” non era mai stata imposta sulle riforme costituzionali, che, al contrario, necessitano di riflessione, ponderazione e riverenziale attenzione. Si parla della Costituzione! Della base della nostra democrazia.
Non mi soffermerò su “ghigliottine”, “tagliole” e “canguri”. Pure di questo hanno parlato i giornali (più o meno), anche se non so in quanti hanno riportato l’illegittimità di tali strumenti. La Costituzione (ormai inapplicata da questo Governo antidemocratico con a capo un pazzo scriteriato ormai in preda al delirio di onnipotenza e dai suoi lustrascarpe) dice:
Articolo 72
– Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
– Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
– Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
– La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
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