STATO DI NECESSITA' E SOVRANITA'

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DI JACQUES SAPIR

russeurope.hypotheses.org

Gli attentati che hanno gettato nel lutto Parigi venerdi 13 novembre ci inorridiscono e ci indignano. Certo, non è la prima volta che Parigi è così insanguinata. Il ricordo della tragedia che si è svolta lo scorso gennaio nella redazione di Charlie Hebdo e nel Supermercato Hyper-Casher è ancora fresco nel ricordo. Non abbiamo ancora finito di piangere quei morti. Ma le carneficine di questo 13 novembre segnano un salto di qualità nell’orrore e nell’abiezione. Il tempo del lutto e del raccoglimento da tributare alle vittime ed ai loro familiari si impone. Il tempo dell’azione verrà poi. Ma è necessario che sia illuminato da un momento di riflessione. Emerge in questa riflessione il problema costituito dalla dichiarazione dello stato di emergenza da parte di François Hollande.

Una proclamazione che ha delle conseguenze che vanno ben oltre le sue implicazioni pratiche. Decidendo di ricorrere allo stato di emergenza, come lo definisce la legge fin dal 1955,[1] François Hollande ha compiuto un’azione della quale probabilmente non ha valutato tutta la dimensione e la portata. E ha dato ragione a tutti coloro che difendono il principio di sovranità.

Il ritorno della sovranità

Bisogna constatare che decidendo di dichiarare lo stato di emergenza, il Presidente della Repubblica ha compiuto un atto da sovrano. Lo ha fatto a nome di noi tutti, a nome del popolo francese. Ma così facendo, decidendo contemporaneamente lo stato di necessità e quali sono le azioni da compiere in stato di necessità, ha rimesso in primo piano sulla scena politica la questione della sovranità e questo anche in contraddizione con i discorsi che fanno i dirigenti dell’Unione Europea [2] ed i loro consiglieri teorici.[3] Per giunta ha rimesso in scena il discorso sulla sovranità in un momento in cui l’Unione Europea è in una situazione critica. Gli accordi di Schengen sono di fatto morti e vediamo avvicinarsi delle crisi, sia in Grecia, sia in Portogallo, ma anche in Gran Bretagna dove si attende al referendum circa una possibile uscita dall’UE, come in Spagna dove il problema catalano è nel pensiero di tutti. Questo è il particolarissimo contesto della sua decisione.

Non è certo che abbia avuto coscienza del significato profondo della sua azione ed è probabile che creda tuttora di aver affrontato una semplice urgenza. Ma la sua decisione ha delle implicazioni che vanno oltre e segnano il ritorno prepotente del concetto di sovranità.

Sappiamo che secondo Carl Schmitt “E’ sovrano chi decide dell’eccezionalità di una situazione”.[4]
Questa definizione è importante. Eppure conviene fermarsi alle parole. Emmanuel Tuchscherer fa giustamente notare che questo “segna effettivamente il legame tra il monopolio delle decisioni, che diviene il segno fondamentale della sovranità politica ed un insieme di situazioni che riassume il termine (stato di emergenza – n.d.t. ) e che qualifica dietro la genericità del l’espressione “situazione eccezionale” quei casi limite che C. Schmitt enumera nei passaggi seguenti senza veramente distinguerli: “stato di necessità” (Notfall), “stato di emergenza” (Notstand), “circostanze eccezionali” (Ausnahmefall), in breve le situazioni tipiche del caso di necessità estrema [in latino nel testo – n.d.t.] che impongono d’abitudine la temporanea sospensione della giurisdizione ordinaria”.[5] Qui è importante capire che questa sospensione della giurisdizione ordinaria non implica la sospensione di tutta la giurisdizione. Al contrario. Il Diritto non si estingue con lo stato di emergenza, ma si trasforma. L’azione dell’autorità legittima diventa, nella situazione di emergenza, un atto di legge. E’ qui che si comprende l’importanza di una definizione chiara di sovranità.

Schmitt spiega nel seguito, tornando in più riprese alla formulazione di partenza: dunque è sovrano “colui che decide in caso di conflitto, in che consistano l’interesse pubblico e quello dello Stato, la sicurezza e l’ordine pubblico, la salute pubblica.”[6] In realtà è più che una precisazione. Bisogna osservare che questa nuova definizione trasporta in realtà il marchio della sovranità da un criterio organico (essendo in questo caso la domanda “chi decide?” o come nel vocabolario giuridico chi giudicherà? [in latino nel testo – n.d.t.] a un criterio ben più concreto, che specifica poi le circostanze (in caso di conflitto) e le cose (l’interesse pubblico e quello dello Stato) sui quali è necessario decidere. Notiamo anche che l’interesse dello Stato è distinto dall’interesse pubblico. Ma se l’interesse dello stato è circoscritto (sicurezza e ordine pubblico), l’interesse pubblico in quanto tale resta imprecisato. Bisogna capirne le ragioni.

Come si definisce l’interesse pubblico ?

L’interesse pubblico non può essere definito a priori perché una tale scelta implicherebbe di fatto di limitare il potere della comunità politica. E’ proprio lì che Schmitt afferma il primato della sovranità. Solo la comunità politica , ciò che chiamiamo popolo, è in grado di definire l’interesse generale e nessuno può pretendere di orientare o di limitare quella capacità. Da questo punto di vista, Schmitt dà ragione alla sovranità popolare. Ma il popolo può esercitarla nelle occasioni previste e qui è necessario capire bene il senso di questi termini.

La definizione di interesse generale, in effetti, non può che essere contestuale [agli eventi – n.d.t.] salvo presupporre che il popolo o i suoi rappresentanti siano dotati di onniscienza e possano definire in anticipo l’insieme delle configurazioni che potrebbe prendere questo interesse generale. Ma è appunto l’emergere violento di un nuovo contesto minaccioso che comporta una “situazione di emergenza”. L’emergenza è assolutamente necessaria. L’esistenza di una situazione eccezionale, di ciò che i giuristi chiamano il caso “di estrema necessità” [in latino nel testo – n.d.t.] è inoltre citata da Bodin perché solleva il sovrano dall’obbligo di osservare la legge ordinaria. [7] Bodin propone il caso emblematico dell’eccezione giuridica [8] che interrompe il vigore del diritto ordinario senza che ne sia interrotto il principio in sé del Diritto. La natura della sovranità è profondamente legata alla situazione eccezionale in cui essa si manifesta. [9]

Secondo Schmitt è il contesto della situazione conflittuale o della situazione di emergenza, se vogliamo seguire il ragionamento, che serve a definire questo interesse generale. Schmitt definisce allora i limiti inerenti il discorso giuridico e più precisamente i limiti di un discorso che dev’essere sostanzialmente fondato sulla nozione di legalità.

Egli avversa questo argomento che può essere considerato come un esempio di positivismo giuridico. Perchè pretende di statuire che il discorso strettamente giuridico si rivela incapace di attingere al senso profondo della situazione di emergenza, e oggi dello stato di necessità, in diritto, altrimenti definito in giustizia, ciò che non può essere asserito che in “giustezza”, ovvero in legittimità. Questa argomentazione giuridica non può logicamente qualificare una situazione insita nella realtà fattuale che esula per definizione dalle categorie giuridiche abituali.

Ma è anche chiaro che questo interesse generale che serve da appoggio e giustificazione allo stato di necessità e urgenza, può essere travalicato ed anche travisato dalle azioni del governo. E questo pone il problema del rispetto del Diritto, quando il diritto stesso può essere temporaneamente sospeso.

Il concetto di legalità all’interno dello stato di emergenza.

E’ opportuno allora esaminare con quali mezzi lo Stato di diritto può frenare i poteri pubblici nelle situazioni critiche quando questi poteri tendono appunto a svincolarsi dalle limitazioni abituali, per rispondere alle costrizioni specifiche della situazione eccezionale.[10]
Se la decisione di ricorrere a una forma di stato di necessità, come lo stato di emergenza si sviluppa in margine all’ordine giuridico normalmente in vigore, non si sottrae dunque completamente al diritto, poiché le situazioni d’eccezione sono soltanto quelle espressamente descritte come tali. L’eccezionalità sospende in tutto o in parte l’ordinamento giuridico ordinario, quello in vigore in circostanze normali. Ma l’eccezione non si libera completamente dall’ordinamento giuridico. E neppure definisce un vuoto o una pura anomia [mancanza di norme – n.d.t.] . L’eccezionalità esprime al contrario la vitalità di un
a diversa variante di questo ordine. La si può interpretare come l’ordinamento politico o sovrano che è abitualmente dissimulato nel contesto puramente formale e procedurale del quadro delle leggi di diritto comune: “In questi frangenti una cosa è chiara: lo stato resta mentre il diritto arretra. La situazione di emergenza è sempre diversa dall’anarchia e dal caos, perché in senso giuridico permane pur sempre un ordine, quantunque un ordine che non è sostenuto dal diritto. L’esistenza dello Stato conserva qui una incontestabile superiorità rispetto al valore della norma di legge.” [11]

Schmitt é tornato sulla nozione di sovranità in una opera successiva il “Concetto di politica” [12]. Qui compare come centrale la contrapposizione “amico-nemico” come nota giustamente Tuschcherer [13]. Ma mette anche al centro della scena: “la coesione sociale (…) alla quale appartiene la decisione in caso di conflitto e che determina l’aggregazione decisiva tra amici e nemici” [14]. Una interpretazione possibile è che questa coesione sociale non sia altro, o non dovrebbe essere altro che il movimento di popolo, “il popolo in sè”. In effetti è la contrapposizione amico-nemico che definisce la politica ma questa contrapposizione può essere messa in moto solo dalla “unione sociale” [“… di popolo ? – n.d.t.]. Ed è a questa unità di popolo che si attribuisce il compito di definire ciò che chiamiamo antagonismi reali, conflitti reali, e infine situazioni di crisi. Oggi si capisce meglio il senso di questi concetti. Ed è qui che François Hollande dà ragione ai sovranisti prendendo atto di ciò che è la sovranità.

Senza dubbio è un’ironia che sia un Presidente indeciso, sottomesso ai diversi diktat europei che si è risolto a imporre lo stato di emergenza ricorrendo così ai mezzi che dice di detestare. Ha dovuto farlo perché gli avvenimenti glielo hanno imposto. L’interesse generale si rivela nelle crisi, in contesti particolari. Ma la sua decisione aggiunge una pietra e non delle più piccole alla ricostruzione della sovranità nazionale in un momento in cui l’ UE affonda. E’ allora probabile che nel suo tradizionale desiderio di conciliare gli estremi, il nostro Presidente, stupito della sua audacia, tenti di appellarsi all’Europa. Non hanno importanza le parole che userà. Ciò che è fatto è fatto, e non si disferà facilmente. François Hollande, suo malgrado, ha appena ridato vita e diritto di cittadinanza alla sovranità ed al sovranismo.

Jacques Sapir

Fonte: https://russeurope.hypotheses.org

Link: http://russeurope.hypotheses.org/4469

16.11.2015

Traduzione per www.comedonchisciotte.org a cura di GIAKKI49

Note

[1] The state of emergency is a regime of exception organized by the law no 55-385, of 3 April 1995. Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000695350&dateTexte=vig

[2] Barroso J-M., Speech by President Barroso: “Global Europe, from the Atlantic to the Pacific”, Speech 14/352, delivered at Stanford University, 1 May, 2014.

[3] Jakab A., « La neutralisation de la question de la souveraineté. Stratégies de compromis dans l’argumentation constitutionnelle sur le concept de souveraineté pour l’intégration européenne », in Jus Politicum, n°1, p.4, URL : http://www.juspoliticum.com/La-neutralisation-de-la-question/28.html

[4] Schmitt C., Théologie Politique, traduction française de J.-L. Schlegel, Paris, Gallimard, 1988; édition originelle en allemand 1922, p.16.

[5] Tuchscherer E., « Le décisionnisme de Carl Schmitt : théorie et rhétorique de la guerre » in Mots – Les langages du Politique n°73, 2003, pp 25-42.

[6] Schmitt C., Théologie politique I, op.cit. p.23.

[7] Bodin J., Les Six Livres de la République, (1575), Librairie générale française, Paris, Le livre de poche, LP17, n° 4619. Classiques de la philosophie, 1993.

[8] Schmitt C., Political Theology, Théologie politique, op.cit., pp. 8-10.

[9] ‪Arvidssen M., ‪L. Brännström, ‪P. Minkkinen (edits), ‪The Contemporary Relevance of Carl Schmitt: Law, Politics, Theology, London, Routledge, 2015.

[10] Dyzenhaus D., The Constitution of Law. Legality In a Time of Emergency, Cambridge University Press, Londres-New York, 2006

[11] Schmitt C., Théologie politique I, op.cit. p.22.

[12] Schmitt C., La notion de politique, (The Concept of the Political) trad. M.-L. Steinhauser, Paris, Champs Flammarion, 1994, (1937).

[13] Tuchscherer E., « Le décisionnisme de Carl Schmitt : théorie et rhétorique de la guerre » op.cit..

[14] Schmitt C., La notion de politique, (The Concept of the Political) op.cit., p. 81.

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